Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14675 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15097-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

C.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ZAZA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4257/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/05/2013 R.G.N. 224/2010.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4257/2012, ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di C.O., assunto con contratti a tempo determinato nel comparto della scuola, a vedersi riconoscere gli scatti biennali nella misura del 2,5% sullo stipendio spettante per effetto dell’anzianità maturata nel servizio ed aveva pronunciato condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate successivamente al maggio 2002 e sino al maggio 2007 nella misura di Euro 4.247,50 nonchè al pagamento di Euro 87,06 mensili per le mensilità successive sino alla data della sentenza, oltre interessi legali;

che la Corte territoriale ha ritenuto che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola, per il fatto di non beneficiare degli scatti biennali di anzianità, subiscano una disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo non giustificata e non conforme al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare il carattere incondizionato e preciso della clausola, di diretta applicazione nelle controversie nelle quali sia parte, in qualità di datore di lavoro, lo Stato;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico articolato motivo;

che l’intimato ha resistito con controricorso, seguito da memoria depositata il 22 marzo 2017, tardivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., terza parte.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione: della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53; degli artt. 142 CCNL 24 luglio 2003 e 146 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007; del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3; del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18 come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2; della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6; del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36; della direttiva 99/70/CE”. Evidenzia il Ministero ricorrente che il Tribunale di Torino aveva riconosciuto gli scatti biennali di anzianità sulla scorta della L. n. 312 del 1980, art. 53 disposizione, questa, sicuramente non applicabile alle supplenze. Gli aumenti biennali previsti da detta norma, infatti, avevano come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal Provveditore agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato. La categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, era stata, però, soppressa dalla L. 20 maggio 1982, n. 270. Per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, aveva provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per “scaglioni”. La L. n. 312 del 1980, art. 53 ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall’art. 142 del CCNL 24.7.2003;

che il ricorso è fondato in quanto, sulla questione oggetto del presente giudizio, questa Corte si è espressa con la recente sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016, con cui si è affermato che, in tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e ex art. 71 dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione;

che con tale sentenza si è osservato, tra l’altro, che a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, gli scatti biennali non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo ed è stata richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, la quale ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma in questione si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l’Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta meno con l’approvazione della L. 20 maggio 1982, n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva;

che al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, la L. n. 312 del 1980, art. 53 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. 8.4.2011 n.8060, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all’art. 53 ai supplenti ed al personale “il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell’intervallo tra un incarico e l’altro”);

che il riconoscimento degli scatti biennali finirebbe per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;

che il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che, per completezza, si osserva che la controversia ha ad oggetto unicamente il riconoscimento degli scatti di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53mentre non risulta essere stata proposta, neppure in via subordinata, la diversa e autonoma domanda vertente sul riconoscimento della progressione stipendiale (c.d. gradoni) per effetto del riconoscimento dell’anzianità di servizio, questione sulla quale questa Corte si è espressa con la medesima sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 affermando il principio secondo cui nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato; che, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto integrale della domanda proposta dal C.; che le spese dell’intero processo devono essere integralmente compensate fra le parti attesa la complessità delle questioni giuridiche solo recentemente risolte da questa Corte.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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