Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14671 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5045/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B.

PAGANO 70, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA ASSUNTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’UONNOLO Giovanni, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 18/01/08, depositata il 28/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di Z.A. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativo al 2003, la C.T.R. Campania dichiarava inammissibile l’appello evidenziando che, come rilevabile dall’avviso di ricevimento prodotto, il suddetto atto d’appello, notificato a mezzo posta, risultava spedito a P.S., anzichè ad Z. A., che era stato parte del giudizio di primo grado.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53, la ricorrente si duole che i giudici della C.T.R. abbiano dichiarato inammissibile l’appello benchè la notifica fosse stata correttamente eseguita presso il procuratore del destinatario costituito in primo grado, anche se l’indicazione del destinatario era errata per un errore materiale facilmente evincibile sulla base defila lettura dell’atto notificato.

Il motivo è manifestamente infondato. Le norme del c.p.c. sono applicabili nel processo tributario se compatibili e per quanto non disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, laddove l’art. 17 del citato D.Lgs. prevede che notificazioni e comunicazioni si fanno alla parte (non al difensore costituito) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata, con la conseguenza che è assolutamente irrilevante la circostanza (peraltro non risultante dalla sentenza e non dedotta in maniera autosufficiente in ricorso) che l’appello fosse stato spedito per la notifica presso lo studio del procuratore costituito in primo grado perchè (a differenza di quanto affermato dalla ricorrente richiamando giurisprudenza relativa al processo civile e non a quello tributario) detto procuratore non è destinatario di essa (e non a lui, bensì presso di lui la notifica potrebbe essere effettuata solo se ed in quanto egli fosse anche domiciliatario della parte, circostanza in ricorso non dedotta e non risultante dalla sentenza impugnata). Giova inoltre rilevare che, secondo quanto risultante da accertamento in fatto compiuto dai giudici d’appello e non censurato in questa sede, dall’avviso di ricevimento prodotto l’atto d’appello risultava spedito per la notifica a persona diversa da colui che era stato parte nel giudizio di primo grado, dovendo aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio (v. SU n. 627 del 2008), con la conseguenza che un avviso di ricevimento riguardante notificazione destinata (secondo l’accertamento incensurato dei giudici di merito) ad un soggetto terzo non costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente mancanza, nella specie, di prova del perfezionamento della notifica nei confronti di Z. A..

Per quanto sopra esposto, il secondo motivo (col quale, deducendo omessa motivazione, si afferma che la C.T.R. “aveva l’onere” di esaminare l’atto d’appello per verificare se i dati in esso contenuti erano idonei ad identificare il destinatario, circostanza che, ove verificata, avrebbe senza dubbio condotto a ritenere ammissibile l’appello) dovrebbe ritenersi assorbito. In ogni caso, il motivo presenta diversi profili di inammissibilità, posto che attiene a valutazioni in fatto ed è carente in relazione all’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

E’ inoltre da rilevare che, in relazione ad entrambi i motivi, la ricorrente non ha indicato in maniera specifica e puntuale, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, gli atti o documenti sui quali essi sono fondati nè risulta aver depositato tali atti e documenti ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,, n. 4, a norma del quale, insieme col ricorso (e pertanto nello stesso termine previsto dal primo comma del citato art. 369 c.p.c.) devono essere depositati a pena di improcedibilità “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, senza che a tal fine rilevi la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito di detto fascicolo ovvero del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA