Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14676 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 05/07/2011), n.14676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14072/2009 proposto da:

C.P. (OMISSIS), A.V.

(OMISSIS), B.R. (OMISSIS), C.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato ROMANA D’AMBROSIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato VITALE VINCENZO giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMUNE di OSTUNI, REGIONE PUGLIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2126/2008 del TRIBUNALE di LECCE del 26/9/08,

depositata il 29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. A.V., B.R., Ce.At., C. P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Lecce del 26.9.2008, con cui in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’appello incidentale proposto dalla Regione Puglia, veniva riformata la sentenza del giudice di pace di Ostuni n. 216/2003, depositata il 9.10.2003 e venivano rigettate le domande proposte dai dagli attuali ricorrenti nei confronti della regione per contributi agricoli per siccità, per ciascun attore non superiore a L. due milioni.

Riteneva il tribunale che l’appello era ammissibile, perchè il valore della causa andava determinato, sommando tra loro le varie domande proposte contro la stessa Regione, con la conseguenza che, essendo tale somma superiore a L. 2 milioni, la decisione era necessariamente resa secondo diritto e la sentenza era impugnabile con l’appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 339, 113 e 103 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 2. Assumono i ricorrenti che nella fattispecie, essendo le domande proposte da più soggetti, le stesse non andavano sommate ai fini della determinazione del valore della causa, con la conseguenza che essendo ogni domanda non superiore a L. 2 milioni, la sentenza del giudice di pace era impugnabile solo con il ricorso per cassazione e non con l’appello.

3. Il motivo è manifestamente fondato.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 10, comma 2, va osservato, anzitutto, che pur avendo gli attori agito congiuntamente, hanno proposto separate domande, ciascuno chiedendo il proprio contributo, con la conseguenza che si è in presenza di un mero litisconsorzio facoltativo rientrante nella disciplina dell’art. 103 c.p.c..

Quindi non può essere applicato il disposto dell’art. 10, c. 2 c.p.c., il quale concerne esclusivamente l’ipotesi di un unico attore che abbia proposto più domande non altrimenti connesse, nei confronti di un unico convenuto (Cass. 25.8.1982, n. 4711). Infatti il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore, dall’art. 10 c.p.c., comma 2, riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all’ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, nel litisconsorzio facoltativo disciplinato dall’art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l’art. 10, comma 2 cit., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass. 10.2.1990, n. 974; Cass. 12/10/1998, n. 10081).

Ciò comporta che, essendo il valore di ciascuna domanda inferiore ad Euro 1100,00 la decisione del giudice di pace fu resa secondo equità, a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e che la sentenza non era appellabile, a norma dell’art. 339 c.p.c., comma 3.

Conseguentemente va accolto il ricorso e va cassata senza rinvio la sentenza impugnata”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere accolto e che vada cassata senza rinvio l’impugnata sentenza;

che il Ministero delle politiche agricole e la regione Puglia vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti sia nel giudizio di appello che in questo di cassazione, mentre esistono giusti motivi per compensare le spese tra il Comune di Ostuni ed i ricorrenti;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza senza rinvio.

Condanna in solido il Ministero delle politiche agricole e forestali e la regione Puglia al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti sia nel giudizio di appello (liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 200,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge) che in questo di cassazione (liquidati in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge).

Compensa le spese tra il Comune di Ostuni ed i ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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