Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14675 del 18/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale parte entrambe le parti hanno depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 7311/22/14, depositata il 4 dicembre 2014, non notificata, rigettò, nei termini di cui oltre, l’appello principale proposto da AMA S.p.A. (Azienda Municipale Ambiente di Roma) avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della CEVA Logistics Italia &a (di seguito CEVA) avverso cartella di pagamento relativa a fattura per TIA per il primo e secondo semestre 2009, accogliendo altresì l’appello incidentale della contribuente, che si doleva della disposta compensazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado.

Precisamente la CTR – chiarito che la pronuncia riguardava il solo primo semestre, essendo sulla pretesa di cui al secondo semestre 2009 intervenuto giudicato esterno favorevole alla contribuente – respinse l’appello principale, laddove reiterava l’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto dalla CEVA avverso la cartella di pagamento, e relativamente alla pretesa di assoggettamento al tributo della parte di mq 6900 adibita a magazzino – deposito, destinata alla produzione di rifiuti (imballaggi terziari) non assimilabili ai rifiuti urbani, affermando essere dovuta la tariffa limitatamente ai locali di mq 70 adibiti ad uffici. Avverso detta pronuncia AMA S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui CEVA resiste con controricorso. Non ha svolto difese l’intimata Equitalia Nord S.p.A..

In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della deduzione da parte della controricorrente dell’esistenza di giudicato esterno in forma di eccezione, essendo già stato dato atto, nella sentenza in questa sede impugnata da AMA S.p.A., dell’intervento di diverse pronunce, passate in giudicato, riferite a diversi periodi d’imposta (oltre alla già menzionata pronuncia relativa al secondo semestre 2009, altre sentenze riguardanti gli anni 2007 e 2008 ed il primo semestre 2010), tutte relative all’immobile in oggetto ed in presenza di comuni presupposti di fatto e di diritto.

Avendo la CTR pronunciato nel merito sulla sussistenza dell’esenzione dal tributo quanto ai locali adibiti a deposito – magazzino, deve ritenersi che abbia implicitamente escluso l’effetto preclusivo del giudicato relativamente alle pronunce succitate inerenti gli altri periodi indicati (in primis quella riferita al secondo semestre dello stesso anno d’imposta 2009), sicchè era onere della contribuente formulare al riguardo, ove avesse inteso riproporre la questione, ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale dell’azienda municipale Il primo motivo, col quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, è inammissibile, perchè costruito sul presupposto che – riconosciuta natura di atto impositivo alla fattura, con conseguente autonoma impugnabilità della stessa pur non contemplata nell’elenco degli atti impugnabili di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – ne deriverebbe per il contribuente un onere d’impugnazione soggetto al termine di decadenza di cui all’art. 21 dello stesso decreto, donde l’inammissibilità del successivo ricorso proposto avverso la cartella.

Invece – dato atto che con il ricorso avverso la cartella AMA S.p.A. ha espressamente impugnato anche la fattura – deve richiamarsi l’indirizzo di questa Corte che, ove si tratti di atti che, come le fatture TIA, abbiano natura di veri e propri atti impositivi (ex multis Cass. sez. 5, 10 maggio 2013, a 11157) – pur se non compresi nell’elenco di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, la relativa impugnazione costituisce per il contribuente una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude quindi la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo, nel caso di specie la cartella di pagamento: cfr., quantunque riguardo a fattispecie diverse, Cass. sez. unite 27 luglio 2011, n. 16100; Cass. sez. 5, 27 luglio 2011, n. 16100; Cass. sez. 5, 25 marzo 2015, n. 5966).

Nè appare sussistente la denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, di cui al secondo motivo di ricorso La sentenza impugnata si pone nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno più volte affermato il principio, condiviso anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 e con l’ordinanza 24 febbraio 2010, n. 64, che la TIA sia mera variante della TARSU (Cass. ord. 21 giugno 2010, n. 14903, nonchè Cass. 12 novembre 2015, a 23114; Cass. 15 marzo 2016, n. 5078); donde, appunto, l’applicabilità di detta norma, secondo la quale nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, nella fattispecie, imballaggi terziari non assimilabili agli urbani.

Ciò non essendo in contestazione, lamenta tuttavia la ricorrente che erroneamente avrebbe la CTR ritenuto soddisfatto l’onere probatorio incombente al contribuente richiedente la detassazione, sulla base della documentazione prodotta dalla CEVA. Premesso che la sentenza impugnata dà conto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, della prova non solo del conferimento a ditte specializzate per lo smaltimento, ma anche dell’avviamento al recupero dei rifiuti speciali ivi prodotti, ed altresì, come già rilevato dal giudice di primo grado, dell’assolvimento, oltre che dell’obbligo di denuncia, dell’onere d’informazione gravante sulla contribuente circa la delimitazione delle superfici da esentare, unitamente alla ragione della richiesta esclusione (produzione sulla superficie adibita a deposito magazzino di soli imballaggi terziari), senza che risulti quanto sopra contestato dall’amministrazione con accertamento in rettifica (cfr. Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3657), si ritiene conforme a diritto la sentenza impugnata, che, in parziale accoglimento dell’appello di AMA S.p.A., ha affermato la sussistenza dell’obbligo tributario della CEVA limitatamente ai rifiuti riferiti alla superficie destinata ad uffici, che non produce rifiuti speciali (cfr., per fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, Cass. sez. 5, 4 aprile 2012, n. 5377, ugualmente in causa riguardante l’odierna controricorrente, già Tnt Logistics Italia S.p.A. e, ancor più di recente, Cass. sez. 5, 13 maggio 2016, n. 9858).

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente e la società contribuente e si liquidano come da dispositivo, mentre nulla va statuito riguardo alle spese nel rapporto processuale tra ricorrente ed Equitalia Nord S.p.A., che non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5.700,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Nulla per le spese nel rapporto processuale tra ricorrente ed Equitalia Nord S.p.A..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA