Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14667 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2353/23/14, depositata il 3 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno – ha accolto l’appello principale proposto dalla Parrocchia Nostra Signora del Rosario di Pompei (di seguito Parrocchia) nei confronti del Comune di Livorno, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Livorno, che aveva accolto i ricorsi, di seguito riuniti, proposti dalla contribuente avverso avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2006 al 2010, con i quali l’ente locale aveva richiesto il tributo riguardo a due immobili di proprietà della Parrocchia, utilizzati per l’esercizio di scuola materna dall’associazione “Asilo Infantile A.M.R.”- limitatamente all’affermata non debenza delle sanzioni. La sentenza della CTR ha, in accoglimento di detto gravame, ritenuto la sussistenza dei presupposti per usufruire della richiesta esenzione dal tributo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), osservando che l’attività svolta dalla succitata associazione fosse riconducibile ad attività oggettivamente esente, così come entrambi i soggetti, asilo e Parrocchia, potessero fruire dell’esenzione ICI in virtù delle loro caratteristiche soggettive.

Avverso detta pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la Parrocchia resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla Parrocchia controricorrente per difetto di autosufficienza, che, pur rubricata in relazione all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è poi posta essenzialmente in relazione all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che attiene al diverso profilo riguardante propriamente condizione di procedibilità del ricorso stesso.

Rilevato che il ricorso risulta autosufficiente riguardo al requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, avendo evidenziato, ai fini della decisione, la rilevanza della circostanza, incontroversa in fatto, dello svolgimento di attività di asilo nei due immobili di proprietà della Parrocchia da parte di un soggetto terzo (la summenzionata associazione), l’eccezione, con riferimento alla mancata osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è infondata, alla stregua del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 3 novembre 2011, n. 22276) che, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte nel processo tributario ha affermato che il ricorrente avverso sentenza della CTR non sia onerato al deposito degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, essendo all’uopo sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo di cui del citato art. 369 c.p.c., comma 3.

L’unico motivo di ricorso è fondato.

Con esso il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte che, quanto alla verifica dei requisiti, oggettivo e soggettivo, secondo quanto previsto dalla citata norma in relazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73 (già art. 87), comma 1, lett. c), ritiene necessaria, ai fini del godimento dell’esenzione, l’utilizzazione diretta degli immobili.

La decisione impugnata è erronea, perchè equipara l’associazione privata che utilizza l’asilo a soggetto in causa, così di fatto sdoppiando i requisiti per il godimento dell’esenzione, laddove la controversia attiene unicamente all’individuazione o meno della Parrocchia quale soggetto passivo dell’ICI nel periodo in contestazione.

Ciò rilevato, è indubbio che la decisione impugnata, come dedotto dall’Amministrazione ricorrente, si sia posta in contrasto con il principio di diritto più volte espresso da questa Corte secondo cui, “in materia di ICI, l’esenzione di cui del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1 lett. i), norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da patte dell’ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse” (cfr., oltre alla giurisprudenza richiamata in ricorso, più di recente, specificamente riguardo ad enti religiosi, Cass. sez. 5, 4 giugno 2014, n. 12495; si vedano anche Cass. sez. 5, 8 luglio 2015, n. 14225 e n. 14226).

Detto contrasto è peraltro, rilevabile anche in relazione al più favorevole, per il contribuente, indirizzo espresso, da ultimo, da Cass. sez. 5, 18 dicembre 2015, n. 25508, che (con riferimento fondazione di religione e di culto) ha chiarito le condizioni, in presenza delle quali, in tema di ICI, l’esenzione di cui del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), possa ugualmente spettare l’esenzione al contribuente anche in caso di non utilizzazione diretta da parte dell’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali: ciò che si verifica allorchè – come nella fattispecie esaminata dalla succitata pronuncia – “il bene sia stato concesso in comodato gratuito e risulti utilizzato da altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente” (in tal senso la citata Cass. n. 25508/15).

La pronuncia della CTR della Toscana in questa sede impugnata, infatti, ha affermato la spettanza dell’esenzione unicamente in ragione della natura non commerciale, al pari della concedente Parrocchia, dell’associazione svolgente negli immobili di proprietà di quest’ultima, l’attività di asilo infantile e della natura oggettivamente esente di detta attività, senza compiere alcun accertamento relativamente al titolo in virtù del quale l’associazione è detentrice dei locali della Parrocchia ed all’eventuale appartenenza dell’associazione alla stessa struttura della Parrocchia concedente.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza e rinvio per nuovo esame, sulla base del principio di diritto come da ultimo affermato dalla citata Cass. n. 25508/15 e sopra riportato, a diversa sezione della CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno, che dovrà pronunciarsi sulle altre questioni rimaste assorbite, già oggetto dell’appello principale della contribuente e di quello incidentale dell’ente impositore, che aveva censurato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva parzialmente accolto il ricorso relativamente alla non debenza delle sanzioni.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Toscana (sezione staccata di Livorno).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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