Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14674 del 11/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14674 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 15429-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore nonché mandatario della SCCI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, SGROI
ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente Contro
FACCHIN CARLO GIUSEPPE,
EQUITALIA ESATRI SPA
– intimati –

Data pubblicazione: 11/06/2013

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avverso la sentenza n. 418/2010 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 22.4.2010, depositata il 07/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti (per delega avv.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 15429 sez. ML – ud. 18-04-2013
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Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:
“Il consigliere relatore osserva quanto segue.
1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 418 del 2010, in
parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS nei confronti di Facchin
Carlo Giuseppe, avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 9-23 luglio
2009 che annullava le cartelle esattoriali che avevano costituito oggetto di tre
distinti giudizi di opposizione poi riuniti, dichiarava Facchin Carlo Giuseppe
da iscrivere nella Gestioni Commercianti dal 1° gennaio 2000 e che da tale data
lo stesso era tenuto al pagamento dei contributi alla predetta Gestione.
2. Il Facchin aveva fatto opposizione alle suddette cartelle con cui
veniva contestata la mancata iscrizione alla gestione commercianti affermando
di essere iscritto a fini contributivi nella gestione separata presso l’INPS.
3. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando
l’obbligo della doppia contribuzione.
4. Le parti intimate non hanno svolto difese.
5. L’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, commi 203,
207 e 208 della legge n. 662 del 1996 e censura in tal modo la parte della
sentenza relativa alla asserita incompatibilità tra l’iscrizione alla gestione
separata e l’iscrizione alla gestione commercianti.
6. La Corte d’Appello, infatti, ha affermato che in applicazione dell’art.
29, primo comma, della legge n. 160 del 1975, come sostituito dall’art.1,
comma 203, ella legge n. 662 del 1996, colui che nell’ambito di una società a
responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio
lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione esclusivamente alla gestione in
cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza. Spetta all’INPS
individuare l’iscrizione all’assicurazione corrispondete all’attività prevalente.
7. Il motivo di ricorso appare manifestamente fondato.
E’ stato infatti ritenuto da ultimo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17076 del
08/08/209 che «In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di
commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente
all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista
l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’art. 2, comma 26,
legge n. 335 del 1995, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base
del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dall’art. 1, comma 208,
legge n. 662 del 1996» .
E’ stato infatti emanato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma
11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art.
1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma
dichiaratamente di interpretazione autentica: “La L. 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali
opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli
artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione
della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26″.
Ric. 2011 n. 15429 sez. ML – ud. 18-04-2013
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Ossia, questo criterio dell'”attività prevalente” non opera per i rapporti
di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente
prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n.
335, art. 2, comma 26; disposizione quest’ultima che ha creato una nuova
gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria
introducendo l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti
previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso
una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49,
comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione
interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla
disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12,
comma 11) è molto chiara: l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a
contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di
un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé
comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso
l’INPS, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente”;
rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché
parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva
gestione assicurativa. Non opera il criterio semplificante (dell’art. 1, comma
208, cit.) e derogatorio – dell’unificazione della posizione previdenziale in
un’unica gestione con una sorta di _l’irti° juris per cui chi è ad un tempo
commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da
comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse
un’unica attività d’impresa – quella “prevalente” – con la conseguenza che
unica è la posizione previdenziale.
Questa essendo quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla
disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica, la
controversia in esame è di agevole soluzione perché il concorso di attività del
Facchin è, nella specie, tra quella di lavoro autonomo (come amministratore
della società), soggetto ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui
compensi a tale titolo percepiti, e quello di socio lavoratore della società
stessa.
E’ stato altresì precisato, dalla sentenza sopra citata, che il medesimo
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma Il, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 costituisce
disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica,
diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto
tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU,
trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70
Cost.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012 ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma
Ric. 2011 n. 15429 sez. ML – ud. 18-04-2013
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11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (sollevata dalla Corte d’appello di
Genova in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848).
8. Il Collegio condivide e fa proprie le osservazioni che precedono e
ritiene, quindi, che il ricorso deve essere accolto. Cassa la sentenza impugnata
e decidendo nel merito rigetta tutte le opposizioni proposte da Facchini Carlo
Giuseppe. In ragione del complesso iter normativo e giurisprudenziale
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta tutte le opposizioni proposte da Facchini Carlo Giuseppe.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013
Il Presidente

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