Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14677 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12691-2015 proposto da:

VAILA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA

21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIUMARA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELA LUCARELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GABRIELE CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARINELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato EDUARDO AURICCHIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7574/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2014 r.g.n. 7102/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato ROBERTO ROSSI per delega verbale Avvocato ANGELO

FIUMARA;

udito l’Avvocato EDUARDO AURICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7574 del 2014, in accoglimento dell’appello proposto da P.E. nei confronti della società VA.I.LA. srl, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma tra le parti n. 7679 del 2012, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice con atto del 27 agosto 2010, con condanna della società datrice di lavoro al pagamento a titolo di risarcimento del danno, di una indennità commisurata alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino al 23 marzo 2011, data di comunicazione all’appellata dell’esercizio del diritto di opzione da parte della P., con rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, e condanna a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, alla corresponsione di 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria e gli interessi dal 23 marzo 2011.

2. La Corte d’Appello premetteva che era pacifico tra le parti che la lavoratrice rimasta assente dal servizio per malattia per alcuni mesi e fino al 7 agosto 2010, era rimasta ancora assente dal lavoro dall’8 al 27 agosto 2010, data quest’ultima in cui la datrice di lavoro le inviava comunicazione di aver preso atto delle sue dimissioni “non essendosi presentata al lavoro successivamente all’8 c.m. fine della malattia come da ultimo certificato medico fattoci pervenire e non avendo ulteriormente giustificato l’assenza”.

Riteneva, quindi che nella fattispecie non poteva trovare applicazione l’istituto delle dimissioni tacite dal rapporto, applicato seppure non nominato dal giudice di primo grado, cui faceva implicito riferimento la datrice di lavoro nella lettera del 27 agosto 2010.

In tal senso assumeva rilievo la mail che la lavoratrice aveva inviato alla società il 5 agosto 2010 quando era ancora in malattia, in cui comunicava di essere venuta a conoscenza delle ferie collettive corrispondenti al periodo dal 7 agosto 2010 al 31 agosto 2010 e che, poichè il proprio certificato medico scadeva l’8 agosto, da tale data si considerava anche lei in ferie, salvo diverse disposizioni della società. Chiedeva, altresì di sapere quanti giorni di ferie aveva maturato e l’importo della busta paga di luglio. La mail si concludeva con un “buone vacanze a tutti ci rivediamo il 1 settembre”.

L’esistenza di tale messaggio era pacifica, dato che veniva citato nella sentenza appellata e la società appellata non ne aveva contestato nè l’esistenza, nè il contenuto. Così come pacifico era la mancata risposta da parte della società.

L’assenza di dimissioni era confermata dall’invio di ulteriore certificazione medica il 30 agosto 2010.

La Corte d’Appello, aggiungeva, per completezza, che come rilevato dall’appellante, il CCNL applicabile alla fattispecie anche perchè richiamato nella lettera di assunzione, all’art. 158 stabiliva che le dimissioni dovevano essere rese per iscritto con raccomandata e col rispetto dei termini di preavviso.

Nella specie quindi la società aveva posto in essere un licenziamento in tronco illegittimo.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società VA.I.LA. spa prospettando 8 motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso P.E..

5. In prossimità dell’udienza pubblica la società ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione all’art. 435 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3) in ragione della improcedibilità dell’atto di appello, atteso che la P. aveva violato il termine di gg. 10 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza previsto dalla norma suddetta.

1.1. Il motivo non è fondato. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, Cass., n. 5549 del 2017), nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione, e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.

Nessuna invalidità è derivata dall’inosservanza del termine suddetto, nè è stata dedotta la violazione dei termini minimi di comparizione; tanto è sufficiente a far ritenere correttamente introdotto il giudizio di gravame e costituto il relativo contraddittorio.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La Corte d’appello aveva omesso di rilevare la violazione da parte dell’appellante, nella redazione dell’atto di appello, dell’onere della specifica indicazione dei motivi come sancito dalla norma sopra richiamata, come si poteva evincere dalla letture degli stessi motivi (riportati da pag. 17 a 24 del ricorso).

2.1. Il motivo è inammissibile in ragione della genericità dello stesso che riportando i motivi di appello e limitandosi a dedurre “che non è dato ravvedere alcun espresso e specifico motivo di censura e impugnazione avverso la sentenza del tribunale bensì controparte si è limitata ad una generica mera riproposizione delle proprie asserzioni formulate nel giudizio di primo grado”, non attualizza la censura in relazione alle statuizioni assunte dalla Corte d’Appello rispetto ai motivi di appello, ritenuti implicitamente adeguati, e alla qualificazione delle censure devolute effettuata dalla stessa Corte d’Appello.

Ciò, ancor più se si considera che l’art. 434 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass., n. 2143 del 2015).

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

L’appellante avrebbe censurato la sentenza di primo grado solo in relazione alla mancanza di forma scritta dell’atto di dimissioni, nonchè in relazione alla mancata valutazione del certificato medico, mentre nulla avrebbe eccepito circa la statuizione del Tribunale che ha considerato la mail del 5 agosto 2010 come mera richiesta di informazioni sul numero di ferie residue, con il conseguente formarsi del giudicato implicito sul punto.

Erroneamente, quindi la Corte d’appello avrebbe valutato il contenuto della mail malgrado lo stesso non fosse stato oggetto di specifica censura, modificando l’interpretazione formulata dal Tribunale, con conseguente violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 112 c.p.c..

3.1. Il motivo non è fondato.

Come si evince dalla lettura del motivo di appello (si v., fine pag. 20 ed inizio pag. 21 del ricorso) alla Corte d’Appello era devoluta la verifica se effettivamente il comportamento della lavoratrice potesse essere stato quello di recedere dal rapporto di lavoro con la VA.I.LA. oppure no.

Si afferma che anche a voler prescindere da quanto disposto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro di cui è causa, il grossolano e mai esplicitato richiamo all’istituto delle dimissioni per fatti concludenti risulta in ogni caso errato, frutto di una disattenta valutazione degli elementi che il giudizio ha messo a disposizione del giudicante.

Sulla qualificazione della condotta della lavoratrice e della mail, quindi, non si veniva a formare giudicato implicito e correttamente la Corte d’Appello vagliava la censura, poi escludendo che potesse trovare applicazione l’istituto delle dimissioni tacite in ragione della mail del 5 agosto 2010.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c., dell’art. 1362 c.c. e ssg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3..

Erroneamente, la Corte d’appello ha ritenuto che la società VA.I.LA. non avesse contestato di aver ricevuto la mail così pure il contenuto e il valore giuridico della stessa, atteso che fin dalla memoria difensiva di primo grado aveva specificato di non avere ricevuto tale mail nè di essere a conoscenza del contenuto della stessa.

Il giudice di secondo grado avrebbe errato anche nella interpretazione del contenuto della stessa e della relativa valenza probatoria, ritenendo che dallo stesso dovesse evincersi la determinazione di considerarsi in ferie, mentre si trattava di una mera informazione. Nè poteva assumere rilievo il certificato medico del 30 agosto atteso che interveniva dopo la ricezione della lettera della società del 27 agosto 2010.

4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza atteso che la prospettata contestazione nel primo grado di giudizio, in mancanza di deduzione circa la riproposizione della censura con eccezione in appello, non contrasta la statuizione della Corte d’Appello.

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass., n. 24124 del 2016).

5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che la suddetta mail del 5 agosto 2010 era stata effettivamente trasmessa dalla lavoratrice alla datrice di lavoro.

5.1. Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso esula dall’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo i principi enunciati da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 del 2014.

Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

Ciò non ricorre nel caso in esame, atteso che il motivo di ricorso si sostanzia nella inammissibile richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

6. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 158 CCNL categoria tessili in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ censurata la statuizione che assumeva la necessità della forma scritta e con raccomandata per le dimissioni da effettuare con il rispetto dei termini di preavviso. La forma scritta, infatti, non è richiesta dalla legge e la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la norma collettiva ha solo valore ricognitivo delle modalità di comunicazione del recesso della lavoratrice non configurandosi un obbligo di formalizzare per iscritto le dimissioni.

6.1. Il motivo è inammissibile perchè l’affermazione impugnata è stata resa ad abundantiam, atteso che la stessa veniva resa nel senso “può solo aggiungersi per completezza”, come si legge nella sentenza di secondo grado.

In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 22380 del 2014).

7. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 5 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Dallo svolgimento del motivo si rileva che lo stesso censura la statuizione del giudice di secondo grado “condanna, altresì, l’appellata alla corresponsione all’appellante, a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, di quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 23 marzo 2011”.

Erroneamente la Corte d’Appello determinava l’indennità di risarcimento a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione in quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal 23 marzo 2011, in misura superiore a quanto quantificato dalla ricorrente e riconoscendo interessi e rivalutazione richiesti solo nel giudizio di appello.

7.1. La censura non è fondata.

In relazione alla quantificazione dell’indennità sostitutiva della reintegra si rileva che è la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate con L. 28 giugno 2012, n. 92, a prevedere la fissazione della stessa in 15 mensilità, per cui a fronte della richiesta di condanna al pagamento di detta indennità, correttamente la Corte d’Appello ha fatto applicazione del criterio legale, senza dare luogo ai vizi denunciati, ed incorrere in ultrapetizione.

Quanto ai cd. accessori si osserva che in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello, applicabile “ratione temporis”, previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, comma 5, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore nè può essere pretesa dal datore di lavoro – alcun obbligo retributivo.

Ne consegue che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della “mora debendi” in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore (Cass., S.U., n. 18353 del 2014).

8. Con l’ottavo motivo di ricorso si censura la illegittima condanna alle spese legali con violazione dell’art. 91 c.p.c. e ssg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ censurata la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha posto a carico della società le spese dei due gradi di giudizio.

Assume la ricorrente che l’accoglimento dei motivi di impugnazione comporta la riforma di tale statuizione con condanna della lavoratrice alle spese di lite del giudizio di merito.

8.1. Alla non fondatezza o inammissibilità dei primi sette motivi di ricorso segue l’infondatezza dell’ottavo motivo.

9. Il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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