Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14673 del 18/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 478/09/14, depositata il 2 dicembre 2014, non notificata, respinse l’appello proposto dal contribuente C.A. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Trieste, che aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso l’avviso di accertamento relativo alla decadenza dell’agevolazione fiscale usufruita, con applicazione di aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto, con atto del 2006, di un immobile dichiarato come prima casa, ritenendo non idonea a giustificare la richiesta di agevolazione la circostanza che il contribuente non potesse beneficiare come propria abitazione di altro immobile di sua proprietà, già adibito a casa coniugale ed assegnato alla moglie in sede di separazione e poi di divorzio, per il cui acquisto il contribuente aveva già beneficiato della relativa agevolazione.

Avverso detta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in forza di due motivi, cui l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Il primo motivo – con il quale il contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’arti nota 2 – bis lett. c) della Tariffa, parte 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, assumendo che il requisito della mancanza di titolarità, per quanto qui rileva, del diritto di proprietà di “casa di abitazione” debba intendersi come carenza di alloggio in grado di sopperire ai bisogni abitativi – collide con la ripetuta affermazione da parte di questa Corte secondo cui la natura agevolata delle norme recanti la disciplina dei benefici “prima casa” porta a reputarle norme di stretta interpretazione (tra le molte pronunce cfr. Cass. sez.. 5, 15 maggio 2013, n. 11614; Cass. sez. 5, 28 giugno 2012, n. 10807; Cass. sa. 5, 15 giugno 2010, n. 14389 ed altre), sicchè, in relazione al chiaro tenore letterale della norma, non può condividersi il riferimento al requisito della titolarità del diritto di proprietà di casa di abitazione come alla disponibilità effettiva di essa. Non pertinenti alla fattispecie in esame appaiono quindi le pronunce citate dal ricorrente, che si riferiscono a detto requisito inteso come idoneità materiale dell’immobile a soddisfare le esigenze abitative.

D’altronde non è condivisibile l’affermazione del ricorrente secondo cui l’ex casa coniugale di proprietà esclusiva del contribuente abbia perso definitivamente l’idoneità a soddisfare le esigenze abitative di esso C., essendone stato assegnato, a seguito di separazione consensuale, all’ex coniuge, dall’ormai lontano 1999, il solo diritto personale di godimento, quale affidatati della figlia allora minore, diritto destinato a cessare, dopo il raggiungimento della maggiore età, con l’acquisizione dell’indipendenza economica della figlia.

Nè si ritiene meritevole di accoglimento il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura, per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto legittima anche l’applicazione delle sanzioni, stante l’oggettiva natura di mendacio della dichiarazione resa in atto dal contribuente quanto alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione in esame, non potendosi giustificare la dedotta sussistenza dell’affidamento incolpevole del contribuente in relazione al mancato accertamento – insuscettibile di acquisire significato concludente nel senso prospettato dal ricorrente, in punto di legittimità dell’utilizzazione dell’agevolazione – sull’acquisto intermedio di altro immobile nel 2001, poi rivenduto per acquistare l’altra unità immobiliare, cui si riferisce invece l’accertamento per cui è causa.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA