Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14669 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Fabio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20376-2010 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso

lo studio dell’avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAVARRETTA MICHELE, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

TRAPANI, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI PALERMO;

– intimati –

sul ricorso 23444-2010 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARZIALE 47,

presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA DANIELA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LAURI BIAGIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA, PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA;

– intimati –

sul ricorso 372-2011 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO,

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO, PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso le decisioni nn. 24/2010 depositata il 12/05/2010 (ricorso

r.g. n. 20376/2010), n. 12/2010 depositata il 16/03/2010 (ricorso

r.g. n. 23444/2010), n. 100/2010 depositata il 22/10/2010 (ricorso

r.g. n. 372/2011), tutte del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE; udita la

relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2011

dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

uditi gli avvocati Michele CAVARRETTA, Biagio LAURI, Giovanni ROMANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale dott. CENICCOLA

Raffaele che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa di

pronuncia della Corte Costituzionale;

La Corte riunisce i ricorsi n. 20376/10; 372/11; 23444/10:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con ordinanza 6/10/2010 n. 24689, questa Corte ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della L. n. 339 del 2003, artt. 1 e 2 nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell’art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima L. n. 339 del 2003, prevedendo invece, all’art. 2, solo un breve periodo di “moratoria” per l’opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.;

ritenuto pertanto di dover attendere la decisione della Corte Costituzionale sulla detta questione e di dover accogliere l’istanza formulata dai ricorrenti di sospendere l’efficacia delle impugnate decisioni del C.N.F. dovendo ravvisarsi i presupposti di tale sospensione come sostenuto dagli istanti risultando evidente il danno grave che deriva ai ricorrenti dalla efficacia del provvedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati adottato in applicazione di una norma la cui conformità a norme e principi costituzionali è stata rimessa al giudice delle leggi.

P.Q.M.

rinvia la trattazione dei ricorsi riuniti a nuovo ruolo per i motivi sopra esposti e dispone la sospensione dell’esecuzione delle impugnate decisioni del C.N.F nei confronti dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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