Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1467 del 24/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1467 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 18723-2012 proposto da:
PALESE MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato NARDULLO GIANFRANCO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
GUERRIERI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BORMIDA 4, presso lo studio dell’avvocato AMICI FRANCESCO,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 852/2011 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA dell’11/03/2011, depositata il 13/07/2011;

Data pubblicazione: 24/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 18723 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

54) R. G. n. 18723/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello Bologna 13/07/2011,
notificata il 14/05/2012) dichiarava inammissibile l’appello proposto
dall’odierno ricorrente avverso la sentenza di primo grado che lo aveva

scaturenti dall’aggressione subita dal primo. L’atto di appello del Palese era
riconosciuto dalla Corte territoriale non contenente specifici motivi di
doglianza, poiché raccoglieva confusamente spezzoni di testimonianze ed
argomenti difensivi esposti genericamente, senza alcun collegamento con gli
argomenti esposti dal primo Giudice a fondamento della decisione.
2. — Ricorre per cassazione Marco Palese con un unico motivo di ricorso,
lamentando, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 342
c.p.c.. Richiamando alcuni precedenti di questa Corte, il ricorrente censura
la pronuncia d’inammissibilità dell’appello cui sono giunti i giudici
territoriali, emergendo in modo inconfutabile, a suo giudizio, che l’atto di
appello impugnava specificatamente le argomentazioni della sentenza di
primo grado.
3. — Resiste con controricorso Daniele Guerrieri.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
La Corte territoriale, infatti, ha fatto corretta applicazione della disposizione
di cui all’art. 342 c.p.c. nella sentenza impugnata, con esatta percezione di
tale norma. Invero, l’atto di citazione in appello si rivelava, carente dei
minimi requisiti richiesti per la sua validità da detta disposizione, dato che è
pur vero che la norma da ultima richiamata non richiede una rigorosa
specificazione dei motivi di appello o una loro consacrazione in formule
sacramentali, ma occorre che i motivi siano formulati in modo aderente alla

ratio decidendi della pronuncia che s’intende impugnare. Al riguardo,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve sottolinearsi che nel
giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice
resta circoscritta alla questioni dedotte dall’appellante, attraverso specifici
motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza
3

condannato al risarcimento dei danni a favore dell’odierno intimato e

impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il
fondamento logico — giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della
sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue
che nell’atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte
argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al
qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le
statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni

specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni; n. 9244/2007). L’esame
dell’atto di appello proposto dall’odierno ricorrente, che questa corte ha il
potere di compiere, essendo stato sostanzialmente proposto un error in

procedendo, manca di specificità, difettando specifiche censure in merito
all’iter argomentativo che ha mosso il giudice di prime cure
nell’affermazione della responsabilità dell’odierno ricorrente, avendo il
ricorrente odierno in quella sede genericamente e in modo confuso
contestato le conclusioni del primo giudice, senza nemmeno tener conto
delle argomentazioni a sostegno della decisione.
Tale soluzione è pertanto condivisibile, avendo la Corte territoriale fatto
corretta applicazione della norma pretesa violata.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che, a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 2200,00=, di cui Euro 2000,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di

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