Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14673 del 11/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14673 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 15238-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SIMEONE GIUSEPPA;
– intimata avverso la sentenza n. 3442/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 3/06/2010, depositata il 14/06/2011;

Data pubblicazione: 11/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 15238 sez. ML – ud. 18-04-2013
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Ric. 2011 n. 15238 sez. ML – ud. 18-04-2013
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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:
“Il consigliere relatore osserva quanto segue.
1. Simeone Giuseppa, operaia agricola a tempo determinato, si
rivolse al giudice del lavoro di Bari per ottenere il ricalcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle giornate di lavoro
effettuate nell’anno 2003, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 16.4.97 n. 146, in
relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva
della provincia, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato
nell’anno 1995 e non più incrementato.
2. Rigettata la domanda e proposto appello dall’operaia, la Corte
d’Appello di Bari (sentenza n. 3442 del 2010), premesso che non era
maturata la decadenza annuale ex art. 47, comma 3, del dPR n. 639 del 1970,
accoglieva l’impugnazione e condannava l’INPS a riliquidare l’indennità di
disoccupazione corrisposta all’appellante per l’anno di riferimento, ponendo
a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva
provinciale, compresa la c.d. quota di trattamento di fine rapporto, oltre
accessori.
3. Proponeva ricorso per cassazione l’INPS. Non svolgeva attività
difensiva l’assicurata.
4. Con il ricorso per cassazione l’INPS deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 46, 51 e 55 del ceni operai agricoli e florovivaisti del
10.7.02, in relazione all’art. 6, c. 4, lett. a), del d.lgs. 2.9.97 n. 314 e all’art. 3
del d.l. 14.6.1996, n. 318, ed agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c., nonché 4, c.
10 e 11, della 1. 29.5.82 n. 297; contesta la tesi della Corte d’appello che
l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli
operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della
retribuzione, come tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione,
e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6, c. 4, lettera a), sia
dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.
5. Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n. 10546,
secondo cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in
agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione
collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio
convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non è comprensiva del
trattamento di fine rapporto, questa Corte ha ulteriormente affermato che
“sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai
contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n.
402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, [la retribuzione dovuta in
base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità
rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta
voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti,
non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.1.11 n. 202, ord. n. 18516 del 2011 e
numerose altre conformi).

Così deciso in Roma il 18 aprile 2013
Il Presidente

6. Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal
legislatore, il quale con norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma
18, del d.l. 6.07.11 n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede
che “1 art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 01,
comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso
che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva” (citata Cass., ord. n. 18516 del 2011)”.
7. Il ricorso è, dunque, manifestamente fondato e deve essere
accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi
dell’art. 384, c. 1, cpc, può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.
8. Il Collegio condivide e fa proprie le osservazioni che precedono.
Pertanto accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda quanto all’inclusione della quota di TFR nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. In ragione del complesso iter
normativo e giurisprudenziale sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda quanto all’inclusione della quota di TFR nella
base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. Compensa le spese
dell’intero giudizio.

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