Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14667 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14667 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 2351-2011 proposto da:
CERIANI ELENA (CRNLNE75P49F839T), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio degli avvocati
CENTRO PIO & RICCIARDI VALERIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato UMBERTO GENTILE, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

AMERICAN AIRLINES INC. (06704950580);

A

intimata –

avverso la sentenza n. 147/2010 del TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA – SEDE DISTACCATA DI SORRENTO, depositata il
Ne

28/06/2010, R.G.N. 412/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

Data pubblicazione: 14/07/2015

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Elena Ceriani, per il proprio viaggio di nozze in
Venezuela con il coniuge Sergio De Simone, aveva acquistato
due biglietti aerei per la tratta Roma/New York/Caracas con

appreso dello smarrimento del proprio bagaglio consegnato
alla compagnia aerea American Airlines, la cui riconsegna era
poi avvenuta solo dopo due settimane.
La Ceriani conveniva, quindi, in giudizio la American
Airlines Inc. per sentirla condannare al risarcimento dei
danni patiti, patrimoniali (per euro 1.000,00) e non
patrimoniali.
La domanda veniva accolta dall’adito Giudice di pace di
Sorrento con sentenza del 15 marzo 2006, con la quale la
convenuta compagnia aerea veniva condannata al pagamento in
favore dell’attrice della somma di euro 1.970,00, oltre
interessi legali e spese processuali.
2. – Il gravame interposto dalla American Airlines Inc.
avverso tale decisione veniva parzialmente accolto dal
Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di
Sorrento, con sentenza resa pubblica il 28 giugno 2010, con
cui: la compagnia aerea appellante veniva condannata al
pagamento della ridotta somma di euro 682,00, oltre interessi
legali, ed alla metà delle spese processuali di primo grado;
mentre, la Ceriani veniva condannata, a sua volta, alla
restituzione in favore della American Airlines della somma di
euro 1286,80 ed al pagamento per intero delle spese di lite
del grado di appello (in quanto soccombente nel grado),
nonché il difensore della medesima appellata alla
restituzione, in favore della predetta compagnia aerea, della
somma di euro 847,75, oltre interessi legali, a titolo di
metà delle spese processuali distratte in suo favore.
2

partenza il 2 agosto 2004; una volta giunta a Caracas aveva

2.1. – Il giudice di secondo grado riteneva che, ai
sensi della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo
internazionale (artt. 19, 22 e 23), ratificata con legge 10
gennaio 2004, n. 12, la responsabilità del vettore per i
danni derivanti dalla perdita del bagaglio, da intendersi
ricomprensivi di quelli patrimoniali e non patrimoniali, era
circoscritta a 1.000 diritti speciali di prelievo,

2.2. – Quanto al danno patrimoniale, esso risultava
provato in base alla deposizione testimoniale del coniuge
della Ceriani ed alle fatture versate in atti, indicanti
complessivamente una spesa di “1.600.000”, da intendersi
“presuntivamente espressa in moneta nazionale (bolivar)”;
sicché, in assenza di prova circa “l’equivalente in euro
dell’importo in questione”, all’attrice doveva essere
liquidato l’importo di euro 682,00, quale esborso che la
compagnia aerea aveva riconosciuto pertinente alla
documentazione anzidetta.
2.3. – Quanto al danno non patrimoniale, il Tribunale escluso che potesse riguardare il cd. pregiudizio da vacanza
rovinata ai sensi del d.lgs. n. 111 del 1995, attuativo della
direttiva n. 90/314/CEE, del quale non rispondeva il vettore
aereo, bensì il

tour operato= che aveva venduto i servizi

turistici – riteneva che nulla fosse dovuto ai sensi
dell’art. 2059 cod. civ., in assenza di prova sulla lesione
di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela
costituzionale e, segnatamente, in ordine alla effettività
del pregiudizio lamentato e sul “suo nesso eziologico con
l’evento (ritardata consegna dei bagagli)”.
A

tal fine, il giudice di appello osservava che la

deposizione del marito della Ceriani, in ordine alla mancata
partecipazione di quest’ultima ad escursioni e serata di
gala, era “assolutamente generica e priva di alcun riscontro”
(“come, ad esempio, un invito scritto, una cartolina
pubblicitaria di un evento in albergo o in una discoteca, una
3

corrispondenti ad euro 1.164,00.

dichiarazione testimoniale di un parente o amico a cui erano
state riferite tali circostanze”).
Donde, le conseguenziali anzidette determinazioni in
punto di restituzione della maggior somma liquidata alla
Ceriani in primo grado e di regolamentazione delle spese
processuali (essendo stata solo parzialmente accolta la
domanda attrice in primo grado e risultando la stessa Ceriani

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Elena
Ceriani sulla base di tre motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa

sede

l’intimata American Airlines Inc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con il primo mezzo è denunciata, ai

sensi

dell’art.

360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 22 della Convenzione di Montreal.
Il giudice di appello avrebbe errato nel reputare Che il
limite risarcitorio di 1.000 diritti speciali di prelievo,
indicato dal citato art. 22, valesse sia per il danno
patrimoniale, che non patrimoniale, concernendo esso solo il
primo tipo di pregiudizio, come si evince dal riferimento,
presente nella norma convenzionale, alla “dichiarazione
speciale di interesse alla consegna” del passeggero ed alla
corrispondente responsabilità del vettore “sino alla
concorrenza della somma dichiarata”; ciò comportando
l’indicazione,

ex anta,

di un “maggior valore”, che, invece,

per il danno non patrimoniale specialmente da “vacanza
rovinata” – non è possibile apprezzare e valutare a priori.
Peraltro, tale interpretazione sarebbe in armonia con il
diritto di surrogazione attribuito, dall’art. 18 del d.lgs.
n. 111 del 1995, all’organizzatore del viaggio anche nei
confronti del vettore (terzo responsabile), altrimenti non
esercitabile per il danno non patrimoniale che lo stesso
organizzatore è tenuto a risarcire al consumatore.
1.1. – Il motivo è infondato.
4

AK

soccombente in appello).

1.1.1. – La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
[ratificata e resa esecutiva con la legge 10 gennaio 2004, n.
12, ma già attuata in ambito eurounitario con il regolamento
(CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027 e, poi, firmata
dalla stessa Comunità europea il 9 dicembre 1999 e per essa
entrata in vigore il 28 giugno 2004] – volta all’unificazione
di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, in

ottobre 1929 e dei relativi Protocolli modificativi – reca,
al “Capitolo III”, la disciplina della “responsabilità del
vettore” e della “entità del risarcimento per danni”.
Vengono, a tal fine, distinte le ipotesi di “morte e
lesione dei passeggeri” e dei “danni ai bagagli” (art. 17),
quella dei “danni alla merce” (art. 18) e quella del
“ritardo” (art. 19), quest’ultima – che specificamente rileva
nel caso in esame – relativa al trasporto aereo sia di
passeggeri, che di bagagli o di merci.

In particolare, ai sensi del citato art. 19, il “vettore
è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto
aereo di passeggeri, bagagli o merci”. La responsabilità per
danni da ritardo è, però, esclusa ove il vettore “dimostri
che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno
adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la
normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro
impossibile adottarle”.
Si tratta di ipotesi di responsabilità contrattuale del
vettore aereo, che effettua il trasporto internazionale “a
seguito di accordo tra le parti” (art. l, n. 2)
1.1.1.1. – La fattispecie dedotta in giudizio è stata
dal giudice di appello (e già da quello di primo grado)
ricondotta nel campo di applicazione della predetta
Convenzione internazionale sulla scorta della sussunzione del
fatto, costituito dal viaggio aereo dell’attrice per la
tratta Roma (Italia)/ New York (Stati Uniti
d’America)/Caracas

(Venezuela),

5

nella

disciplina

di

sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12

riferimento, ossia la norma del citato art. 1 della
Convenzione medesima, secondo la quale è da ritenersi
“trasporto internazionale” quello in cui (tra l’altro) “il
luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no
interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul
territorio di due Stati Parti” (Italia e Venezuela).
La responsabilità della Compagnia aerea convenuta è

19 della Convenzione, per il “ritardo” nella consegna del
bagaglio dell’attrice.
Su tale capo autonomo della decisione, in assenza di
relativa impugnazione (anzi, dalla stessa ricorrente
individuato come premessa condivisa della censura svolta in
questa sede), si è, quindi, formato giudicato interno.
Con la precisazione per cui l’accertamento con efficacia
di giudicato copre, sia pure in assenza di esplicitazioni al
riguardo, ma come premessa logica evidente, anche la qualità
di vettore aereo non comunitario della Compagnia American
Airlines Inc. (che ha condotto i giudici del merito ad
applicare direttamente la Convenzione di Montreal del 1999 e
non già tramite il citato reg. CE n. 2027/97 e successive
modificazioni).
1.1.2. – L’art. 22 della Convenzione di Montreal
disciplina le “limitazioni di responsabilità per il ritardo,
per il bagaglio e per le merci”, prevedendo al (coma) n. 2
che, nel caso di trasporto di bagagli, “la responsabilità del
vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o
a ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di
prelievo per passeggero”. Ciò, “salvo dichiarazione speciale
di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal
passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio,
dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare”; in
siffatta ipotesi, “il vettore sarà tenuto al risarcimento
sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli

stata, quindi, conseguentemente affermata ai sensi dell’art.

non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale
del mittente alla consegna a destinazione”.
Peraltro, quanto stabilito dal richiamato (comma) n. 2
non trova applicazione “qualora venga dimostrato che il danno
deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi
dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di
provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza

di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche
fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle
loro funzioni” [(comma) n. 5].
Tuttavia, nel caso in esame, come detto, l’an della
responsabilità della American Airlines Inc. non è più in
discussione, ponendosi soltanto la questione veicolata
dalla censura da scrutinare – della omnicomprensività della
nozione di danno (nella specie, derivante dal ritardo)
rispetto al quale opera la limitazione dell’obbligazione
risarcitoria del vettore aereo per il trasporto dei bagagli,
entro l’importo indicato dal (comma) n. 2 dell’art. 22.
1.1.3. – La Corte di giustizia dell’Unione europea, con
sentenza del 6 maggio 2010, in C-63/09

(Wàlz c. Clickair SA),

nell’interpretare l’art. 22, n. 2, della Convenzione di
Montreal del 1999, ha affermato che la nozione di “danno” ivi
sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del
vettore aereo

(in

particolare, nella fattispecie posta

all’attenzione della Corte, per il caso di perdita del
bagaglio), deve essere intesa “nel senso che include tanto
il danno materiale quanto il danno morale” (§ 39 e
dispositivo).
Si tratta di un’esegesi condotta alla luce dell’art. 31
della Convenzione sul diritto dei trattati, firmata a Vienna
il 23 maggio 1969, e, dunque, “in buona fede, secondo il
senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto
ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”; sicché, i
termini

«préjudice»

e «dbmmage» – che compaiono, nella

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che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso

lingua francese, nelle varie disposizioni del Capitolo III devono essere ricondotti nell’alveo di una “una nozione di
danno, di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi
di diritto internazionale” e tale da far ritenere che essi
“includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di
natura morale”.
A

siffatta nozione omnicomprensiva di danno si

detto capo III e quindi del contesto pertinente” – il quale
“limita la responsabilità del vettore in caso di distruzione,
perdita, deterioramento o ritardo, il

che implica

che

la

natura del danno subito dal passeggero è a tal riguardo
indifferente”.
1.1.3.1. – Il risultato dell’interpretazione è, altresì,
reputato coerente con gli obiettivi che hanno portato
all’adozione della Convenzione di Montreal, componendosi gli
stessi in un “giusto equilibrio”.
Da un lato, è stabilito, infatti, un “regime di
responsabilità rigorosa dei vettori aerei”, in vista della
tutela dell'”interesse degli utenti del trasporto aereo
internazionale” e della “necessità di garantire un equo
risarcimento secondo il principio di riparazione”;
dall’altro, in funzione degli interessi dei vettori aerei, è
posta la limitazione del risarcimento “per passeggero”, in
particolare, nelle ipotesi di distruzione, perdita,
deterioramento o ritardo di bagagli.
Dunque, “il giusto equilibrio degli interessi
richiede, nelle diverse ipotesi nelle quali il vettore è
ritenuto responsabile in forza del capo III della convenzione
di Montreal, l’esistenza di limiti chiari di risarcimento
riferiti all’integralità del danno subito da ciascun
passeggero in ciascuna delle dette ipotesi, indipendentemente
dalla natura del danno causato a quest’ultimo”.
1.1.4. – E’ evidente che l’interpretazione fornita dalla
Corte di Lussemburgo, sebbene resa in un giudizio di rinvio
8

riferisce, quindi, l’art. 22, n. 2, – “che fa pure parte del

pregiudiziale avente ad oggetto la fattispecie di perdita del
bagaglio, è calibrata in ragione della disciplina complessiva
del Capitolo III della Convenzione, così da esibire una forza
espansiva tale da essere valorizzata in relazione a qualsiasi
ipotesi contemplata dal n. 2 dell’art. 22 e, pertanto, anche
in riferimento a quella, rilevante nella specie, di ritardo
nella consegna del bagaglio.

disposizioni del Capitolo III, anche in quella dell’art. 19,
che contempla l’ipotesi in esame, il termine che viene
utilizzato per indicare il pregiudizio patito dal passeggero
è pur sempre “dammage”.
1.1.5. – Sicché, il Collegio intende aderire alla
richiamata, convincente, esegesi (non ponendosi questione
della sua vincolatività per quanto in precedenza evidenziato
in ordine alla natura del vettore aereo parte della presente
controversia), osservando, altresì, che l’art. 22, n. 2,
della Convenzione di Montreal individua, entro un determinato
“limite assoluto” di ristoro, soltanto la portata complessiva
dell’area di risarcibilità del danno, da assumersi secondo
una nozione generica e come tale astrattamente
omnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera
meramente patrimoniale del passeggero (il danno “materiale”),
sia di quello attinente alla sfera “non patrimoniale” (il
danno “morale”), lasciando, però, alle regole di ciascun
ordinamento degli Stati aderenti la fissazione del contenuto
proprio della obbligazione risarcitoria.
Nel caso di specie (in cui non è in discussione
l’applicazione del nostro diritto nazionale), in riferimento
al danno “morale” occorre, quindi, far riferimento alla
disciplina dettata dall’art. 2059 cod. civ., alla luce del
“diritto vivente” consolidatosi a partire dalle sentenze
delle Sezioni Unite civili del novembre 2008 (cfr. Cass.,
sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), ossia secondo
l’interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma
9

E, del resto, come detto, al pari delle altre

che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale nei
soli

casi

“previsti dalla legge”, e cioè nelle ipotesi di

fatto illecito astrattamente configurabile come reato, di
fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro
del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi
di reato e, infine, di fatto illecito gravemente lesivo di
diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di

quest’ultima ipotesi (come in quella di espressa previsione
legislativa), il danno non patrimoniale
anche se

sarà

risarcibile

derivante da inadempimento contrattuale

(siccome,

per l’appunto, ricondotto dall’attuale “diritto vivente” alla
norma dell’art. 2059 cod. civ. e non nell’orbita della
disciplina, contrattuale, di cui agli artt. 1174, 1219,1223,
1225 e 1227 cod. civ.).
Come detto, la Convenzione di Montreal del 1999,
ratificata e resa esecutiva con la legge n. 12 del 2014, non
stabilisce essa stessa di risarcire il danno non
patrimoniale, ma – utilizzando una nozione generica di danno
– circoscrive il suo ammontare in un limite assoluto (salvo
dichiarazione speciale di interesse) entro il quale è da
includere ogni tipologia o manifestazione dello stesso, la
cui scomposizione, in ragione del tipo di pregiudizio
(materiale o “morale”), potrà aver luogo, o meno, in base
alle regole poste dai singoli ordinamenti degli Stati
aderenti.

tutela costituzionale. Con l’ulteriore precisazione che in

E del resto, proprio nell’ottica appena delineata, la
stessa Convenzione si limita a stabilire quale sia la
condotta di inadempimento determinativa della responsabilità
contrattuale del vettore aereo (il ritardo nella consegna del
bagaglio), ma non opera alcuna selezione di interessi non
patrimoniali della persona del passeggero (tale da farne
emergere figura e consistenza) siccome suscettibili di essere
incisi dalla anzidetta condotta e, quindi, non consente
(quella che sarebbe stata) la pur plausibile inferenza per
10
e:::—-

cui, proprio in forza di quanto prescritto dalla stessa
disciplina convenzionale, il danno che il vettore aereo deve
a riparare (essendo questa la funzione esclusiva che la
Convenzione stessa assegna al risarcimento: secondo
“riconoscendo” ed art. 29) è (anche) il danno “morale” (ossia
il danno non patrimoniale).
Non ravvisandosi, dunque, una previsione normativa

tale, gli stessi interessi della persona la cui lesione,
conseguente all’inadempimento contrattuale del vettore aereo
internazionale (per ritardata consegna del bagaglio), è
suscettibile di riparazione, anch’essi non altrimenti
positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuati
dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come
tali oggetto di tutela costituzionale.
1.1.6. – Deve, infine, rilevarsi che, rispetto alla
fattispecie su cui l’azione risarcitoria della Ceriani si è
incentrata ed è stata esaminata in sede di merito (con
effetti di giudicato) – ovvero, la responsabilità del vettore
aereo per ritardata consegna del bagaglio, in forza della
Convenzione di Montreal 1999 – non è di per sé concludente il
richiamo ed il raffronto con la fattispecie del cd. “danno da
vacanza rovinata” di cui al d.lgs. n. 111 del 1995 (vigente
ration& temporis rispetto ai fatti di causa), che attiene,

invece, al diverso ambito – non fatto valere dall’attrice della responsabilità dell’organizzatore e del venditore per
le “obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto
turistico”.
Peraltro, in quest’ultimo caso e a differenza da quello
oggetto della presente controversia, viene in rilievo, come
evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le
altre, Casa., 4 marzo 2010, n. 5189; Casa., 20 marzo 2012, n.
4372; Casa., 11 maggio 2012, n. 7256), una fattispecie di
danno non patrimoniale “tipizzata” – dunque, con preselezione
normativa dell’interesse risarcibile – che trova la propria
I I

espressa di risarcibilità del danno non patrimoniale come

fonte nella stessa previsione legislativa (artt. 13 e 14 del
citato d.lgs. n. 111, poi trasfusi nel “Codice del consumo”
di cui al d.lgs. n. 206 del 2005), in uno con la disciplina
di matrice comunitaria (di cui quella interna è attuazione),
siccome interpretata dalla Corte di giustizia (cfr.
segnatamente sent. del 12 marzo 2002, in C-168/00,
TUI Deutschland GMbH & Co. 1(2).

Leitner c.

Fattispecie, questa, che,

del turismo” di cui al d.lgs. n. 79 del 2011, il quale fa
specifico riferimento al “risarcimento del danno correlato al
tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità
dell’occasione perduta”, adeguandosi sostanzialmente agli
esiti interpretativi della citata sentenza della Corte di
giustizia, che, quanto all’interesse leso risarcibile,
indicava il “mancato godimento della vacanza” (§ 22).
Ne consegue, altresì, che, ove ne ricorrano i
presupposti, il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art.
18 del citato d.lgs. n. 111 del 1995, dell’organizzatorevenditore nei diritti del consumatore-passeggero nei
confronti del vettore aereo per il danno da ritardo nella
consegna del bagaglio, opererà eventualmente alla stregua dei
meccanismi propri dell’istituto e cioè in ragione della
esistenta e della consistenza di un diritto del consumatorepasseggero rispetto al quale detta surroga può effettivamente
essere esercitata (come,

ad esempio, nel caso di pacchetti

turistici “tutto compreso”; cfr. anche Cass., 29 febbraio
2008, n. 5531 e Case.,, 13 novembre 2009, n. 24044).
1.1.7. – Va, pertanto, enunciato, nella fattispecie, il
seguente principio di diritto: «Ai sensi della Convenzione di
Montreal del 28 maggio 1999 (recante l’unificazione di alcune
norme sul trasporto aereo internazionale), ove il vettore
aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella
consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della
Convenzione), la limitazione della responsabilità
risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di
12

infine, è stata regolata in forza dell’art. 47 del “Codice

1000 diritti speciali di prelievo per passeggero) dall’art.
22, n. 2, della Convenzione opera in riferimento al danno di
qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque,
sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in
quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ultima,
(allorquando, come nella specie, trovi applicazione il
diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., come

della persona, costituzionalmente tutelati».
2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 2059 e 2727 e segg. cod.
civ., nonché dedotto,

ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.

proc. civ., vizio di motivazione.
Il Tribunale avrebbe errato nell’escludere in radice la
risarcibilità ex art. 2059 cod. civ. del “danno da vacanza
rovinata”, riconosciuta invece dalla stessa giurisprudenza di
legittimità (Cass. n. 24044 del 2009), in quanto
determinativa della lesione di interessi costituzionalmente
protetti.
Ove, poi, la sentenza impugnata avesse riguardo alla
sola vicenda di essa ricorrente, la motivazione sulla carenza
di prova del “danno da vacanza rovinata” sarebbe
insufficiente e contraddittoria, giacché, una volta ammessa
la deposizione testimoniale del coniuge De Simone (che aveva
riferito circa l’impossibilità della moglie di partecipare ad
escursioni e serata di gala per mancanza dei necessari
indumenti, con conseguente stress e disagio psicologico),
risulterebbe apodittica l’affermazione sulla inidoneità del
riscontro del fatto controverso.
Peraltro, il giudice del gravame avrebbe, comunque,
violato gli artt. 2727 e ss. cod. civ., mancando di ritenere
provato il danno in via presuntiva in ragione della prova sui
“fatti lamentati (stress, disagi ed impossibilità di prendere

13

conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili

parte ad escursioni e serate di gala per carenza di idoneo
abbigliamento)”.
2.1. – Il motivo è infondato.
Il giudice di appello, operando sul piano della
concretezza della fattispecie oggetto della sua cognizione,
ha escluso che, nel caso

in esame, fosse

stata fornita

dall’attrice, onerata della relativa prova, la dimostrazione

di tutela costituzionale”. Segnatamente, il Tribunale ha
negato che vi fosse prova circa il nesso causale tra la
ritardata consegna dei bagagli ed il pregiudizio non
patrimoniale lamentato, ossia lo “stress” ed i “disagi
psicologici” conseguenti alla indisponibilità degli oggetti
personali, rilevando al riguardo l’insufficiente riscontro
proveniente dalla deposizione testimoniale raccolta nel corso
del giudizio (resa dal marito della Ceriani e ritenuta
ammissibile, seppur valutata prudentemente per il
coinvolgimento emotivo del teste ed i suoi legami affettivi
con la medesima attrice; cfr. anche § 2.3. del “Ritenuto in
fatto”) circa l’impedimento della “appellata di partecipare
ad escursioni e a serate di gala”, per esser rimasta priva
del necessario abbigliamento.
Tale complessiva motivazione si sottrae alle censure
della ricorrente, giacché, nella sua effettiva portata, si
viene a collocare nell’alveo del principio della necessaria
sussistenza, ai fini del risarcimento del danno non
patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. (ove, come
nella specie, non venga in rilievo un’ipotesi di reato, né,
in particolare, una specifica fattispecie risarcitoria
rir

tipizzata

ex

lege), di una lesione di diritti inviolabili

della persona, costituzionalmente tutelati, il quale, a sua
volta, si innesta sul paradigma strutturale dell’illecito
aquiliano, i cui elementi costitutivi, in base all’art. 2043
cod. civ. (e alle altre norme che prevedono ipotesi di
responsabilità oggettiva), “consistono nella condotta, nel
14

della “lesione di diritti inviolabili della persona, oggetto

nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato
quest’ultimo dall’ingiustizia, determinata dalla lesione, non
giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno
che ne consegue” (cd. “danno-conseguenza”; cfr., tra le
altre, la citata Cass., sez. un., n. 26972 del 2008).
Nel caso in esame, il Tribunale – giudicando in
consonanza anche con le norme sulle presunzioni, di cui agli

riscontro sull’esistenza, o meno, di una effettiva lesione
qualificata di diritti inviolabili della persona (per invero,
non essendo stati dalla Ceriani, neppure in questa sede,
individuati quali fossero in concreto i diritti inviolabili
realmente pregiudicati, non potendo questi essere confusi con
lo “stress” ed i “disagi psicologici” allegati, né, peraltro,
con quelli, tipizzati dal legislatore, da “vacanza rovinata”,
secondo quanto già in precedenza rilevato sul punto), la
sussistenza della prova dei fatti che avrebbero potuto
determinare una tale lesione (e cioè la prova della mancata
partecipazione ad escursioni e serate di gala, conseguente
alla ritardata consegna dei bagagli), attraverso un percorso
logico-argomentativo del tutto intelligibile (cfr. sintesi al
§ 2.3. del “Ritenuto in fatto”), quale esito plausibile
dell’esercizio del potere di valutazione probatoria riservato
soltanto al giudice del merito.
3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Il Tribunale avrebbe violato il principio della
regolamentazione unitaria e globale delle spese dell’intero
processo, reputando essa Ceriani, per un verso, vincitrice,
sia pure parzialmente, in primo grado, e, per altro verso,
totalmente soccombente in appello.
3.1. – Il motivo è fondato.
La decisione assunta dal giudice del gravame – di
compensazione parziale delle spese di primo grado, per il

15

art. 2727 cod. civ. – ha, infatti, escluso, ancor prima del

resto addossate alla convenuta American Airlines, e di
condanna dell’attrice Ceriani al pagamento di quelle di
appello, in quanto soccombente nel grado – si pone in
contrasto con il principio, più volte enunciato da questa
Corte, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in
tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito

cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito
complessivo della lite poiché la valutazione della
soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in
base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il
principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il giudice di
merito che ritenga la parte soccombente in un grado di
giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Case., 18
marzo 2014, n. 6259; cfr. anche Cass., 23 agosto 2011, n.
17523).
4.

– Vanno, quindi, rigettati i primi due motivi di

ricorso ed accolto il terzo.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ai

sensi dell’art. 384,

secondo comma, cod. proc. civ.
5. – La Ceriani è risultata, nei gradi di merito, solo
parzialmente vittoriosa, giacché la domanda risarcitoria
azionata (par il ristoro del danno patrimoniale e non
patrimoniale) è stata accolta unicamente per la componente
patrimoniale del danno; anche dinanzi a questa Corte la
ricorrente ha conseguito solo un circoscritto accoglimento
della proposta impugnazione.
Ne consegue che un siffatto esito della lite viene ad
integrare ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass., 23
setteMbre 2013, n. 21684), che giustifica la compensazione
integrale delle spese processuali dei gradi di merito, mentre
per quelle del presente giudizio di legittimità non vi è
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adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il

neppure luogo a provvedere, per non aver l’intimata Compagnia
aerea svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il
terzo motivo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo

primo e secondo grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile dalla Corte suprema di Cassazione, in

nel merito, compensa integralmente le spese processuali di

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