Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14670 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4719/2009 proposto da:

LA BOTTEGA DELL’ALBERGO SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA N. 17,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE GALLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALLEA Domenico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROM del 31/01/08, depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Alessandro Lembo, (delega avvocato Domenico Callea,

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che concorda con la relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Bottega dell’Albergo s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Dogane (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di Informazioni Tariffarie Vincolanti, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso (coi quali si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto) sono inammissibili per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., comma 1, mentre il secondo motivo (che risulta esposto unitamente al primo e col quale si denuncia vizio di motivazione) è inammissibile perchè risulta carente in relazione all’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008) .

E’ infine appena il caso di evidenziare che la ricorrente non ha indicato, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, gli atti o documenti sui quali sono fondati i motivi in esame e neppure risulta aver depositato tali atti e documenti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, a norma del quale, insieme col ricorso (e pertanto nello stesso termine previsto dal comma 1 del citato art. 369 c.p.c.) devono essere depositati a pena di improcedibilità “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, senza che rilevi a tal fine la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., o se all’atto del deposito venga indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 3.900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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