Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14676 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14676

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27389-2015 proposto da:

M.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COL DI LANA 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PERAINO, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4213/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2015 R.G.N. 6634/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per: rinvia a nuovo ruolo in

subordine ricorso inammissibile.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma ha parzialmente accolto il reclamo proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la sentenza del locale Tribunale che, all’esito del giudizio di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a M.P., per superamento del periodo di comporto e la inammissibilità della domanda riconvenzionale che il Ministero aveva spiegato per chiedere la condanna alla restituzione della somma di Euro 19.939,00, corrisposta in eccesso a titolo di trattamento di malattia.

2. La Corte territoriale ha ritenuto legittimo il recesso e ha escluso che fosse stato violato il principio della immutabilità della causale, in quanto non si era verificata alcuna sostanziale modifica del fatto posto a fondamento della determinazione espulsiva, nè era stato in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa. Infatti, sebbene il Ministero avesse fatto erroneo riferimento al superamento del periodo di comporto previsto dal primo e dal secondo comma dell’art. 21 del C.C.N.L. di comparto, tuttavia il primo periodo, sicuramente superato, era stato ricompreso nella contestazione.

3. Il giudice di appello ha aggiunto che la M. non poteva vantare alcun diritto soggettivo alla fruizione dell’ulteriore periodo di aspettativa, in quanto le parti collettive avevano riservato al potere discrezionale del datore di lavoro la concessione, possibile solo nei casi in cui il lavoratore, pur idoneo al lavoro, fosse affetto da patologie di particolare gravità. Ha evidenziato, inoltre, che dalla violazione dei canoni di correttezza e buona fede, neppure allegata dalla ricorrente, scaturiscono “mere conseguenze risarcitorie, che non formano oggetto di domanda”.

4. La Corte territoriale ha ritenuto, invece, corretta la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto relativa a questioni economiche, non connesse con la legittimità o meno del licenziamento.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.P. sulla base di due motivi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato in più punti, M.P. denuncia “violazione art. 21 C.C.N.L. 19/6/1995 comparto ministeri; art. 2110 c.c.; artt. 4, 32, 97, 112 e 113 Cost.”. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere pacifica la circostanza del superamento del primo periodo di comporto alla data del 31 agosto 2012 perchè, al contrario, già con il ricorso in opposizione era stata contestata l’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria anche nella parte in cui aveva ritenuto che il periodo fosse stato superato. Aggiunge che il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del recesso ritenendo assorbente la violazione del principio della immutabilità della causale, sicchè la lavoratrice, integralmente vittoriosa, non aveva l’onere di proporre reclamo incidentale e, quindi, ben poteva limitarsi a riproporre la questione nella memoria di costituzione. L’unico dato incontroverso era quello del numero complessivo di giorni di assenza, pari a 491 alla data del 31 agosto 2012, non già quello della quantificazione del periodo di conservazione del posto di lavoro, che era stato contestato in modo specifico dalla M..

1.1. La ricorrente torna, poi, a denunciare la violazione del principio di immutabilità della causale del recesso, perchè il Ministero aveva fatto riferimento al periodo complessivo di 36 mesi di malattia, risultante dalla somma del comporto previsto dall’art. 21, commi 1 e 2 e, quindi, a uno specifico fatto diverso da quello ritenuto dalla Corte territoriale e pacificamente insussistente, in quanto la amministrazione aveva ritenuto di non dover concedere il prolungamento del periodo di assenza.

2. La seconda censura denuncia la violazione dell’art. 21, commi 2, 3 e 4 del C.C.N.L. 19/6/1995 nonchè degli artt. 4 e 32 della Carta Costituzionale. Rileva la ricorrente che le parti collettive hanno subordinato la concessione di un ulteriore periodo di assenza alla valutazione della gravità del caso, da compiersi a prescindere dalla inidoneità assoluta al lavoro, che va valutata solo in caso di sussistenza della prima condizione. Il Ministero, invece, aveva confuso i due piani, per cui il provvedimento, più che frutto dell’esercizio di un potere discrezionale finiva per essere totalmente arbitrario.

3. Occorre preliminarmente evidenziare che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo, derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, impone al giudice di non adottare provvedimenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione della controversia e che si traducano in un inutile dispendio di attività processuali (Cass. Sez. U. 3.4.2008 n. 26373; 22.3.2010 n. 6826; 23.9.2013 n. 21670).

E’ stato, altresì, evidenziato che il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 19.8.2016 n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 8.5.2014 n.9936; Cass. 28.5.2014 n.12002).

Detti principi inducono il Collegio a non esaminare la eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla difesa del Ministero controricorrente, perchè, non risultando dal fascicolo cartaceo se la comunicazione della sentenza sia stata effettuata al difensore della M. in via telematica e in forma integrale (sulle modalità della comunicazione cfr. Cass. 16.5.2016 n. 10017 e Cass. 16.1.2017 n. 856), l’accertamento comporterebbe un ritardo nella definizione del processo, non necessario a fronte della evidente infondatezza dei motivi di gravame.

4. Il primo motivo, nella parte in cui denuncia la errata applicazione del principio di non contestazione, presenta profili di inammissibilità ostativi all’esame della censura.

Infatti, anche a voler prescindere dalla errata formulazione della rubrica, nella quale non si fa alcun riferimento alle norme processuali asseritamente violate dal giudice di appello, va detto che gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, impongono al ricorrente, che ritenga non pacifica una circostanza ritenuta tale dalla sentenza impugnata, di trascrivere gli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che si pretende di negare (fra le più recenti in tal senso Cass. 13.10.2016 n. 20367).

E’ poi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui allorquando una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che proponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo al giudice di legittimità di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. fra le tante Cass. 22.4.2016 n. 8206).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che non ci fosse contestazione in merito alla quantificazione, sia del numero complessivo di assenze maturate dalla M., sia del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso, quantomeno nei passaggi essenziali, gli atti della fase sommaria, del giudizio di opposizione e del reclamo, per dimostrare che il licenziamento era stato impugnato anche sotto il profilo dell’errata determinazione del periodo di comporto e che la questione, non pacifica nei profili fattuali, era entrata a far parte del thema decidendum sin dal primo atto introduttivo.

Questa Corte, infatti, da tempo ha affermato che la causa petendi dell’azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l’efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell’atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi dai quali può derivare la illegittimità del recesso discende da circostanze di fatto che è onere del ricorrente dedurre e allegare.

Muovendo da detto presupposto si è quindi ritenuto che, pur a fronte del medesimo petitum, escluse le ipotesi nelle quali la modifica resta limitata alla sola qualificazione giuridica, costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, nel corso del giudizio di primo grado e, a maggior ragione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità del licenziamento non tempestivamente dedotto.

Il principio, già affermato da pronunce risalenti nel tempo (cfr. fra le tante Cass. 12.2.1982 n. 886; Cass. 12.8.1987 n. 6899; Cass. 26.3.1990 n. 2418; Cass. 16.4.1999 n. 3810), è stato ribadito da recenti decisioni, che hanno qualificato nuove le domande volte a: far valere l’assenza di giusta causa o giustificato motivo a fronte di un’azione con la quale originariamente era stato prospettato solo il motivo ritorsivo o discriminatorio (Cass. 22.6.2016 n. 12898); ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento discriminatorio, sia pure sulla base di circostanze emergenti dagli atti, in fattispecie nella quale era stata dedotta solo la mancanza di giusta causa (Cass. 3.7.2015 n. 13673 e con riferimento al motivo ritorsivo Cass. 28.9.2015 n. 19142); prospettare vizi formali del procedimento disciplinare diversi da quelli denunciati nell’atto introduttivo (Cass. 16.1.2015 n. 655; Cass. 25.5.2012 n. 8293; Cass. 9.3.2011 n. 5555; Cass. 12.6.2008 n. 15795).

Per le medesime ragioni si deve ritenere che qualora il lavoratore impugni il licenziamento per superamento del periodo di comporto per ragioni diverse dalla quantificazione delle assenze e dell’arco temporale di conservazione del posto di lavoro (ad esempio perchè assuma la responsabilità del datore di lavoro nella insorgenza della malattia o la illegittima mancata concessione di un periodo di aspettativa o vizi formali quali la mancata specificazione delle assenze), non possa poi introdurre nel corso del giudizio un profilo diverso di illegittimità, non evidenziato nell’originario atto introduttivo.

La ricorrente, pertanto, per non incorrere nella sanzione della inammissibilità della censura, avrebbe dovuto assolvere agli oneri di cui sopra si è detto e denunciare, quale conseguenza della errata applicazione del principio di non contestazione (che tra l’altro attiene ai profili di fatto e non alle questioni giuridiche) il vizio di omessa pronuncia su un motivo di illegittimità del recesso, tempestivamente allegato nel ricorso di primo grado e reiterato in sede di gravame.

5. Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto non violato il principio della immutabilità delle ragioni comunicate a fondamento del recesso.

Non vi è dubbio che detto principio operi anche nelle ipotesi di licenziamento intimato a seguito del superamento del periodo di comporto (cfr. Cass. 13.8.2009 n. 18283; Cass. 22.3.2005 n. 6143; Cass. 14.8.1999 n. 8641) e impedisca al datore di lavoro di far valere assenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente comunicate o di indicare solo in sede giudiziale, in luogo del cosiddetto ” comporto secco “, quello per “sommatoria”. In tali casi, infatti, si configura una modifica del fatto posto a fondamento del recesso, tale da pregiudicare il diritto di difesa del lavoratore.

Diversa, invece, è l’ipotesi che si realizza allorquando, come nella fattispecie, a fronte di una disciplina contrattuale che preveda due distinti periodi di conservazione del posto di lavoro, anche se consecutivi e collegati fra loro, venga contestato il superamento di entrambi i periodi e il giudice ritenga che solo per uno di essi sussistano le condizioni richieste dal contratto.

In tal caso, infatti, il diritto di difesa del lavoratore non subisce alcuna compromissione, in quanto non vengono in rilievo dati fattuali non menzionati nella originaria comunicazione di recesso, ove questa sia, come accertato dal giudice di merito, chiara nel riferire l’esercizio del potere non solo al termine lungo, ma anche a quello più breve ricompreso nel primo.

6. Il secondo motivo, concernente l’interpretazione dell’art. 21 del CCNL 19.6.2005 per il comparto Ministeri, è inammissibile perchè non coglie la ratio della sentenza impugnata che, dopo avere escluso il diritto soggettivo del dipendente al prolungamento del periodo di comporto, sottolinea che l’esercizio della facoltà deve avvenire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede, ma aggiunge anche che la violazione di detti principi può solo legittimare una domanda di risarcimento del danno, non proposta dalla M..

Il ricorso insiste nel sostenere la illogicità della decisione assunta dal Ministero, per avere posto a fondamento del provvedimento di rigetto la idoneità al lavoro della ricorrente quando la valutazione della gravità del caso doveva essere effettuata sulla base di altri parametri valutativi, ma nulla deduce sulla ritenuta insussistenza del diritto soggettivo al prolungamento, correttamente affermata dalla Corte di merito alla luce del chiaro disposto dell’art. 21, comma 2, nè censura la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che l’esercizio del potere discrezionale in violazione dei principi di correttezza e buona fede non dà titolo al negato prolungamento ma legittima, al più, una domanda di risarcimento del danno, nella specie non proposta.

La mancata censura di detto capo della decisione rende applicabile alla fattispecie il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.” (Cass. Sez. U. 29.3.2013 n. 7931 e Cass. 4.3.2016 n. 4293).

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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