Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14673 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35495/2018 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Golametto 2

presso lo studio dell’avvocato Sabrina Rossi che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 5 novembre 2018, respinge il ricorso proposto da S.I. (alias: S.I.), cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha raccontato di essere espatriato per motivi politici in quanto aveva effettuato attività di volantinaggio in una manifestazione organizzata prima del colpo di stato dell’ottobre 2014 dal fratello – il quale apparteneva al partito governativo (OMISSIS) – onde apportare modifiche normative tese a garantire la rielezione del Presidente uscente;

b) è da escludere la sussistenza di un concreto pericolo di incorrere in qualche forma di persecuzione personale per motivi politici, in caso di rimpatrio, nè sono emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un’ipotesi di danno grave nel senso indicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

c) infatti, è stata accertata la totale assenza di collegamenti tra il ricorrente e il partito politico all’epoca al potere, essendosi il richiedente limitato a fare volantinaggio in occasione del meeting organizzato dal fratello e non essendo emerso dal racconto che il ricorrente sia stato destinatario di mandati di arresto o di forme di violenza o minaccia per tale ragione;

d) deve essere esclusa anche la sussistenza dell’ipotesi di protezione sussidiaria indicata nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c; va rilevato che le notizie raccolte da fonti internazionali affidabili aggiornate evidenziano che la situazione socio-politica del (OMISSIS), dopo le prime libere e democratiche elezioni del 2015, è in via di miglioramento e per quanto permangano notevoli criticità, tuttavia è da escludere che il Paese sia interessato da conflitti armati interni o da sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali;

f) infine, per la protezione umanitaria non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali, di salute o familiari ovvero una stabile integrazione lavorativa in Italia, sicchè anche tale domanda va respinta;

3. il ricorso di S.I. (alias: S.I.) domanda la cassazione del suddetto decreto per un unico motivo; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, sostenendosi che, avendo il ricorrente fornito quantomeno un “principio di prova” della persecuzione subita, il Tribunale avrebbe dovuto considerare credibile il suo racconto e, quindi, non avrebbe dovuto negare la protezione sussidiaria o quella umanitaria senza effettuare ex officio, rispettivamente gli accertamenti sulla situazione aggiornata del Paese di provenienza;

2. l’esame delle censure porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

3. per quanto riguarda la protezione internazionale alla suddetta conclusione si perviene per l’assorbente ragione che nel ricorso non viene contestata la statuizione del Tribunale secondo cui le vicende narrate essendo di natura privata sono estranee al sistema della protezione internazionale, statuizione che è conforme alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave soltanto ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, comunque con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (tra le altre: Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758);

3.1. ne deriva che la suindicata statuizione – basata su un accertamento di fatto non ritualmente contraddetto – è idonea di per sè a giustificare la contestata decisione di rigetto di ogni forma di protezione internazionale;

3.2. pertanto, la relativa omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure sul punto, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

4. analogamente, con riguardo alla protezione umanitaria, non risulta contestata utilmente dal ricorrente la ratio decidendi del disposto rigetto, rappresentata dalla mancata allegazione di particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali, di salute o familiari ovvero da una stabile integrazione lavorativa in Italia;

4.1. nel ricorso tale statuizione non viene contestata e si lamenta che il Tribunale non abbia effettuato la comparazione prevista dalla sentenza di questa Corte n. 4455 del 2018, senza considerare che tale comparazione rappresenta un posterius rispetto alla avvenuta allegazione di situazioni di vulnerabilità o di integrazione da parte dell’interessato;

4.2. di conseguenza, anche in questo caso l’anzidetta omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure sul punto, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva;

Conclusioni.

5. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

7. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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