Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14669 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3862/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

MEFA DI MENINI IGOR & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA del 13/03/07, depositata il 20/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Mefa di Menini Igor & C. s.n.c. (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del provvedimento di irrogazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale facente capo alla società in relazione a tre distinte violazioni di emissione di scontrini fiscali D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 12, la C.T.R. Liguria riformava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso della società) affermando che la definizione agevolata (nella specie intervenuta) impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, sostenendo che erroneamente la sanzione accessoria sarebbe stata ritenuta inapplicabile nella specie in relazione al fatto che l’autore dell’illecito si era avvalso della definizione agevolata) è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, prevedente la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (v. Cass. n. 2439 del 2007, nonchè nn. 25468 e 25671 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.

Attese le alterne vicende della controversia nel merito, va disposta la compensazione delle relative spese, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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