Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14669 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14186/2020 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Cirillo, in

forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 808/2020,

pubblicata in data 4 marzo 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal consigliere Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da O.F., proveniente dalla Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 23 novembre 2018, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal Paese di origine perchè perseguitato in quanto membro del movimento pacifista IPOB.

3. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto perchè tardivo, essendo stato il provvedimento impugnato pubblicato mediante lettura in udienza, come risultava dal verbale di udienza del 23 novembre 2018, mentre l’atto introduttivo del giudizio era stata depositato il 3 gennaio 2019, oltre il termine di 30 giorni fissati per la relativa impugnazione.

4. O.F. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., avendo la Corte di appello erroneamente applicato l’art. 702 quater c.p.c., che prevedeva espressamente che l’appello doveva essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e non avendo tenuto in considerazione la circostanza che, laddove la legge aveva ritenuto di attribuire alla lettura del provvedimento in udienza valore di dies a quo per l’impugnazione, lo aveva espressamente previsto.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 In proposito, va osservato che le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, sono assoggettate al rito sommario di cognizione ai sensi degli artt. 19 e 36 di tale decreto legislativo, con contestuale abrogazione del rito speciale già disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, (Cass., 7 giugno 2016, n. 13830).

Ne consegue che l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dal tribunale è esperibile, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, (Cass., 31 ottobre 2016, n. 22119; Cass., 25 agosto 2020, n. 17624).

1.3 Questa Corte ha anche affermato che, in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (Cass., 6 giugno 2018, n. 14478).

E difatti, le norme richiamate, che si applicano anche al procedimento sommario di cognizione, dispongono che l’ordinanza pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale (art. 134 c.p.c., comma 1) e le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovrebbero comparirvi (art. 176 c.p.c., comma 2).

Ciò, in consonanza con la ratio legis connessa alla natura accelerata del procedimento sommario di cognizione e con il tenore letterale della disposizione dell’art. 702 quater c.p.c., che, a tal fine, fa decorrere il termine per l’appello dalla “comunicazione”, a cui è equipollente la lettura in udienza dell’ordinanza, che definisce il procedimento sommario di cognizione.

1.4. Va messo in evidenza, infatti, il dato dell’estensione, nella disposizione di cui all’art. 702 quater c.p.c., del riferimento per la decorrenza del termine, in via alternativa, alla notificazione (art. 137 c.p.c.) su istanza di parte o alla comunicazione (art. 136 c.p.c.) quale atto d’ufficio del cancelliere.

Così facendo, come già detto, il legislatore ha introdotto un ulteriore elemento di speditezza del rito, prevedendosi in sostanza che, quand’anche una parte o entrambe non manifestino interesse al sollecito conseguimento degli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., e si astengano dalla notificazione, gli effetti medesimi (direttamente o indirettamente, mediante stimolo dell’avversario a proporre prontamente gravame) conseguono alla comunicazione del cancelliere, adempimento in ogni caso effettuato per le ordinanze fuori udienza, ovvero, per quel che rileva in questa sede, la non necessità di comunicazione, qualora l’ordinanza venga allegata al verbale e letta in udienza.

Anche di recente, questa Corte ha precisato che la pronuncia dell’ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione richiede, al fine della decorrenza del termine per impugnare, che l’ordinanza sia inserita a verbale e che della stessa si dia lettura in udienza (Cass., 9 marzo 2021, n. 6454; Cass., 19 marzo 2021, n. 7866).

1.5 Ciò posto, nel caso di specie, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, a pag. 4, il provvedimento appellato era stato pubblicato mediante lettura in udienza, come risultava dal verbale di causa, nonchè dal provvedimento stesso datato 23 novembre 2018. Il Giudice, infatti, dopo la discussione della causa, aveva pronunciato l’ordinanza, scritta di seguito al verbale di causa del 23 novembre 2018, con il quale formava un unico atto.

Si è, quindi, realizzata la condizione sopra richiamata per ritenere conosciuta dalle parti la decisione resa all’udienza, da cui l’applicazione della regola generale di cui all’art. 702 quater prima parte c.p.c., secondo cui il termine per appellare decorre dalla lettura in udienza dell’ordinanza, da intendersi quale comunicazione dell’ordinanza, anche se a quella udienza le parti non erano presenti. Ne consegue la tardività dell’appello che è stato depositato in data 3 gennaio 2019, oltre il termine di 30 giorni previsto per la relativa impugnazione.

2. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA