Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14673 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5069/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUNONE
REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BARLA Giorgio, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di TORINO del 22/01/08, depositata il 12/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di R.F. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef relativa al 1998, la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della società) sostenendo che era intervenuto condono per avere il contribuente effettuato tempestivamente il versamento previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 8, non essendo in contrario rilevante la mancata presentazione della dichiarazione integrativa, posto che la proposizione del ricorso giurisdizionale può ritenersi sostitutiva della dichiarazione integrativa.
2. I tre motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, per aver ritenuto perfezionato il condono anche senza presentazione di dichiarazione integrativa, a quest’ultima parificando la proposizione di ricorso giurisdizionale), da esaminare congiuntamente perchè logicamente connessi, sono manifestamente fondati, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale la presentazione della dichiarazione integrativa costituisce presupposto indefettibile per l’applicazione della normativa in tema di condono, posto che il contribuente acquisisce il diritto alla definizione agevolata attraverso entrambi gli adempimenti – dichiarazione integrativa e pagamento, coordinati fra loro (v. Cass. n. 2974 del 2002, sia pure relativa a diversa ipotesi normativa di condono). Deve altresì evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presentazione della dichiarazione integrativa costituisce (a differenza del caso delle ordinarie dichiarazioni dei redditi, che sono mere dichiarazioni di scienza) il volontario compimento di un atto giuridico, frutto di libera scelta del contribuente, al quale – ed ai successivi adempimenti – la legge collega automaticamente la produzione di specifici e predeterminati effetti giuridici (v. Cass. n. 7459 del 2003), risultando pertanto evidente che tale atto (previsto come indispensabile per il perfezionamento del condono, in relazione ad un contenuto specifico ed alla attribuzione ad esso – in concomitanza con l’intervento del pagamento richiesto – di precisi effetti) non possa ritenersi equivalente ad un atto diverso per contenuto, finalità e interlocutore.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Piemonte.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010