Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14668 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di Sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13388-2010 proposto da:

M.O., T.A., T.G., TA.

T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso

lo studio dell’avvocato FRAGALE FRANCESCA ROMANA, che li rappresenta

e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUIRINO MAJORANA,104, presso lo studio degli avvocati DE GAETANO

RUGGIERO, FRANCESCO BERTI SUMAN, che la rappresentano e difendono,

per delega in calce al controricorso; SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE

D’ACQUA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo

studio degli avvocati MONACO ANTONIO, DEL SIGNORE GIOVANNI, che la

rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;

TRENO ALTA VELOCITA’ – T.A.V. S.P.A., società con socio unico

soggetta alla direzione e coordinamento di RFI s.p.a., Gruppo

Ferrovie dello Stato, in persona dell’institore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio

dell’avvocato MEDUGNO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MOLINO CLAUDIA, per delega a margine del controricorso;

GENERALI BUSINESS SOLUTION S.P.A., società soggetta a direzione e

coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., quale mandataria di

Assicurazioni Generali s.p.a., in persona dei legali rappresentanti

protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7,

presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA PAOLO, che la rappresenta e

difende, per delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., ASSICURATRICE EDILE S.P.A., SASA

ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11438/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/05/2009;

uditi gli avvocati Antoniofranco TODARO per delega dell’avvocato

Francesca Romana FRAGALE, Paolo TARTAGLIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – A., Ti. e T.G. ed M. O. hanno proposto ricorso, ex art. 41 c.p.c., per regolamento preventivo di giurisdizione, avverso la sentenza del 21.5.2009, con la quale il tribunale di Roma, in relazione alla domanda di risarcimento danni proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti della TAV spa e dei chiamati Società Italiana per Condotte d’Acqua spa, Generali Business Solution spa e Società Reale Mutua di Assicurazioni, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Resistono con controricorso Treno Alta Velocità – T.A.V. spa, Società Italiana per Condotte d’Acqua spa, Generali Business Solution spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.

2. – Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile.

Il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, è, infatti, inammissibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione.

In questo caso, la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore (Sez.Un. ord. 31.10.2008 n. 26296; da ultimo v. anche Sez. Un. ord. 8.2.2010 n. 2716).

Peraltro, il ricorso, erroneamente proposto come regolamento preventivo, può essere convertito in ricorso per cassazione per violazione di legge – e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione – qualora ne ricorrano i presupposti (S.U. 2.7.2007 n. 14952).

Nella specie, i ricorrenti hanno proposto il regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice del merito aveva emesso la sentenza declinatoria della propria giurisdizione; con il conseguente rilievo officioso della inammissibilità, in questa sede, del proposto regolamento.

E ciò anche perchè il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in questo caso, non può essere neppure convertito in ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 1, per essere la sentenza, avverso la quale, è stato proposto, soggetta all’ordinario mezzo di impugnazione dell’appello”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti sono stati ascoltati in camera di consiglio.

I ricorrenti e le resistenti Società Italiana per Condotte d’Acqua spa e Generali Business Solution spa (quale mandataria di Assicurazioni Generali spa) hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nelle memorie – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

In particolare, ha ritenuto di dovere osservare, con riferimento alla memoria presentata dai ricorrenti, quanto segue.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti nella memoria, ancor prima di essere manifestamente infondata, è irrilevante.

I ricorrenti, infatti, sostengono l’illegittimità costituzionale della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., “nella parte in cui non prevede che, sino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito davanti al giudice ad quem, anche le parti possono sollevare la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione”.

L’irrilevanza della questione prospettata deriva dal fatto che, nel caso in esame, nessuna translatio iudicii si è verificata, conseguendo, l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto, alla declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice originariamente adito, senza una corretta impugnazione sul punto da parte degli odierni ricorrenti.

La questione dell’ammissibilità del regolamento d’ufficio in sede di riassunzione diversamente dal regolamento di giurisdizione proposto in tale sede dalle parti è, quindi, irrilevante nella specie.

Peraltro, la questione, investendo una scelta discrezionale del Legislatore, sarebbe stata, in ogni caso, manifestamente infondata.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore delle parti resistenti, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida, in favore di Assicurazioni Generali spa in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari; in favore di Società Italiana per condotte d’Acqua spa in completivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari; ed in favore di TAV spa e società Reale Mutua Assicurazioni spa in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari ciascuno; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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