Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14667 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27488/2018 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Pietro

Mascagni 186 presso lo studio dell’avvocato Jacopo Maria Pitorri che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 12 luglio 2018, respinge il ricorso proposto da H.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha dichiarato di avere timore di rientrare in (OMISSIS) perchè i familiari della sua fidanzata, morta mentre era in fuga con lui dal villaggio, hanno manifestato l’intenzione di ucciderlo;

b) la vicenda così ricostruita porta ad escludere che possa essere accolta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato perchè per tale riconoscimento sono necessari due presupposti, rappresentati dalla condizione socio-politica normativa del Paese di provenienza e dalla correlazione di questa con la specifica condizione del richiedente, che risulti esposto al rischio concreto di persecuzioni (per l’appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita);

c) nella specie difettano entrambi i suddetti presupposti;

d) d’altra parte, neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto dal racconto dell’interessato non emerge che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corra il rischio di subire un “danno grave”, del tipo indicato nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) (l’esposizione al rischio di morte, tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante), tanto più che dalle fonti accreditate consultate risulta che il sistema ghanese offre una adeguata tutela dei diritti dei cittadini e quindi il ricorrente potrebbe avvalersene per ottenere la protezione statale a fronte delle minacce ricevute;

e) con riferimento all’ipotesi indicata nel medesimo art. 14, lett. c va rilevato che le notizie raccolte da fonti internazionali affidabili e aggiornate evidenziano che la situazione socio-politica del (OMISSIS) è piuttosto buona e tale da escludere l’esistenza di un conflitto armato interno che possa creare una situazione di indiscriminata violenza, tale da coinvolgere il ricorrente;

h) infine, non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute che consentano di accordare la protezione umanitaria;

3. il ricorso di H.A. domanda la cassazione del suddetto decreto per quattro motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è articolato in quattro motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 con riguardo alle valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato svolgimento, da parte del giudice, del previsto ruolo attivo nell’istruttoria della domanda onde integrare le allegazioni e le prove offerte dall’interessato;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate dal ricorrente in giudizio per la valutazione delle condizioni del proprio Paese di origine, rilevandosi che il Tribunale non avrebbe considerato che, per lo status di rifugiato, il timore di persecuzioni può provenire anche da enti non statali, come la comunità di appartenenza o la famiglia, se lo Stato e le Autorità non possono o non vogliono fornire protezione, come avviene nella specie in considerazione della situazione politicamente instabile del (OMISSIS), caratterizzata da violenza diffusa;

1.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la mancata concessione della protezione sussidiaria alla quale il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine, per le quali ogni persona è in pericolo e la Polizia e il sistema giudiziario non garantiscono il rispetto dei diritti umani;

1.4. con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6″non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario”, con omessa applicazione della prassi diffusa di concessione del suddetto permesso ai soggetti integrati nel territorio dello Stato e in possesso di un contratto di lavoro e/o di documentazione scolastica, da valutare a fronte delle precarie condizioni sociopolitiche del Paese di provenienza;

2. nella parte finale del ricorso si propone, come quinto motivo, l’eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, (inserito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione degli artt. 3,24,111 e 113 Cost.;

2.1. con riguardo a tale ultima censura deve essere, in primo luogo, rilevato che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale (vedi: L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23), mentre alle parti non è attribuito alcun potere di iniziativa al riguardo in quanto, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale l’iniziativa spetta esclusivamente al giudice e le parti possono presentare soltanto delle deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale e possono, eventualmente, limitarsi a sollecitare anche motivatamente il giudice a sollevare la questione di costituzionalità;

2.2. peraltro, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406);

2.3. ne deriva l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione formulato come diretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale (come accade nella specie) oppure a censurare il concreto esercizio del potere che compete al Giudice in materia, perchè non potendo può essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte (Cass. SSUU 7929/2013; Cass. 9284/2018, 28892/2017, 17862/2016, 25343/2014, 3798/2014; Corte Costituzionale 1/2014);

2.4. tuttavia, un simile motivo può essere esaminato come sollecitazione al giudice (anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale, attività consentita alle parti, come si è detto;

2.5. nella specie, però, anche una simile sollecitazione a sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 (inserito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione degli artt. 3,24,111 e 113 Cost. non può comunque essere accolta in quanto va ricordato che, con indirizzo consolidato e condiviso di questa Corte, è stata affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 (inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g dell’indicato D.L.), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., “nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle Commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (vedi, per tutte: Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700; Cass. 30 maggio 2019, n. 14821; Cass. 13 agosto 2019, n. 21375; Cass. 14 novembre 2019, n. 29602);

2.6. a ciò va aggiunto che dato l’esito del giudizio – di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte – la suindicata questione di legittimità costituzionale risulterebbe, nella specie, priva del requisito indefettibile della rilevanza;

3. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

4. il primo, il secondo e il terzo motivo – da trattare insieme data la loro intima connessione – vanno dichiarati inammissibili, perchè le censure con essi proposte, al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione di entrambi i motivi attraverso la prospettazione delle censure art. 360 c.p.c., ex n. 3 finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sè, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito sia della condizione socio-politica del (OMISSIS) e, in particolare della zona di provenienza del richiedente, sia della condizione personale del ricorrente quale emersa dal suo racconto, alla luce delle risultanze processuali;

4.1. a ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

4.2. per quanto riguarda la denuncia di mancato esercizio della cooperazione istruttoria da parte del Tribunale va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il dovere di cooperazione istruttoria si concretizza solo in presenza di allegazioni del richiedente precise, complete, circostanziate e credibili che non siano estranee al sistema della protezione internazionale;

4.3. nella specie, il Tribunale ha posto l’accento sulla natura privata delle vicende narrate e sulla loro conseguente estraneità al sistema della protezione internazionale aggiungendo che l’ordinamento ghanese consente un’adeguata tutela dei diritti dei cittadini;

4.4. in base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave soltanto ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, comunque con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (tra le altre: Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758);

4.5. ne deriva che la suindicata statuizione – basata su un accertamento di fatto non ritualmente contraddetto – è idonea di per sè a giustificare la contestata decisione di rigetto di ogni forma di protezione internazionale;

4.6. pertanto, la relativa omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure sul punto, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

4.7. la suindicata conclusione rende irrilevanti le censure con le quali è stato denunciato l’omesso esame sia delle dichiarazioni del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale sia delle allegazioni dell’interessato, salvo restando che la scelta e la valutazione degli elementi probatori poste a base della decisione sono operazioni che rientrano nella sfera di discrezionalità del Giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, nè a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (Cass. 22 giugno 2006, n. 14267; Cass. 16 giugno 2009, 13953; Cass. 12 giugno 2019, n. 15794; Cass. 30 agosto 2019, n. 21881);

4.8. pertanto l’esito delle suddette operazioni può essere, in ipotesi, censurato in sede di legittimità in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nei suindicati limiti;

5. anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile;

5.1. in primo luogo va rilevata l’assoluta assenza di argomentazioni della generica iniziale denuncia di motivazione erronea e contraddittoria in ordine al contestato rigetto della protezione internazionale e va, altresì, ricordato che il vizio della motivazione – del tipo di quelli suddetti – non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis (Cass. 5 luglio 2016, n. 13641);

5.2. per il resto, le deduzioni del ricorrente risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la speciale condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare;

5.3. invece ai fini della protezione umanitaria è necessario che venga dimostrata la sussistenza di situazioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva che qui non sono emerse, anche in considerazione della descritta condizione del Paese di provenienza;

5.4. nulla di utile si riferisce con specifico riguardo al ricorrente, limitandosi a fare genericamente riferimento al parametro dell’inserimento sociale del richiedente, ma tale elemento è stato escluso dal Tribunale e nel ricorso non se ne dimostra la sussistenza;

5.5. ne consegue che, anche in questo caso, non risulta impugnata la ratio decidendi posta a base del rigetto della domanda di protezione umanitaria, rappresentata dalla rilevata mancanza di allegazioni o documenti da parte del ricorrente di particolari condizioni di vulnerabilità;

5.6. nel presente motivo questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere il decreto sul punto – non viene attinta dalle censure formulate le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nel decreto impugnato;

5.7. tale omessa impugnazione rende di per sè inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

Conclusioni.

6. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

8. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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