Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14666 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.S., rappr. e dif. dall’avv. Nicoletta Pelinga

avv.pelinga(at)pec.giuffre.it, elett. dom. presso lo studio in

Falconara (AN), piazza Mazzini n. 9, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Ancona 4.10.2018, n. 2091, in

R.G. 17/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 25.3.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.S. impugna la sentenza App. Ancona 4.10.2018, n. 2091, in R.G. 17/2018 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Ancona 5.12.2017 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di residuo interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) insussistenti i presupposti della protezione quale rifugiato, oltre che quella sussidiaria, per difetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), poichè il timore rappresentato riferito alle minacce della zia, con tentativo d’avvelenamento del richiedente – restava in una sfera privata, senza alcuna prova di richiesta d’intervento delle autorità locali o delle ragioni di rifiuto, avendo invece l’appellante – non trattando tale parte motiva della prima decisione – intrattenuto la corte solo sulla situazione generale del Gambia; b) comunque vi era assenza di conflitto armato ai sensi della lett. c) dell’art. 14 cit., non risultando segnalazioni di tal fatta per l’area di provenienza, “come sostanzialmente riconosciuto dall’appellante”, avendo questi fatto riferimento solo alla “mancanza di stabilizzazione nel Paese” dopo la destituzione dell’ex dittatore (OMISSIS); c) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, anche per la genericità del racconto;

3. il ricorrente propone tre motivi di ricorso; il Ministero si è costituito solo per l’eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza ove ha escluso, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (a) e b)), la concessione della protezione sussidiaria, contestandosi il giudizio sulla credibilità del ricorrente e la mancata attivazione dei poteri istruttori; con il secondo mezzo si deduce la violazione ancora dell’art. 14, lett. c), D.Lgs. cit., per la grave situazione sussistente in Gambia; con il terzo mezzo, si contesta la mancata concessione della protezione umanitaria, difettando il Paese di temuto rimpatrio delle condizioni minime per un’esistenza dignitosa;

2. il primo motivo è inammissibile, avendo il ricorrente omesso di confrontarsi con la ratio decidendi adottata dalla corte che, lungi dallo sconfessare la credibilità del relativo narrato, ne ha motivatamente apprezzato la natura privata e familiare e dunque la estraneità rispetto ai parametri degli atti persecutori, così come delle vicende attinenti al timore dei danni gravi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); la genericità, per ogni altra parte, della doglianza impone il richiamo al principio, cui va espressa continuità, per cui “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. s.u. 23745/2020).

3. il secondo motivo è parimenti inammissibile; quanto alla situazione del Gambia, il ricorrente si è limitato ad invocare una generica violazione di legge, censurando l’apprezzamento espletato dalla corte che, sul punto, ha negato che la dedotta generica assenza di stabilizzazione definitiva del Paese potesse inerire al parametro del conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), confrontandosi dunque sulla relazione, puntualmente riferita alla giurisprudenza CGUE, con la esposizione a rischio del singolo per trovarsi in loco; dando così atto la sentenza – al pari di quella di primo grado, richiamata, pag. 6 – che nella zona di provenienza del richiedente non sussisteva alcun conflitto armato, per gli effetti di protezione ciononostante invocati, la censura, sul punto, oltre che del tutto aspecifica, non coglie la precisa ratio decidendi adottata; il ricorrente, inoltre, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 22769/2020, 26728/2019);

4. peraltro il conflitto armato interno, va ripetuto, rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, nel senso che “il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019;

5. il terzo motivo è totalmente generico, evitando di confrontarsi con la chiara affermazione in sentenza circa il difetto di allegati elementi di vulnerabilità e limitandosi a censurare la consequenzialità del pregiudizio all’esercizio dei diritti fondamentali al rientro dalla sola circostanza della reimmissione coattiva in un contesto d’insicurezza; la esclusa sussistenza, come visto, del conflitto generalizzato e la mancata deduzione di circostanze personali, che la corte ha statuito non essere state nemmeno allegate, inducono ad un’analoga ragione di inammissibilità della censura, eccentrica rispetto alla motivazione della pronuncia impugnata;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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