Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14668 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14668 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 10052-2011 proposto da:
BOTTARI LORENZO MARIA (BTTLNZ49M29G273R), considerato
domiciliato

ex iege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FLORIANA ALESSANDRINI, unitamente all’avvocato CLAUDIO
DEFILIPPI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A.
1.1

(97103880585), in persona del

Presidente del Consiglio di amministrazione e legale
rappresentante pro tempore GIOVANNI IALONGO, elettivamente

.205

domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 175 (Direzione Affari Legali

lett

di Poste Italiane), e rappresentata e difesa dagli avvocati
MARCO FILIPPETTO e FORTUNATA CIRINO, giusta procura speciale
a margine del controricorso;

1

Data pubblicazione: 14/07/2015

controricorrente

avverso la sentenza n. 2844/2010 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 04/03/2010, R.G.N. 20074/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato RAFFAELE GULLO per delega;
udito l’Avvocato MARCO FILIPPETTO;

Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.

– Lorenzo Maria Bottari conveniva in giudizio la

S.p.A. Poste Italiane per sentir dichiarare risolto il
contratto di trasporto relativo alla spedizione di due plichi
in Romania e conseguire la restituzione dell’importo pagato
come corrispettivo (lauro 39,80), nonché il risarcimento dei
danni patiti.
A tal fine, l’attore deduceva di aver consegnato il 22
aprile 2004, presso l’ufficio postale di Milano n. 54, due
plichi contenenti documenti (rivestenti una “certa
importanza”, in quanto avrebbero consentito ad esso Bottari,
artista di fama nazionale ed internazionale, di partecipare
ad una “mostra artistica di rilevanza internazionale”) da
spedire in Romania e destinati rispettivamente ad Oliver
Pectu e Stefano Ronca; plichi che Poste Italiane non aveva
recapitato ai destinatari.
L’adito Giudice di pace di Milano, con sentenza del
maggio 2006, rigettava le domande attoree.
2.

– Avverso tale decisione interponeva gravame il

Bottari, che veniva rigettato, con conseguente condanna al
pagamento delle spese del grado, dal Tribunale di Milano con
sentenza resa pubblica il 4 marzo 2010.
2.1. – Il giudice di secondo grado, anzitutto, riteneva
inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., in
quanto proposta solo in appello, la domanda di risarcimento
2

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

del danno da “perdita di

chance”,

quale pretesa di danno

patrimoniale peraltro contrastante con le conclusioni in cui
si instava per il risarcimento dei “danni morali”.
2.2. – Quanto alle domande di risoluzione del contratto
per inadempimento, di restituzione del corrispettivo e di
risarcimento dei danni morali, il Tribunale osservava che
Poste Italiane aveva provveduto a spedire i due plichi in

ritirato presso l’amministrazione postale romena nel periodo
di giacenza), l’altro riconsegnato al mittente (per mancato
reperimento del destinatario all’indirizzo indicato).
In riferimento al plico ritirato dal destinatario,
l’obbligo di consegna era stato adempiuto, non essendo il
mittente legittimato, quindi, “a far valere pretese
risarcitorie per il ritardo nella consegna”, che, in base
all’art. 1689 cod. civ., spettavano al destinatario,
trattandosi di contratto a favore di terzo. Né, del resto, il
mittente aveva dimostrato di aver pattuito con Poste Italiane
“un termine essenziale per la consegna”, in dipendenza del
quale invocare al risoluzione ex art. 1457 cod. civ.
Quanto, poi, al plico non consegnato al destinatario, il
giudice di appello escludeva profili di inadempimento per la
mancata consegna ad un vicino di casa, in assenza di
autorizzazione in tal senso. Riteneva, poi, inammissibile la
doglianza di violazione dell’art. 1686 cod. civ., sul
presupposto di mancata richiesta di istruzioni al mittente,
giacché “allegazione di una specifica condotta omissiva del
vettore” non dedotta in primo grado (art. 345 cod. proc.
civ.) e “non espressa in specifici motivi di impugnazione”
(art. 342 cod. proc. civ.), ma “esposta per la prima volta
nella comparsa conclusionale”.
2.3. – Infine, quanto alla domanda di risarcimento dei
danni “morali”, il giudice del gravame escludeva che potesse
risarcirsi, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., siffatto
dedotto pregiudizio “rispetto ad una vicenda che attiene
3

Romania, uno consegnato al destinatario (che lo aveva

unicamente

all’asserito

inadempimento

di

obblighi

contrattuali”, là dove il danno morale era risarcibile in
conseguenza di un fatto reato o (più in generale, come danno
non patrimoniale) nei

casi

previsti dalla legge, ovvero

ancora in ipotesi di violazione grave di diritti inviolabili
della persona oggetto di tutela costituzionale.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Lorenzo

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, Poste
Italiane S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Con il primo mezzo é dedotto, ai

sensi

dell’art.

360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione
“circa gli obblighi relativi al vettore e il relativo
inadempimento”.
Il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare la portata
della norma di cui all’art. 1689 cod. civ., trascurando però
che “Poste Italiane S.p.A. non aveva esperito tutte le
possibili modalità di recapito dei plichi, non avendo
contattato telefonicamente il destinatario all’indirizzo
indicato né aveva provveduto a recapitare il plico ad un
vicino”. Ciò tenuto conto, peraltro, che si verteva in tema
di contratto di trasporto e non di spedizione, non rilevando,
quindi, che Poste Italiane “si sia avvalsa della
collaborazione degli addetti alla ricezione della posta siti
in Romania”, senza verificare che il servizio fornito dal
subvettore “fosse conforme a quello richiesto e fornito in
Italia”.
Inoltre, non vi sarebbe “traccia di avviso di recapito e
di giacenza presso gli uffici romeni” del plico non
recapitato per irreperibilità del destinatario. Donde,
l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione
assunta dal Tribunale.

4

Maria Bottari sulla base di cinque motivi.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione degli artt. 1678 e ss. cod. civ.

Il

giudice di secondo grado avrebbe errato

nell’escludere la legittimazione del mittente a pretese
risarcitorie per il ritardo nella consegna del plico ritirato
dal destinatario, essendo il contratto di trasporto un

pattuito” non era

stato

raggiunto (sia

in

riferimento al

plico non consegnato in tempo utile, sia in relazione al
plico non consegnato affatto), con ciò risultando
contraddittoria la motivazione imperniata sull’art. 1689 cod.
civ.
Peraltro, il termine essenziale per la consegna
risultava, anche implicitamente, dalla natura del servizio,
che era quello

Internazionale EMS,

prevedente espressamente

la consegna “entro 1-3 giorni da quello di spedizione”, con
la conseguenza che Poste Italiane si era resa inadempiente
rispetto a detto termine.
2.1. – I motivi, da scrutinare congiuntamente per la
loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.
La motivazione resa dal giudice del merito (cfr. sintesi
al § 2.2. del “Ritenuto in fatto” che precede, cui si rinvia)
sfugge alle doglianze del Bottari, giacché il percorso
logico-argomentativo seguito dal giudice del merito, che si
presenta, all’evidenza, intelligibile e plausibile, si svolge
in assenza di vizi logici e di errori giuridici
(segnatamente, in punto di esegesi dell’art. 1689 cod. civ.,
quanto alla configurazione del contratto di trasporto come
contratto a favore di terzi: Cass., 15 luglio 2008, n. 19451;
Cass., 20 agosto 2013, n. 19225).
Per contro, le censure del ricorrente si palesano
generiche (e non in grado di cogliere l’effettività e la
portata complessiva della

ratio decidendi)

e costruite (in

modo inammissibile) su una singolare lettura delle emergenze
5

“contratto di risultato” e, nella specie, il “risultato

processuali, impingendo non solo nella valutazione probatoria
e nell’accertamento dei fatti rimessi al giudice del merito,
ma anche nell’attività di ermeneutica negoziale al medesimo
riservata, senza peraltro dare in alcun modo contezza delle
fonti contrattuali su cui assume essersi fondato il rapporto
negoziale con Poste Italiane S.p.A. (ossia dei relativi
specifici contenuti, di quando i pertinenti e rilevanti

quale specifica sede processuale sia possibile reperirli), e,
pertanto, contravvenendo al principio dettato dall’art. 366,
primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa
applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. «in relazione alla
richiesta nell’atto di appello della “perdita di chance”».
Il Tribunale avrebbe errato a considerare nuova la
domanda di risarcimento del danno “da perdita di chance”, non
essendo questa “una nuova voce di danno patrimoniale”, bensì
un “criterio di qualificazione del danno

tout court

considerato” e cioè “mera indicazione di quantificazione del
danno compiutamente richiesto a tempo debito, ovvero in primo
grado”.
3.1. – Il motivo è inammissibile.
La doglianza, così coma prospettata, non solo non
aggredisce la ratio décidendl della sentenza impugnata (che è
conforme a diritto, correttamente qualificando come danno
patrimoniale la cd. “perdita di

chance”

Cass., 25 agosto 2014, n. 18207

e ritenendo,

tra le tante,
ex art. 345

cod. proc. civ., inammissibile, perché nuova, una siffatta
pretesa siccome avanzata soltanto in grado di appello), ma
svuota di sostanza la stessa specifica domanda di danno (da
“perdita di chance”), in tal modo deprivando l’impugnazione
dell’interesse che la dovrebbe sorreggere.
4. – Con il quarto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione

6

documenti contrattuali siano stati versati in causa e in

”circa la risarcibilità del danno non patrimoniale

ex art.

2059 cod. civ. nella specie di quello morale”.
Il giudice di appello non avrebbe considerato che la
vicenda dedotta in giudizio aveva determinato la violazione
del diritto inviolabile di esso Bottari – artista di livello
nazionale ed internazionale che non aveva potuto partecipare
ad una mostra d’arte in conseguenza della mancata consegna

attività lavorativa”, oggetto di tutela costituzionale ai
sensi dell’art. 35 Cost., con conseguente danno “non solo
patrimoniale, ma anche morale”.
4.1. – Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, introduce in questa sede una questione
(quella della patita lesione di diritti inviolabili della
persona) di cui non solo non vi è cenno nella sentenza
impugnata (cfr. anche g. 2.3. del “Ritenuto in fatto che
precede”, cui si rinvia), ma della quale, nella sentenza
medesima, si esclude che sia stata prospettata (dovendosi
ritenere che il giudice del merito, nel richiamare
puntualmente Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972,
abbia rigettato la domanda proprio sul presupposto che la
deduzione dell’attore si fondava “unicamente all’asserito
inadempimento di obblighi contrattuali”, senza, quindi,
allegare la lesione di diritti personali inviolabili),
mancando il ricorrente di dedurre di averla già sottoposta al
giudice del merito e di specificare, altresì, con quale atto
del giudizio precedente lo abbia fatto (cfr. Cass., 18
ottobre 2013, n. 23675).
5. – Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
La condanna alle spese del secondo grado “e delle spese
della CTU” violerebbe l’art. 91 cod. proc. civ., giacché non
rispondente al principio, enunciato da Cass. n. 3166 del
1992, per cui “anche nell’ipotesi di cassazione con rinvio,
7

dei plichi inviati in Romania – a “svolgere la propria

derivando la statuizione definitiva di merito dall’esito del
giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese
dell’intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il
criterio della soccombenza, con riferimento unitario
all’esito finale della causa e non già frazionatamente
secondo l’esito delle sue varie fasi”.
5.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

spese di secondo grado poiché (totalmente) soccombente nel
corso dell’intero giudizio e, dunque, in piena conformità a
quanto dispone l’art. 91 cod. proc. civ., là dove il
precedente evocato in ricorso si palesa, all’evidenza, del
tutto inconferente rispetto alla vicenda processuale e,
comunque, non concludente rispetto alla doglianza, giacché in
esso si ribadisce il medesimo principio correttamente
applicato dal giudice di appello.
3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente
condannato,

ex art. 385, primo comma, cod. proc. civ., al

pagamento, in favore della società controricorrente, delle
spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in
dispositivo.
PER QUESTI mcauva
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida, in favore della parte controricorrente, in
complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle

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