Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14669 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14589-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3746/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 30/01/2014, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3746/01/2014, depositata il 4 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Sicilia (Palermo) ha accolto l’appello principale proposto dal sig. A.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Palermo, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente, artigiano operante nel settore della falegnameria, riducendo ad Euro 13.800,00 il maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2002 rispetto a quello determinato con l’avviso di accertamento impugnato, dichiarando nel contempo inammissibile e comunque improcedibile il gravame incidentale proposto dall’Amministrazione volto ad ottenere la piena conferma della legittimita’ dell’impugnato avviso di accertamento.

Per quanto qui rileva, la CTR ha ritenuto l’accertamento illegittimo in quanto basato unicamente sul rilevato scostamento tra i dati concreti contabilizzati e quelli ricavati dallo studio di settore di riferimento, senza tener conto in alcun modo della regolare tenuta delle scritture contabili, nonche’ per carenza di motivazione dell’atto impositivo medesimo.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi per violazione di legge (D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e sexies, art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma n. 4 e per quanto occorra, n. 3 per la prima censura; artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. per la seconda).

L’intimato non ha svolto difese.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.

Il ricorso e’ da ritenersi inammissibile.

Con i due motivi Amministrazione ricorrente lamenta che la decisione impugnata non abbia dato conto del fatto che l’accertamento -pacificamente espletato il contraddittorio endoprocedimentale – e’ stato, oltre che sugli studi di settore, basato, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sull’antieconomicita’ della gestione d’impresa (per l’anno di riferimento essendo risultato il reddito d’impresa dichiarato pari a Euro 690,00) con alta incidenza dei costi, tali da azzerare quasi interamente il margine di guadagno sui ricavi, cio’ fondando la ritenuta inattendibilita’ della contabilita’ pur formalmente regolare, atteso che altrimenti non risulterebbe oggettivamente giustificabile la scelta del contribuente di operare in forma consorziata, proprio per il contenimento dei costi; donde l’erroneita’ della sentenza impugnata che, a fronte di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, quanto al reddito d’impresa del contribuente oggetto di accertamento, ha disatteso il principio in forza del quale incombeva quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Manca tuttavia, nell’articolazione dei due motivi di ricorso, ogni censura, che avrebbe dovuto essere formulata (per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7) riguardo alla concorrente ed autonoma ratio decidendi che ha portato il giudice tributario a ritenere in toto illegittimo l’accertamento impugnato dal contribuente per difetto di motivazione, cio’ determinando la formazione del giudicato sul punto, (cfr. Cass. sez. unite 29 marzo 2013, n. 7931, Cass. sez. lav. 4 marzo 2016, n. 4293), dovendosi altresi’ osservare che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’impugnazione di detta statuizione della CTR avrebbe dovuto riportare il contenuto dell’avviso di accertamento, onde poterne valutare la rispondenza ai requisiti di cui al 1 comma della succitata norma (cfr. tra le altre, Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003. Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, a 9536).

Nulla va statuito quanto alle spese del presente giudizio di legittimita’, non avendo l’intimato svolto difese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; piu’ di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, a 1778).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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