Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14675 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14675 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 10526-2014 proposto da:
LECCA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI
LANZO N. 79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO
QUARANTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO BALLOI giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 14/07/2015

dall’avvocato FRANCESCA FRAU giusta procura speciale a margine
del controricorso;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 66/2014 del TRIBUNALE di CAGLIARI

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Iacono Quarantino Giuseppe difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Nicola Giancaspro (delega avvocato Francesco Frau)
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Ric. 2014 n. 10526 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

de112/11/2013, depositata il 13/01/2014;

FATTO E DIRITTO
Lecca Marco propone ricorso per cassazione,illustrato da memoria, contro il
Comune di Cagliari, che resiste con controricorso, lamentando che il Tribunale di
Cagliari ha rigettato l’appello avverso la sentenza del GP , a sua volta reiettiva
dell’opposizione a sanzione di 36 euro per violazione dell’art. 141 commi 2 e 11 cds

margine destro, non era in grado di arrestaresil proprio veicolo e rimaneva coinvolto
in incidente.
La sentenza fa riferimento all’obbligo di moderare la velocità in relazione alle
caratteristiche e condizioni della strada e del traffico, alla accertata velocità elevata,
al tasso alcoolemico riscontrato.
Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 14111 cds 2) omesso ed errato esame di
più fatti decisivi perché la dinamica del sinistro è un elemento dal quale non si può
prescindere con richiamo a deposizioni varie.
Le censure non meritano accoglimento perché il Tribunale ha attribuito al ricorrente
specifici addebiti non adeguatamente contestati e non si è pronunziato sulla
responsabilità del sinistro ma sull’obbligo di regolare la velocità in relazione all’ora
notturna ed alle condizioni della strada, addebitando una velocità elevata ed una
alterazione psicofisica essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico tale da
giustificare il ritiro e la successiva sospensione della patente.
In particolare la sentenza ha dedotto che la velocità era dimostrata dal fatto che
l’auto, dopo l’urto, aveva proseguito la sua corsa per diversi metri, come da foto
prodotte, allargandosi incontrollata ed urtando la parte laterale posteriore sinistra
della Fiat Punto condotta dal Marongiu e che la condotta di guida non era adeguata
alle condizioni ambientali, di traffico e personali, in presenza di cantiere segnalato,

perché in presenza di un ostacolo prevedibile, costituito da altro veicolo in sosta sul

in ora notturna, con veicoli fermi ed in movimento nella carreggiata ed in condizioni
psicofisiche non ottimali, come rilevato dall’accertato stato di ebbrezza.
Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese e declaratoria della sussistenza
dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo
unificato.i

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in
euro 700 di 500 per compensi, oltre accessori, dichiarando la sussistenza dei
presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 21 maggio 2015.
Il consigliere
estenso[e
,
‘)LAsii.)

il Presidente

PER QUESTI MOTIVI

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