Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14668 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 635/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2013 R.G.N. 1308/2012.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 27.6.2013 n. 635 la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta da S.S., volta all’accertamento del diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 5 ed alla condanna dell’ Amministrazione al pagamento della somma di Euro 748, 34 a titolo di differenze retributive;

2. che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato ad unico al qualoe ha resistito con controricorso S.S.;

Diritto

CONSIDERATO

3. che l’unico articolato motivo di ricorso, nel denunciare plurime disposizioni di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18 come convertito dalla L. n. 106 del 2011; della L. n. 312 del 1980, art. 53; della L. n. 124 del 1999, art. 4; del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 nonchè della direttiva 1999/70/CE), assume che: la diversità di trattamento economico fra il personale della scuola assunto a tempo determinato e quello inserito stabilmente nei ruoli non trova giuridica giustificazione, attesa la identità degli obblighi contrattuali e della prestazione richiesta; il principio di non discriminazione non comporta il diritto della controricorrente a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 in relazione al periodo di lavoro prestato nel corso di supplenze;

4. che la censura è fondata solo in parte perchè la sentenza impugnata, nell’affermare il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”;

5. che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

6. che il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

7. che il motivo è, invece, fondato nella parte in cui il Ministero prospetta la violazione della L. n. 312 del 1980, art. 53 per avere la Corte territoriale, facendo leva sul principio di non discriminazione, affermato il diritto della controricorrente a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 32;

8. che deve essere ribadito il principio affermato dalla sentenza n. 22558 del 2016 con la quale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, si è statuito che “In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e ex art. 71 dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.”;

9. che, diversamente da quanto opina la controricorrente nel controricorso e nella successiva memoria, il Ministero ha censurato anche la statuizione attributiva del diritto alla corresponsione degli scatti di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 (pgg 25-28 del ricorso);

10. che il controricorso e la memoria depositata dalla controricorrente non prospettano argomenti idonei a disattendere i principi affermati nella richiamata sentenza n. 22558 che ha anche esaminato (punto 3.2) il contenuto e la portata della sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale richiamata nel controricorso;

11. che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda di adeguamento retributivo attenendosi al principio di diritto di cui al punto 8 di questa ordinanza e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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