Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14672 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20801/2020 proposto da:

M.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Bozzoli, in

virtù di procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4734/2019,

pubblicata in data 4 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 4 novembre 2019, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.O., proveniente dalla Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 2 ottobre 2017, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. La Corte di appello, dopo avere rigettato l’istanza di rimessione in termine per la mancata prova di non avere potuto rispettare il termine perentorio previsto per una causa a sè non imputabile, ha accertato l’avvenuto spirare del termine decadenziale per l’impugnazione, affermando che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), che, aveva modificato del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 comma 9, l’impugnazione doveva essere proposta con ricorso e non con atto di citazione e che, comunque, doveva farsi riferimento alla data del deposito della citazione e non a quella dell’avvio dell’atto alla notifica.

3. M.O. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato ad un unico motivo.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, così come interpretato prima delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 28575 del 2018, e ribadito anche successivamente dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 30285 del 2019 e n. 31206 del 2019.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 In proposito, va osservato che le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, sono assoggettate al rito sommario di cognizione ai sensi degli artt. 19 e 36 di tale D.Lgs., con contestuale abrogazione del rito speciale già disciplinato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (Cass., 7 giugno 2016, n. 13830).

Ne consegue che l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dal tribunale è esperibile, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 (Cass., 31 ottobre 2016, n. 22119; Cass., 25 agosto 2020, n. 17624).

Più in particolare, per quel che rileva nel caso in esame, questa Corte ha affermato, anche di recente, che, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass., 29 settembre 2020, n. 20693).

1.3 Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di appello, dopo avere affermato di aderire all’orientamento che faceva riferimento al ricorso come atto introduttivo del procedimento, ha, tuttavia, precisato che l’ordinanza del Tribunale di Venezia, con cui era stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, era stata comunicata in data 11 dicembre 2017 (come affermato nell’atto introduttivo e come risultava dal fascicolo telematico di primo grado), mentre il deposito dell’atto introduttivo del gravame e l’iscrizione a ruolo era avvenuta in data 25 gennaio 2019, oltre il termine di decadenza previsto dalla legge (pag. 2 del provvedimento impugnato).

1.4 A fronte di ciò, il ricorrente non ha dedotto, nè davanti alla Corte territoriale, nè in sede di legittimità, di avere notificato l’atto di citazione in data antecedente al 25 gennaio 2019 e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza del Tribunale di Venezia, evenienza questa necessaria alla luce del rilievo di tardività affermato dai giudici di secondo grado.

1.5 E ciò proprio in ragione del principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno evidenziato che, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f)), il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente dalla modifica normativa improvvisa e dissonante con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – per l’appello pure nei casi, come questo, di silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass., Sez. U., 8 novembre 2018, n. 28575).

1.6 Più in particolare, il ricorrente, in violazione peraltro del principio di autosufficienza del ricorso, ha censurato il provvedimento impugnato, avuto riguardo unicamente alla “forma” dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi la Corte di appello, nulla motivando sulla “tempestività” o meno dell’impugnazione proposta, pur potendo avere rilievo il momento temporale della notifica della citazione, se antecedente al suo deposito e sempre nel rispetto del termine di 30 giorni previsto per legge.

2. Il ricorso va, quindi, rigettato.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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