Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14669 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32882/2018 proposto da:

N.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto, 23 presso

lo studio dell’avvocato Andrea Volpini che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno domiciliato per legge in Roma Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 28 settembre 2018, respinge il ricorso proposto da N.E., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il racconto del richiedente risulta poco credibile ed incoerente e la sua domanda di protezione non risulta fondata su discriminazioni subite a causa dell’orientamento sessuale, ma sulla limitazione della libertà sessuale come manifestazione della generale situazione del Paese di provenienza;

b) non concorre a chiarire gli aspetti di incoerenza il documento apparentemente proveniente dalla Polizia (OMISSIS) depositato in udienza in quanto i dati ivi indicati non corrispondono a quelli della narrazione del ricorrente;

c) deve, pertanto, escludersi il concreto rischio di persecuzione nel proprio Paese in ragione dell’orientamento sessuale;

d) dal racconto scarsamente credibile non emergono elementi dai quali possa desumersi che il ricorrente in caso di rimpatrio possa risultare esposto al rischio concreto di persecuzioni o di subire un “danno grave”, del tipo indicato nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) per la protezione sussidiaria;

e) con riferimento all’ipotesi di cui al medesimo art. 14, lett. c va rilevato che le notizie raccolte da fonti internazionali affidabili aggiornate circoscrivono nel Nord-Est del Paese l’epicentro delle violenze di (OMISSIS) mentre nella zona di provenienza del ricorrente – (OMISSIS) meridionale e (OMISSIS) – si rinvengono esclusivamente problematiche connesse allo stato di povertà di quelle fasce della popolazione locale che non fruiscono dei benefici connessi allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi che possono sfociare in episodi di violenza anche contro le forze di polizia ovvero proteste non violente dei movimenti che lottano per l’indipendenza della zona del Sud-Est (con l’aspirazione della costituzione di uno Stato indipendente del (OMISSIS));

f) il richiedente, però, non ha mai riferito di essere stato coinvolto in tali vicende nè di correre alcun concreto pericolo, se non nei termini non credibili suindicati, pertanto in assenza di riscontri individualizzanti deve essere dichiarata l’insussistenza anche dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), cit.;

g) infine, non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali, di salute o familiari che consentano di accordare la protezione umanitaria;

3. il ricorso di N.E. domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi; il Ministero dell’Interno resiste, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è articolato in tre motivi;

1.1. con il primo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008; b) motivazione illegittima, apparente e infondata, con riguardo alla valutazione di non credibilità ed incoerenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente effettuata senza tenere in considerazione le condizioni emotive dell’interessato e la sua confusione in merito all’identità sessuale anche se non definibile come omosessualità, ripetuta in più sedi e comunque senza valutare che la persecuzione individuale lamentata riguarda la limitazione o mancanza di libertà sessuale da inserire nel contesto generale del Paese di origine al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria;

1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il Tribunale – senza colmare e/o dissipare i dubbi rilevati nel racconto dell’interessato, con l’utilizzo del potere istruttorio officioso – respinto la domanda di protezione sussidiaria di cui alla suindicata norma sulla base di una carente ricerca in ordine al rischio per il ricorrente di essere nuovamente sottoposto a tortura o ad un trattamento inumano o degradante in (OMISSIS) e, in particolare, nel (OMISSIS), ove sarebbe presente una situazione di violenza generalizzata;

1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, contestandosi il rigetto del permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario, in considerazione della complessiva situazione socio-politica della (OMISSIS), ove si registra una grave violazione dei diritti umani e si puniscono con la detenzione coloro che hanno rapporti sessuali con persone dello stesso sesso;

2. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

3. il primo e il secondo motivo – da trattare insieme data la loro intima connessione – vanno dichiarati inammissibili, perchè le censure con essi proposte, al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione di entrambi i motivi attraverso la prospettazione delle censure art. 360 c.p.c., ex n. 3 finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sè, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito sia della condizione socio-politica della (OMISSIS) e, in particolare della zona di provenienza del richiedente, sia della condizione personale del ricorrente quale emersa dal suo racconto, alla luce delle risultanze processuali;

3.1. a ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

3.3. per quanto riguarda la denuncia di mancato esercizio della cooperazione istruttoria da parte del Tribunale va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il dovere di cooperazione istruttoria si concretizza solo in presenza di allegazioni del richiedente precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili. Infatti, compete all’interessato innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria. Per il che egli non incontra peraltro difficoltà alcuna, ove la sua narrazione sia vera e reale: gli basterà descrivere in dettaglio la sua vicenda, integrando se del caso la narrazione attraverso le risposte alle domande eventualmente rivoltegli (vedi, per tutte: Cass. 12 giugno 2019, n. 15794);

3.4. nella specie, come si è detto, il Tribunale ha considerato il racconto del richiedente poco credibile ed incoerente ed ha considerato la sua domanda di protezione non fondata su discriminazioni subite a causa dell’orientamento sessuale, ma sulla limitazione della libertà sessuale come manifestazione della generale situazione del Paese di origine;

3.5. nel ricorso non si contestano in modo utile – e in conformità con l’art. 360 c.p.c., n. 5 – tali affermazioni che sono il frutto di valutazioni di fatto di competenza del Giudice del merito, ma si insiste sulla confusione del richiedente in ordine alla propria identità sessuale, precisando che essa non è definibile come omosessualità;

3.6. ne consegue l’inammissibilità della denuncia di mancato esercizio del potere istruttorio d’ufficio, non ricorrendone i presupposti;

4. anche il terzo motivo è inammissibile;

4.1. infatti, le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la speciale condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare;

4.2. invero, ci si limita a richiamare la complessiva situazione sociopolitica della (OMISSIS), ove si registra una grave violazione dei diritti umani e si puniscono con la detenzione coloro che hanno rapporti sessuali con persone dello stesso sesso, ma non si illustrano specifiche situazioni di vulnerabilità soggettive o oggettive del ricorrente, secondo quanto richiesto ai fini della protezione umanitaria;

4.3. ne consegue che non risulta impugnata la ratio decidendi posta a base del rigetto della domanda di protezione umanitaria, rappresentata dalla rilevata mancanza di allegazioni o documenti da parte del ricorrente di particolari condizioni di vulnerabilità;

4.4. nel presente motivo questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere il decreto sul punto – non viene attinta dalle censure formulate le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nella sentenza di appello impugnata;

4.5. tale omessa impugnazione rende di per sè inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

Conclusioni.

5. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

7. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA