Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14674 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 10688/23/14, depositata il 9 dicembre 2014, non notificata, respinse l’appello proposto dai contribuenti entrambi a nome C.A. (il primo n. il (OMISSIS), il secondo il (OMISSIS)), avverso la sentenza della CTP di Benevento, che aveva rigettato l’impugnazione da questi proposta avverso avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni che aveva fatto seguito ad avviso di accertamento di maggior valore del bene o:, etto di trasferimento di cui ad atto registrato il 9 giugno 1995, divenuto definitivo per effetto di mancata riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, a seguito di sentenza n. 6614/09 resa da questa Corte, depositata il 19 marzo 2009, che aveva cassato la pronuncia del giudice d’appello sfavorevole all’Ufficio.

La CTR della Campania ritenne che la mancata riassunzione della causa avesse determinato, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63, sia l’estinzione del giudizio, sia la “definizione” dell’atto, essendo abbondantemente decorso il termine d’impugnazione dello stesso. Avverso detta sentenza il solo C.A., nato il (OMISSIS), ricorre per cassazione con unico motivo, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con l’unico motivo, nel quale il ricorrente denuncia cumulativamente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, plurime violazioni o false applicazioni di norme di diritto (segnatamente, dell’art. 2945, comma 3 e dell’art. 2943 c.c. e dell’art. 393 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63), si assume che ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3, art. 2943 c.c. e art. 393 c.p.c., il termine di prescrizione del credito dell’amministrazione finanziaria ricominci a decorrere, in caso di estinzione ex art. 393 c.p.c., dalla domanda giudiziale che ne aveva determinato l’interruzione.

Premesso che nei confronti di Ca.An., n. il (OMISSIS), che non ha proposto impugnazione, si è formato il giudicato sulla statuizione resa dalla CTR, la censura formulata dal ricorrente, come rilevato nel controricorso dell’Amministrazione, si pone in contrasto, senza che siano prospettati idonei elementi per mutarlo, con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2 e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicchè il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riscossione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione” (cfr. da ultimo, Cass. sez. 5, 15 gennaio 2016, n. 556; conformi Cass. sez. 5, 3 luglio 2013, n. 16689; Cass. sez. 6-5, ord. 28 marzo 2012, n. 5044; Cass. sez. 5, 8 febbraio 2008, n. 3040).

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza, atteso che l’accertamento di maggior valore è divenuto definitivo, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, dal 4 maggio 2010, e la notifica dell’avviso di liquidazione è avvenuta il 21 giugno 2011.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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