Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14675 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20195/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

e contro

SOCIETA’ LA CASARECCIA DI MASCOLO E C. SNC, M.M.R.,

M.E., M.C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 8820/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 10/03/09, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della s.n.c. La Casereccia di Mascolo e C. nonchè nei confronti di M.R., E. e M.C. (che non si sono costituiti), ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione alla ordinanza n. 8820/09 (con la quale questa Corte dichiarava improcedibile il ricorso dell’Amministrazione e condannava quest’ultima alle spese), rilevando che in detta ordinanza per errore materiale era stata disposta la condanna dell’Amministrazione alle spese benchè l’improcedibilità non fosse imputabile all’Agenzia.

2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, non configurandosi nella specie l’errore suscettibile di correzione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve sostanziarsi in una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (v. tra le altre Cass. n. 17997 del 2005).

Nella specie, infatti, il dispositivo reca una statuizione di condanna alle spese, peraltro compatibile con la decisione di improcedibilità, senza che emerga in alcun modo che essa sia stata determinata da un errore a carattere puramente materiale. Peraltro, quel che emerge dalla lettura della motivazione non è un errore materiale, ma piuttosto un contrasto tra dispositivo e motivazione, nonchè tra alcune parti della motivazione stessa, posto che nello “svolgimento in fatto” si legge che la contribuente ha resistito con controricorso e che le spese seguono la soccombenza, mentre nei “motivi della decisione” si legge che non deve pronunciarsi in ordine alle spese in assenza di attività difensiva, ed infine nel dispositivo si legge che l’Amministrazione ricorrente è condannata alle spese.

Tanto premesso, è appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. Cass. n. 21521 del 2005), non costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura di correzione, l’ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo che non discenda da un mero lapsus calami (riguardante, ad esempio, un nome o un numero, e comunque facilmente riconoscibile) ma concerna l’adozione di una precisa statuizione (nella specie, la condanna alle spese e, nel caso della giurisprudenza richiamata, la statuizione di cassazione con decisione nel merito piuttosto che con rinvio) , posto che tale contrasto, ove non possa applicarsi la regola della prevalenza del dispositivo, è riparabile solo con le impugnazioni ordinarie e, riguardando una decisione della Corte di cassazione, con il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, da proporsi, ricorrendone i presupposti, nei termini ivi prescritti.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. S.U. n. 9438 del 2002), nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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