Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14672 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14672 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 9119-2014 proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI SAVINI LINO SNC, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PIETRO REFERZA giusta procura
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ALESIANI FRANCESCO, TOMASSI ALESSANDRA;

– intimati –

Data pubblicazione: 14/07/2015

avverso la sentenza n. 103/2013 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 18/12/2012, depositata il 14/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/05/2015 dal Consigliere RelatoreDott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Antonio Ruggero Bianchi difensore della ricorrente

che si riporta agli scritti.

Ric. 2014 n. 09119 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

FATTO E DIRITTO
Savini Lino snc propone ricorso per cassazione contro Francesco Alesiani e
Alessandra Tornassi, che non svolgono difese, avverso la sentenza della Corte di
appello di L’Aquila del 14.2.2013, che ha rigettato il suo appello principale e
l’incidentale delle controparti confermando la sentenza del tribunale di Teramo che,

convenuta la riduzione in pristino e la demolizione del nuovo fabbricato per la parte
realizzata in aderenza ad altezza superiore rispetto al piano di calpestio della terrazza
dello stabile preesistente o per la parte costruita in violazione della distanza verticale
minima prescritta dall’art. 907 III cc da misurarsi dal piano di calpestio del balcone
degli attori.
La Corte territoriale dava atto non essere contestato che trattavasi non di rifacimento
ma di nuova e diversa opera e richiamava la ctu, le testimonianze e l’esistenza del
balcone degli appellati da epoca anteriore al 1969.
Parte ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 132 cc in ordine all’usucapione del
diritto di veduta 2) omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione in ordine
al balcone al secondo piano in relazione ad un documento riferito a due balconi al
primo piano.
Le censure appaiono generiche e tendenti ad una revisione del merito rispetto ad una
motivazione che ha fatto riferimento alla ctu ed alle testimonianze rilevando
l’infondatezza dei motivi di gravame sul presupposto che non era contestato trattarsi
di nuova costruzione e che l’appellante riconosceva la violazione delle distanze
legali ma incentrava la difesa sull’epoca di realizzazione del balcone.
Dalla ctu e dalle deposizioni emergeva che il balcone posto al II piano esisteva da
epoca anteriore al 1969, donde la maturazione del termine ventennale di usucapione
della servitù di veduta.

in parziale accoglimento della domanda di Alesiani e Tornassi, ordinava alla

In ordine alla prima censura va osservato che la motivazione esiste e non è
denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine
alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta
fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre
all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).

documento irrilevante nell’economia generale della motivazione.
Invero a pagina otto del ricorso si deduce che la Corte di appello, con riferimento
specifico al balcone situato al secondo piano, assume l’esistenza di una sorta di
relazione identitaria tra le rappresentazioni contenute nel progetto edilizio del 1957,
quelle affidate alla documentazione del 26.2.1960 e le risultanze del sopralluogo di
collaudo del 7.2.1962; si precisa che la Corte sarebbe giunta ad un verdetto
speculare rispetto a quello reso, ove avesse preso visione del progetto del 1957 che
prevedeva tra le due proprietà- solo balconi al primo piano, indicando il documento
n.9 del fascicolo di parte convenuta, e si conclude che “si può desumere che tali
balconi sono stati realizzati in un arco temporale compreso tra il 1969 ed il 1986”.
Va rilevato, invece, che la sentenza, a pagina tre, colloca l’esistenza del balcone al
secondo piano in epoca anteriore al 1969 sulla scorta della ctu, delle testimonianze e
delle foto, argomentazioni non scalfite dalle censure sopra riportate in relazione al
profilo cronologico indicato.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese delle
controparti in questa sede ma con declaratoria dei presupposti ex dpr 115/2002 per il
versamento dell’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002
per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La seconda censura sembra prospettare un errore revocatorio e richiama un

Roma 21 maggio 2015.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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