Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14673 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14673 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 9880-2014 proposto da:
GJECAJ ANITA, GJETJA ZEF, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato DARIO FERRE’ giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
BALLIU KUDRET, BALLIU AZEM;
– intimati avverso la sentenza n. 3470/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 18/09/2013;

Data pubblicazione: 14/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Dario Ferrè difensore dei ricorrenti che si riporta agli

scritti.

Ric. 2014 n. 09880 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gjetja Zef e Gjecaj Anita propongono ricorso per cassazione contro Balliu Kudret e
Balliu Azem, che non svolgono difese in questa sede, avverso la sentenza della
Corte di appello di Milano che ha rigettato il loro gravame confermando la sentenza
del Tribunale di Busto Arsizio, a sua volta reiettiva della domanda di condanna ad

Balliu ed ai danni.
La Corte di appello , ritenuto che gli attori facevano discendere l’illegittimità di una
serie di modifiche da parte dei Balliu dalla ritenuta assenza della qualità di
comproprietari della porzione immobiliare di cui al mappale 7305 n. 3, ha
confermato l’opzione del primo giudice coerente con l’atto di divisione ove il
mappale era indicato bene comune non censibile con la precisazione che rimangono
in uso comune il cortile e la scala ai mappali 7305 sub 4-5 ed in proprietà comune il
mappale 7305 sub 3 individuati in giallo nella planimetria allegata.
La comproprietà di detto mappale non era ostativa alla costituzione di una servitù di
passaggio.
Il ricorso denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” con
riferimento agli artt. 1362 cc, 115 e 116 cpc., 1102, 1105, 1108 cc ed è illustrato da
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure non meritano accoglimento.
Rispetto alla motivazione della sentenza come sopra riportata va dedotto che l’opera
dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la
volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto
istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità
soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt.

una somma da determinarsi per il ripristino dello stato dei luoghi modificati dai

1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto,
onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per
cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali
d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate
ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con

assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche
od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale
profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non
concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel
giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica
contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla
motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano
semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di
legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n.
13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
L’unica censura “sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto”
cumulativamente denunzia violazione dell’art. 1362 cc richiamando vari documenti
non riportati ed indicati come documenti nn. 4, 7, 6, 2, 7, 13, specificando che esiste
anche la violazione degli artt. 115 e 116 cpc per mancato esame e valutazione di tutte
le prove proposte dalle parti e degli artt. 1102, 1105, 1108 cc sul divieto di alterare la
destinazione della cosa, sull’amministrazione della medesima e sulle innovazioni
eccedenti l’ordinaria amministrazione.

quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali

Trattasi di palese violazione del principio di specificità dell’impugnazione
che si limita ad esprimere dissenso rispetto alla decisione impugnata tentando un
riesame del merito non consentito in questa sede.
L’interpretazione adottata non appare censurabile e gli artt. 115 e 116 cpc
sono male invocati perché costituiscono il limite esterno dell’attività delibativa del

solo mediante la censura del vizio di motivazione; le altre censure sono generiche.
In definitiva il ricorso va rigettato senza pronunzia sulle spese ma con
declaratoria della sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento
dell’ulteriore contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza dei presupposti ex dpr
115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 21 maggio 2015.
Il consigliere estensore

il Presidente

giudice e non il sindacato del suo risultato che eventualmente può essere ottenuto

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