Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14674 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14674 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 10118-2014 proposto da:
COMUNE DI CAPACCIO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO
GRIMALDI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
ALFANO FILIPPO;

– intimato –

Data pubblicazione: 14/07/2015

avverso la sentenza n. 223/2013 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA SEZIONE DISTACCATA di GRAGNANO del
19/07/2013, depositata il 26/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato Emilio Grimaldi difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

.,

,

Ric. 2014 n. 10118 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

CORRENTI;

FATTO E DIRITTO
Il Comune di Capaccio propone ricorso per cassazione contro Alfano Filippo
lamentando che il Tribunale di Torre Annunziata, pur accogliendo il primo motivo
di appello circa l’incompetenza territoriale del GP di primo grado, ha compensato le
spese e denunzia con unico motivo violazione degli artt. 91 e 92 cpc ed insufficiente

La sentenza ha statuito che la decisione in rito e la sussistenza di diversi
orientamenti della giurisprudenza dei GP inducono il giudicante a ritenere equa una
integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Questa Corte Suprema (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese
processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo
cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio
per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente
vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente
illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso
procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella legge
28 dicembre 2005 n. 263, il cui articolo 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di
indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo
la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° gennaio e poi prorogata al 1°
marzo 2006.
Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del
soccombente e che il giudice per giusti motivi (art. 92 c.p.c.) ha il potere di
compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione
(impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art.
111 , sesto comma, Cost.).(Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

motivazione.

Nella specie la motivazione non è plausibile sia perché fa riferimento ad
orientamenti dei Giudici di pace e non ad una consolidata giurisprudenza di
legittimità sia perché trattavasi della declaratoria di incompetenza territoriale in
accoglimento di uno specifico motivo di appello.
Con decisione nel merito possono liquidarsi le spese come da dispositivo.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, liquida le spese di primo grado in euro 450 di cui 200 per onorari,150 per
diritti e 100 per spese vive, quelle di secondo grado in euro 400 per compensi e 100
per spese vive, quelle di legittimità in euro 500 per compensi e 100 per spese vive,
oltre accessori.
Roma 21 maggio 2015.
Il consigl

e estensore

il Presidente

v-ta

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PER QUESTI MOTIVI

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