Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14668 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10526/2020 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Bozzoli,

in virtù di procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4185/2019,

pubblicata in data 3 ottobre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal consigliere Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 3 ottobre 2019, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da M.M., nato in Bangladesh, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 19 aprile 2017, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere scappato dal suo Paese perchè non aveva accettato, per motivi economici, la proposta di matrimonio della sua fidanzata e che la ragazza, presa dalla disperazione del ripudio, si era suicidata; che era stato minacciato dai genitori della fidanzata di essere denunciato alla polizia e che aveva temuto per la propria incolumità.

3. La Corte di appello ha ritenuto condivisibile la conclusione del giudice di primo grado, dal momento che la vicenda narrata riguardava ragioni di natura familiare e privata e che l’appartenenza ad un partito politico/religioso contenuto nell’ordinanza gravata, era un refuso poichè il ricorrente aveva negato di fare parte di tali movimenti e non aveva mai rettificato tale affermazione; esprimeva poi un giudizio di genericità e lacunosità del racconto del ricorrente, avuto riguardo al periodo di latitanza di cinque mesi e ai guadagni ottenuti impegnando anche i terreni della famiglia, a fronte della mancanza di soldi per affrontare il processo, e all’effettiva esistenza di un’indagine di polizia nei suoi confronti, anche alla luce delle fonti consultate; i giudici di secondo grado non ritenevano sussistenti nemmeno i presupposti per la protezione sussidiaria, stante la ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla paura di essere incarcerato e tenuto conto delle fonti internazionali aggiornate al 2018 espressamente indicate; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di secondo grado hanno rilevato che non erano stati allegati elementi utili a definire la presumibile durata di una esposizione ad uno specifico rischio e che non poteva definirsi difficoltosa la reintegrazione del richiedente in Bangladesh, dove risiedevano ancora i familiari, con i quali il ricorrente aveva mantenuto i contatti.

4. M.M. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè degli artt. 127,184,359 e 702 quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte di appello omesso di adempiere al proprio dovere di cooperazione istruttoria, limitandosi ad un generico elenco di fonti di informazioni, senza precisare che cosa documentavano tali fonti una per una e senza ulteriore approfondimento istruttorio, tenuto conto che il Bangladesh era stato descritto come uno Stato con problemi politici ed economici, dove erano attivi alcuni gruppi legati all’estremismo islamico, e, tuttavia, era stata esclusa una situazione di violenza diffusa nel Paese.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e motivazione illogica e contraddittoria, avendo la Corte descritto il Bangladesh come un paese dove erano attivi alcuni gruppi terroristici legati all’estremismo islamico e dove si erano verificati attentati terroristici, avendo poi escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata.

2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono inammissibili.

2.2 La Corte territoriale, infatti, ha escluso la sussistenza, in Bangladesh, di un contesto di pericolo diffuso, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), indicando, alle pagine 12 – 14 del provvedimento impugnato, le fonti internazionali consultate, affermando in modo specifico e non contraddittorio che il Bangladesh, pur descritto come uno Stato con problemi politici ed economici, non era in preda a violenza incontrollata e che, pur essendo attivi alcuni gruppi terroristici, risultava che l’autorità pubblica aveva risposto con numerosi arresti e aveva cooperato con la comunità internazionale nelle azioni di lotta contro la criminalità organizzata, sicchè nei confronti della popolazione civile non era ravvisabile una condizione di violenza generalizzata che poteva esporre la stessa a una situazione di grave pericolo.

2.3 Ciò nel rispetto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28349;Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990) e di procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230).

2.4 A quanto già detto, soccorre l’ulteriore principio, pure affermato da questa Corte, che, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., 20 ottobre 2020, n. 22769).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e relativo ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, erroneità e contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Il ricorrente, nella sostanza si duole del fatto che la Corte di appello non ha considerato il contratto di lavoro come operaio agricolo svolto sin dal primo gennaio 2019, il suo trasferimento in Libia e la situazione di povertà del paese di provenienza che lo avrebbero condotto in una situazione di significativa fragilità nel caso di rientro.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 Si legge nel provvedimento impugnato che il ricorrente, a sostegno della proposta impugnazione, si doleva del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, attese le difficoltà di reinserimento nel contesto di origine, dopo cinque anni di assenza, e le condizioni precarie della sua famiglia, composta dalla madre e da un fratello disabile, tali da pregiudicare i fondamentali diritti alla salute e all’alimentazione.

Non risulta, quindi, nè dal ricorso, nè dal provvedimento impugnato, che il ricorrente (appellante) avesse censurato, con uno specifico motivo di gravame, sia il mancato riconoscimento della situazione lavorativa (che in verità non pare nemmeno dedotta in primo grado), sia il suo trasferimento in Libia, circostanza questa necessaria tenuto conto della natura del giudizio di appello, che è strutturato quale revisio prioris istantie e non già come un iudicium novum, con la conseguenza che i punti della sentenza di primo grado non espressamente investiti dall’iniziativa di parte non possono più costituire oggetto di discussione, formandosi al riguardo una preclusione che ne impedisce il riesame (Cass., 16 febbraio 2021, n. 3897).

3.3 Non è stata nemmeno specificamente censurata la ratio decidendi posta a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, avendo la Corte affermato che per il ricorrente non era difficoltosa la reintegrazione in Bangladesh, dove attualmente risiedevano i familiari, con i quali il medesimo aveva conservato i contatti.

3.4 Giova ricordare che questa Corte, anche di recente, ha affermato che “In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perchè non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali” (Cass., 6 novembre 2020, n. 24904) ed ancora che “ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali” (Cass., 4 settembre 2020, n. 18443).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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