Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14666 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 307/31/15, depositata il 5 dicembre 2015, notificata il 2 aprile 2015, la CTR del Veneto (Venezia – Mestre) ha respinto gli appelli, di seguito riuniti, originariamente in via separata proposti dalla signora T.A. nei confronti del Comune di Longare per la riforma delle sentenze di primo grado n. 153 e 154 del 2013 della CTP di Vicenza, che avevano rispettivamente rigettato i ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011 per aree fabbricabili.

La sentenza della CTR, nulla osservando in ordine all’eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione, riproposta come specifico motivo di appello dalla contribuente, ha ribadito la congruità del valore stimato in Euro 76,50 al mq, in linea con Delib. Giunta Municipale n. 206 del 2008, derivante da indagine di mercato riferita al 2006 e ribadita da ulteriore perizia commissionata nel 2008 a studio professionale.

Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per omessa pronuncia o, subordinatamente, per totale mancanza di motivazione, sulla questione, disattesa dalle pronunce di primo grado e riproposta come specifico motivo di appello, della nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione, per avere essi fatto unicamente riferimento ai criteri astratti di cui alla fonte normativa (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 5), senza neppure indicare la Delib. Giunta municipale per la determinazione del valore in aree omogenee, cui la difesa dell’ente impositore si è richiamata solo nelle proprie controdeduzioni, con le quali si era costituito nei giudizi di primo grado.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. Premesso che per giurisprudenza costante di questa Corte il vizio di omessa pronuncia non è configurabile allorchè possa desumersi l’esistenza di una decisione, anche implicita di rigetto (tra le molte, oltre a quelle citate dal Comune, cfr. Cass. sez. 1, 9 maggio 2007, n. 10636) – la qual cosa può affermarsi nella fattispecie in esame, laddove il giudice d’appello ha deciso direttamente le questioni di merito circa la congruità della valutazione assegnata alle aree in oggetto, implicitamente confermando, quindi, la valutazione dei giudici di prime cure in punto di sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati – diversamente da quanto osservato dal Comune nel proprio controricorso non è, invece, in alcun modo intellegibile il percorso argomentativo che ha portato la CTR a condividere le decisioni di primo grado in ordine alla questione in oggetto.

Ciò emerge ancor più chiaramente nel momento in cui si rileva che, nell’esposizione relativa allo svolgimento del processo, la decisione impugnata omette del tutto il riferimento allo specifico motivo di gravame della contribuente come, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportato dalla ricorrente alle pagine 19 – 22, essendosi limitata la CTR a dar conto sul punto delle sole controdeduzioni dell’ente impositore.

Ne deriva che non è in alcun modo possibile ritenere che alla condivisione, peraltro implicita, del giudizio di legittimità degli avvisi di accertamento quanto al soddisfacimento del requisito motivazionale, il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (cfr., tra le molte Cass. sez. 6-5 ord. 20 maggio 2011, n. 11138).

La sentenza viola pertanto il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.

Il ricorso va, pertanto, accolto, per manifesta fondatezza in ordine al primo motivo nei limiti sopra precisati, assorbiti gli altri.

In sede di rinvio il giudice di merito, sulla questione concernente la contestazione, da parte della contribuente, della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati per vizio di motivazione, terrà conto della giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 6-5 ord. 18 febbraio 2014, n. 3757) secondo cui “in tema di ICI è illegittimo l’avviso di accertamento privo di in un puntuale riferimento alla Delib. con cui il Comune, giusta del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g), determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, atteso che la stessa, pur non avendo natura imperativa, nondimeno integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori allo stesso”; non essendo consentita in giudizio da parte dell’Ufficio la successiva integrazione, perchè è solo h motivazione contenuta nell’avviso di accertamento che delimita i confini della lite (in generale, da ultimo Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6103).

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motive accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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