Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14677 del 05/07/2011
Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 05/07/2011), n.14677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17705-2009 proposto da:
S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA A. SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato GAETANO
BUSCEMI, rappresentato e difeso dall’avvocato MANIACI VINCENZA,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 162/2008 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 26/06/08, depositata l’11/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. S.F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato a L.G. avverso la sentenza della corte di appello di Caltanissetta, sez. spec. Agraria, avente ad oggetto la domanda di risoluzione di contratto di affitto, depositata l’11.7.2008. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 203 del 1982, art. 5.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti essenziali e decisivi per il giudizio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancato rispetto del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi 4 previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).
Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè il motivo relativo ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
Che nessuna statuizione vada emessa sulle spese processuali, non essendosi costituito l’intimato;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011