Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14669 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14669 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 1335-2012 proposto da:
IMMOBILIARE CARAVAGGIO DI SPOSARI FRANCESCO ROCCO & SPOSARI
ROCCO S.N.C. (03926230156), in persona degli amministratori
Sposari Francesco e Sposari Rocco,

domiciliata

ex lege

in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO VINCENZO
GIOVINAZZO con studio in MARIANO COMENSE, VIA MATTEOTTI 16
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente h

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., in qualità di

20145
9?‹.5

mandataria per la gestione del recupero crediti di DEUTSCHE
BANK A.G., in persona del procuratore DI DOMENICANTONIO RITA,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANT’ANDREA
DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

Data pubblicazione: 14/07/2015

D’ERCOLE, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale notarile in atti;
controricorrente nonché contro
JOB SPA IN LIQUIDAZIONE; SPOSARI FRANCESCO; SPOSARI ROCCO;
– intimati avverso la sentenza n. 2540/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato ROCCO GIOVINAZZO;
udito l’Avvocato MASSIMO GARUTTI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con atto notificato nel febbraio 2005, la
Immobiliare Caravagggio di Giovinazzo Paola & C. S.n.c.
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la JOB
S.p.A. e la Banca Popolare di Bergamo S.p.A., nella qualità
di incorporante la Banca Brignone S.p.A., al fine di ottenere
l’accertamento e la declaratoria di inefficacia e/o nullità
e/o illegittimità dell’atto di concessione di ipoteca
volontaria effettuato da Rocco e Francesco Sposari, in nome e
per conto della Immobiliare Caravagggio S.n.c., chiedendo
che, per l’effetto, venisse ordinato alla competente
Conservatoria del Registro di provvedere all’immediata
cancellazione della garanzia reale, iscritta in data 23
maggio, sull’immobile di proprietà della Società attrice,
sito in Senago, via Caravaggio n. 1; chiese, altresì, di
accertare e dichiarare l’inefficacia e/o la nullità e/o
l’illegittimità dell’atto di fideiussione prestata da Rocco e
Francesco Sposari, in nome e per conto della Immobiliare
Caravagggio S.n.c., in favore della predetta Banca, a
garanzia delle obbligazioni della LEAVER’S JEANS S.r.l., e,
2

MILANO, depositata il 19/09/2011, R.G.N. 741/2008;

+A,’ •

per l’effetto, di ordinare alla Conservatoria del Registro di
provvedere all’immediata cancellazione dell’ipoteca
giudiziale, che, sulla base del decreto ingiuntivo n.
12040/1999, emesso dal Tribunale di Milano, venne iscritta,
in data 6 dicembre 1999, sull’immobile di proprietà della
Società attrice, sito in Senago, via Caravaggio n. 1.
1.1. – A sostegno delle domande l’attrice dedusse che:

avevano costituito la Società Confezioni Aldo di Sposari
Luigi Aldo & C. S.n.c., avente ad oggetto la confezione e la
vendita di prodotti di abbigliamento in genere; nel 1987 il
socio Luigi Aldo Sposari aveva ceduto la propria quota a
Francesco e Rocco Sposari e la Società aveva assunto la nuova
denominazione di Immobiliare Caravagggio di Sposari Francesco
& C. S.n.c., con contestuale modifica dell’oggetto sociale,
consistente nell’acquisto, vendita, costruzione,
ricostruzione, ristrutturazione, rifacimento e permuta di
immobili, sia civili che rurali o industriali e nella
gestione degli immobili sociali; nel 1987 i fratelli Aldo,
Francesco e Rocco Sposari avevano costituito la

LEAVER’S

JEANS S.r.l., avente ad oggetto la fabbricazione e la vendita

di capi di abbigliamento in genere, nonché il commercio
all’ingrosso e al dettaglio, anche per corrispondenza, di
articoli di abbigliamento; nel 1996, in conseguenza di una
consistente flessione del mercato, il 40% delle quote della
LEAVER’S JEANS

S.r.l. erano state acquistate dalla JOB

S.p.A.; a fronte della permanente situazione di difficoltà
finanziaria della
fideiussione,

LEAVER’S JEANS

S.r.l., veniva prestata

sino alla concorrenza di lire 700.000.000, da

parte della Immobiliare Caravaggio S.n.c., in favore della
Banca Brignone, con il quale istituto di credito la LEAVER’S
JEANS S.r.l. intratteneva rapporti di conto corrente; nel
1997, a seguito dell’aggravamento del dissesto finanziario
della LEAVER’S, la JOB S.p.A. erogava alla stessa un
finanziamento, chiedendo ed ottenendo che l’immobile nel
3

nel gennaio 1978, Luigi Aldo Sposari e Paola Giovinazzo

quale la LEAVER’S svolgeva la propria attività, le

fosse

venduto al prezzo di lire 1.000.000.000, nonché che fosse
emessa una cambiale per un importo pari a lire 1.000.000.000;
il titolo cambiario veniva garantito da ipoteca volontaria
costituita sull’immobile di proprietà dell’Immobilare
Caravaggio S.n.c., di cui i fratelli Sposari erano soci;
l’ipoteca veniva concessa il 14 maggio 1999 ed iscritta il

JOB S.p.A. alla banca Brignone, successivamente incorporata
nella Banca Popolare di Bergamo S.p.A., che aveva chiesto ed
ottenuto, in data 23 novembre 1999, l’emissione di un decreto
ingiuntivo per un importo pari a lire 1.434.818.925 nei
confronti dell’obbligato principale, LEAVER’S S.r.l., e per
un importo pari a lire 700.000.000 nei confronti del
fideiussore, Immobiliare Caravaggio S.n.c.; tale decreto
costituiva titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale da

parte della Banca, sull’immobile di proprietà della
Immobiliare Caravaggio S.n.c., per la somma di lire
700.000.000; quest’ultima Società si era opposta al predetto
decreto, revocato dal Tribunale, con sentenza di condanna
dell’opponente al pagamento, in favore della Banca
creditrice, della somma di euro 341.516,83; il 22 dicembre
2004, la girataria della cambiale aveva notificato atto di
precetto alla Immobiliare Caravaggio; la Giovinazzo, socia
dell’Immobiliare Caravaggio, deduceva di aver appreso solo in
tale occasione che gli altri soci avessero concesso la
garanzia reale; in data 18 gennaio 2005, la stessa Giovinazzo
aveva assunto la legale rappresentanza della predetta
società, la quale aveva modificato la propria denominazione
in Immobiliare Caravaggio di Giovinazzo Paola & C. S.n.c.
Su tali premesse, dunque, l’Immobiliare Caravaggio
s.n.c. sostenne che la garanzia peronale e quella reale per
debiti della società terza fossero state rilasciate in
violazione dei limiti posti dall’oggetto sociale e che,
pertanto, fossero inidonee a vincolare la società nei (I

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successivo 23 maggio 1999; la cambiale veniva girata dalla

confronti di terzi, ai sensi dell’art. 2298 cod. civ.,
trattandosi di atti ultra
1.2. – Nel contraddittorio con le parti convenute JOB
S.p.A. e Banca Popolare di Bergamo S.p.A., nonché con i terzi
chiamati in causa, Francesco e Rocco Sposari, l’adito
Tribunale, con sentenza del novembre 2007, rigettò le domande
dell’Immobiliare Caravaggio S.n.c., con condanna della stessa

2. – Avverso tale sentenza proponeva gravame la
Immobiliare Caravaggio di Sposari Francesco Rocco e Sposari
Rocco & C. S.n.c., già Immobiliare Caravagggio di Giovinazzo
Paola & C. S.n.c., chiedendo la parziale riforma della
sentenza, limitatamente al rigetto della domanda di
inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dell’ipoteca
volontaria.
2.1. – In contraddittorio con le parti costituite JOB
S.p.A., in liquidazione, e Unicredit Credit Management Bank
S.p.a., nella qualità di procuratrice della Deutsche Bank
A.G., cessionaria del credito da parte della Banca Popolare
di Bergamo S.p.a., e degli intimati Francesco Rocco Sposari e
Rocco Sposari, la Corte di appello di Milano, con sentenza
resa pubblica il 19 settembre 2011, rigettava l’appello,
confermando integralmente la sentenza gravata.
2.2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte
territoriale dichiarava l’inammissibilità del motivo di
appello relativo al rigetto della domanda di inefficacia e/o
nullità e/o illegittimità dell’ipoteca volontaria, rilevando
la novità della domanda stessa, in quanto fondata su
argomentazioni difensive non formulate nel giudizio di primo
grado, le quali comportavano l’introduzione di un nuovo tema
di indagine. Nella precedente fase del giudizio, infatti, la
domanda era stata fondata sul presupposto che l’atto
costitutivo dell’Immobiliare Caravaggio S.n.c. non
consentisse il rilascio di garanzie, mentre con il motivo di
impugnazione era stata prospettata la presunta non pertinenza
5

al rimborso delle spese di lite.

della concessione della garanzia reale rispetto all’oggetto
sociale.
2.3. – Il giudice di appello argomentava, in ogni caso,
anche sull’infondatezza della censura, giungendo alla
conclusione che l’atto di concessione della garanzia
ipotecaria non fosse da reputarsi posto in essere ultra vires
e che, dunque, fosse valido ed efficace.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre
l’Immobiliare Caravaggio di Sposari Francesco Rocco e Sposari
Rocco S.n.c., affidando le sorti dell’impugnazione ad un
unico motivo.
Resiste con controricorso la Unicredit Credit Management
Bank S.p.a., nella qualità di mandataria della Deutsche Bank
A.G., che ha anche depositato memoria.
Non hanno svolto attività difensiva, in questa sede, gli
intimati Job S.p.A., Francesco Sposari e Rocco Sposari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con l’unico mezzo è prospettata, ai sensi dell’art.
360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nullità del
procedimento e della sentenza Impugnata “per avere la stessa
erroneamente dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di
appello di Immobiliare Caravaggio s.n.c., così violando e/o
falsamente applicando gli artt. 112, 342, comma l, e 345,
comma l, c.p.c.”.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato
l’inammissibilità del primo motivo di appello, ritenendo che
esso introducesse un nuovo tema di indagine rispetto alla
precedente fase di merito, dove sarebbe stata sostenuta
l’invalidità e l’inefficacia dell’atto di concessione di
ipoteca volontaria in ragione del fatto che lo statuto e
l’atto costitutivo non consentissero il rilascio di garanzie
reali e personali, mentre, in sede di gravame, la domanda
sarebbe stata fondata sul diverso presupposto dell’estraneità
di tale atto rispetto all’oggetto sociale dell’Immobiliare
Caravaggio S.n.c.

6
(;\

In primo luogo, non sarebbe pertinente il richiamo,
operato dal secondo giudice, alla giurisprudenza di
legittimità che si riferisce alla novità delle eccezioni in
appello, mentre, nel caso di specie, la Immobiliare
Caravaggio S.n.c. agiva in giudizio nella qualità di attrice,
dovendosi quindi avere riferimento al primo comma dell’art.
345 cod. proc. civ.

considerato che il proposto motivo di gravame non soltanto si
fondava sui medesimi argomenti difensivi svolti nel giudizio
di primo grado, ma la domanda non presentava caratteri di
novità, essendone rimasti invariati gli elementi
identificativi, ossia le parti, il peti.tum, sia mediato che
immediato, e la causa petendi. Sia in primo che in secondo
grado, infatti, il giudizio verteva sull’invalidità e/o
inefficacia dell’ipoteca volontaria, in ragione della
estraneità dell’atto di concessione della garanzia reale
all’oggetto sociale, con conseguente eccesso di potere da
parte degli amministratori, in violazione dell’art. 2298 cod.
civ., per non essere lo stesso finalizzato al raggiungimento
dello scopo sociale, né al soddisfacimento di un interesse
economico della Società medesima.
A tal fine, era stato dedotto in entrambi i gradi di
giudizio: che non sussistesse complementarietà
imprenditoriale tra le due Società, le quali operavano in
settori economici differenti; che l’unico elemento di
collegamento tra le stesse consisteva nell’essere Rocco e
Francesco Sposari soci minoritari di entrambe le imprese, le
quali, tuttavia, avevano compagini sociali diverse, non
facevano parte dello stesso gruppo e non erano sottoposte a
direzione unitaria, né poteva configurarsi, tra di esse, un
rapporto di controllo; che al momento della costituzione
dell’ipoteca la Job S.p.A. era socia di maggioranza della
Leaver’s Jeans S.r.l.; che la garanzia reale, costituita

7

In ogni caso, la Corte di appello non avrebbe

sull’intero patrimonio sociale dell’Immobiliare Caravaggio,
pregiudicava i diritti della socia di maggioranza.
Le ragioni, i temi di indagine e gli argomenti difensivi
prospettati in sede di gravame erano, dunque, già stati
svolti, a sostegno della medesima domanda, negli atti del
primo grado di giudizio (che vengono integralmente riprodotti
nel ricorso per cassazione).

dichiarando l’inammissibilità del motivo di appello, avrebbe,
pertanto, comportato una mancanza di pronuncia sul merito,
con palese violazione dell’art. 112 cod. proc. oiv.
Peraltro, gli ulteriori argomenti spesi dalla Corte
territoriale sulla infondatezza della censura non sarebbero
suscettibili di impugnazione in questa sede, per essersi il
giudice, con la pronuncia di inammissibilità, spogliatosi
della potestas ludicandi.
2. – Il motivo non può trovare accoglimento.
2.1. – Con esso è denunciato, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 4, cod. proc. civ., un error in procedendo,
sicché, risultando assolto l’onere di specificità della
doglianza, anche ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6,
cod. proc. civ., è consentito al Collegio, proprio per la
natura del vizio prospettato, l’esame diretto degli atti del
giudizio all’uopo rilevanti, al fine di valutare la
sussistenza, o meno, delle dedotte violazioni della legge
processuale. Con l’ulteriore precisazione che non assume
rilievo la doglianza sull’erroneo riferimento del giudice di
appello alla giurisprudenza di questa Corte in tema di novità
dell’eccezioni

in

secondo grado, giacché è evidente che la

decisione ha riguardato la novità della domanda,

ex art. 345,

primo comma, cod. proc. civ., proposta dalla società attrice.
2.2. – Ciò premesso, alla luce dello scrutinio
effettuato nei termini sopra delineati, è da escludere che la
Corte territoriale abbia errato nel dichiarare inammissibile
il motivo di gravame proposto dall’appellante Immobiliare
8

L’errore in cui sarebbe incorso il giudice del merito,

Caravaggio s.n.c. sulla questione della concessione di
ipoteca quale atto posto in essere

ultra

vires dagli

amministratori della medesima società.
Sia pure nell’identità di parti e di

petitum

(consistente nella domanda di accertamento e declaratoria di
invalidità e/o inefficacia dell’atto di concessione della
garanzia reale), in sede di appello la Immobiliare Caravaggio
causa patendi

diversa da

quella prospettata in primo grado, così addivenendo ad un
mutamento inammissibile della domanda, in quanto da ritenersi
nuova ai sensi del citato art. 345, primo comma, del codice
di rito.
Nell’ambito del giudizio di primo grado era stato
allegato dall’attrice, a fondamento della domanda, che l’atto
costitutivo della società (una volta definitivamente
modificato nel maggio 1987: cfr. § 2 del “FATTO”
dell’iniziale atto di citazione) espressamente escludesse il
rilascio di garanzie da parte dei soci (cfr. anche §§ 6, 9,
12, 13 del “FATTO” dell’iniziale atto di citazione),
argomentando diffusamente sul punto nei §§ l e 2 del
“DIRITTO” dell’iniziale atto di citazione (nel § 2 con
specifico e diretto riferimento all’atto di concessione di
ipoteca volontaria).
Anche il riferimento alla asserita “inerenza all’oggetto
sociale” non desumibile “dalla circostanza che la garanzia
reale sia stata concessa dalla IMMOBILIARE CARASZAGGIO S.n.c.
nell’interesse di una diversa società _i’, con citazione a
sostegno della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16416
del 2002), si correlava strettamente, in ogni caso, alla
deduzione, permeante l’intero atto introduttivo del giudizio,

che faceva leva sul contenuto formale dell’atto costitutivo,
siccome non già soltanto escludente o non ricomprensivo della
facoltà di effettuare operazioni finanziarie, ma proprio
perché da esso vietate espressamente (cfr. parte finale del
citato § 2).

9

s.n.c. ha, infatti, dedotto una

Né, può, dirsi che vi sia stato, in corso di causa, una
tempestiva e rituale modificazione della domanda, posto che non potendo ciò avvenire (trattandosi di controversia
introdotta in base al regime appena antecedente alla novella
del 2005) con il maturarsi delle preclusioni di cui all’art.
183 cod. proc. civ. e, dunque, in sede di precisazione delle
conclusioni o con le successive comparse – la memoria

ex

critica delle posizioni difensive avversarie, modulandovi le
affermazioni dell’atto introduttivo (§ l della memoria),
senza tuttavia giungere ad un mutamento effettivo e reale
della originaria

causa

petendi, insistendo, invero, sui

limiti evidenti posti all’attività degli amministratori dal
contenuto dell’atto costitutivo della società.
Del resto, proprio su tale conformazione della pretesa
di invalidità/inefficacia dell’atto di concessione di ipoteca
volontaria – ossia in base al dedotto contenuto preclusivo
espresso dall’atto costitutivo sociale all’attività degli
amministratori – si è basato il giudice di primo grado per
rigettare la domanda attorea, senza che tale statuizione sia
stata censurata dalla parte appellante in forza di una
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
Diversamente, con il primo motivo di appello, e proprio
in forza del diverso contenuto dell’atto costitutivo, siccome
ritenuto dal primo giudice – e, dunque, sulla premessa,
implicita, della assenza di un divieto contemplato dal
predetto atto societario in ordine alla concessione di
garanzie reali e personali – la Immobiliare Caravaggio s.n.c.
ha chiaramente assunto, come doglianza di fondo della
sentenza impugnata, la presunta non inerenza della
concessione della garanzia reale rispetto all’oggetto
sociale.
Donde la novità dei temi di indagine rispetto a quelli
effettivamente e ritualmente prospettati nel precedente grado

10

art. 180 cod. proc. civ. ha operato essenzialmente una

di giudizio, in quanto volti a dimostrare non che l’atto
costitutivo non consentisse il rilascio di garanzie, quanto
piuttosto che la l’ipoteca concessa non fosse strumentale
alla realizzazione dell’oggetto sociale, né che fosse idonea
a perseguire un interesse della Immobiliare Caravaggio.
Le allegazioni e le deduzioni di parte appellante, solo
parzialmente coincidenti con quelle svolte in primo grado, in

petitum, consistente nell’accertamento dell’inefficacia e/o
dell’invalidità dell’atto di rilascio della garanzia, sono
state, pertanto, diversamente orientate, in sede di gravame,
a dimostrare l’estraneità dell’atto in contestazione rispetto
all’oggetto sociale non più sulla base del mero dato
letterale recato dall’atto costitutivo – essendo emersa la
non veridicità del riferimento testuale ad un presunto
divieto di rilascio di garanzie – ma sul diverso presupposto
della non inerenza di tali operazioni finanziarie rispetto
all’oggetto sociale.
Lo stesso richiamo operato all’art. 2298 cod. civ. era,
infatti, essenzialmente finalizzato, in primo grado, a
dimostrare che gli atti sociali vietassero, o comunque non
consentissero, il compimento di atti di concessione di
garanzie e che, per ciò solo, l’inefficacia degli stessi
fosse opponibile ai terzi, anche di buona fede, non essendo
applicabile alle società di persone la disciplina, allora
vigente, dettata dagli artt. 2384 e 2384-bis cod. civ.
(Cass., 18 febbraio 2000, n. 1817). In appello, invece, è
stata censurata la sentenza di primo grado sul diverso
presupposto della facoltà astrattamente prevista dall’atto
costitutivo del compimento di “operazioni finanziarie” (tra
le quali ben poteva essere ricompreso il rilascio di
garanzie), per non aver il Tribunale esaminato l’inerenza di
tali atti all’oggetto sociale, così modificando,
inammissibilmente, il
una nuova

thema decidendum per l’introduzione dà

causa petendi (tra le altre, Cass., 24 novembre
11

quanto volte ad ottenere, in entrambi i casi, l’identico

2008, n. 27890), concernente le limitazioni dei poteri dei
soci amministratori e l’opponibilità ai terzi
dell’inefficacia dell’atto di concessione di ipoteca per un
debito altrui in quanto inidoneo al perseguimento degli scopi
sociali e al soddisfacimento di un interesse giuridicamente
rilevante della Immobiliare Caravaggio.
3. – Posto che – come, del resto, evidenziato dalla
parte ricorrente – la Corte territoriale, nel

dichiarare l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art.
345 cod. pxoc. civ., si è spogliata della potestas iudicandi
sul merito della stessa, non necessitando, quindi, di essere
impugnata anche la motivazione che, comunque, è stata
espressa al riguardo (cfr., tra le altre, Cass., l ° marzo
2012, n. 3229; Casa., sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24469),
il ricorso deve essere rigettato in forza dell’infondatezza
dello scrutinato unico motivo e la società ricorrente
condannata,

ex art. 385, primo comma, cod. proc. civ., al

pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità, come liquidate in
dispositivo.
Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di
dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno
svolto attività difensiva.
PER QUESTI wervI
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
che liquida, in favore della parte controricorrente, in
complessivi euro 13.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in

stessa

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