Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14666 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14666
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 770/2009 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO
184/190, PAL. D, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO Maurizio,
che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ANCONA del 9/10/07, depositata l’08/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. M.R. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Iva e Irpef relativi al 1997 e 1998, la C.T.R. Marche confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente.
2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce “mancanza o manifesta e contraddittoria illogicità della motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di legge”, peraltro senza indicazione delle norme violate) risulta inammissibile, quanto al dedotto vizio di violazione di legge, per mancata proposizione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., e, quanto al dedotto vizio di motivazione, per mancanza della illustrazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis citato, illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso -in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008). Deve in ogni caso rilevarsi che non risultano depositati unitamente al ricorso (come prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4) gli atti e documenti sui quali il motivo è fondato, non rilevando a tal fine la richiesta di acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito di detti fascicoli, se esso non interviene nei tempi di cui al citato art. 369 o se al momento del deposito vengano indicati genericamente i suddetti fascicoli e non specificamente gli atti e documenti (in essi contenuti) sui quali il ricorso è fondato.
Anche il secondo motivo (col quale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) risulta carente della illustrazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., senza che, peraltro, risultino depositati ex art. 369 c.p.c., n. 4, gli atti e documenti sui quali il ricorso è fondato.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010