Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14666 del 14/07/2015


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I

Civile Sent. Sez. 3 Num. 14666 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 16500-2012 proposto da:
BIANCO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
MARCO MOSTARDA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO OREGLIA giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2 0 15

980

contro

AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO SA in
persona de legale rappresentante JOSE MANUEL ENRIQUE
GAMIR GUASP, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

Data pubblicazione: 14/07/2015

CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato
MARIO VALENTINI, rappresentata e difesa dagli
avvocati GABRIELE BRICCHI, ENRICO CARUSO giusta
procura speciale del Dott. Notaio ANTONIO REYNA VINES
in Valencia, munita di apostille in data 30/8/2012 n.

controri corrente nonchè contro

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 990/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 04/07/2011, R.G.N.
1002/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato STEFANO NITOGLIA per delega;
udito l’Avvocato GABRIELE BRICCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

15471;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giovanni Bianco convenne innanzi al Tribunale di Torino Iberia
Lineas Aereas de Espana s.a. e Air Nostrum Lineas Aereas de
Mediterraneo, chiedendo di essere risarcito dei danni subiti a
seguito dell’infortunio occorsogli il 17 ottobre 2006.

tratta Torino-Barcellona, durante le operazioni di sbarco, a
causa della pioggia battente e della conseguente scivolosità
dei gradini della scaletta annessa al portellone
dell’aeromobile, era caduto, riportando le lesioni di cui
veniva ora a chiedere il ristoro.
Resistettero le compagnie convenute.
Con sentenza del 18 dicembre 2008 il Tribunale di Torino
rigettò la domanda.
Con la sentenza ora impugnata, depositata in data 4 luglio
2011, la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame
proposto dal soccombente.
Il ricorso di Giovanni Bianco avverso detta

decisione è

affidato a due motivi.
Ha risposto con controricorso, illustrato anche da memoria,
Air Nostrum Lineas Aereas de Mediterraneo, mentre nessuna
attività difensiva ha svolto l’altra intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo l’impugnante, denunciando violazione

e/o falsa applicazione degli artt. 17, primo coma, 20 e 21,
primo comma della Convenzione di Montreal 28 maggio 1999,

Espose che quel giorno, al termine di un viaggio aereo sulla

ratificata con la legge n. 12 del 2004,

ex art. 360, n. 3,

cod. proc. civ., critica la sentenza impugnata per avere
ignorato il regime del cd.

doppio livello

introdotto dalla

predetta Convenzione, regime in base al quale, fino al limite
di 100.000 DSP, è prevista una responsabilità pressoché

andare esente da responsabilità, deve dare la prova positiva
che la negligenza ovvero le condizioni fisiche del passeggero
hanno determinato o contribuito a determinare il danno;
laddove, per pregiudizi eccedenti la predetta soglia
monetaria, la responsabilità è regolata dai criteri soggettivi
tradizionali di talché il vettore, per escludere o limitare la
propria responsabilità, deve solo provare che egli, o i suoi
dipendenti, e/o i preposti avevano adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno ovvero che si erano trovati nella
impossibilità di adottarle.
Sostiene quindi che, nello specifico, spettava all’attore solo
dimostrare la sussistenza del fatto che aveva provocato la
lesione nonché la circostanza che lo stesso si era verificato
a bordo dell’aeromobile ovvero nel corso delle operazioni di
imbarco o di sbarco, mentre incombeva sulla controparte
l’onere di provare che la caduta era stata determinata da un
fatto interno al passeggero.

Del resto, aggiunge, ove l’infortunato fosse tenuto a provare
l’accident i nel senso postulato dal giudice di merito – e cioè

come accadimento esterno al passeggero, inusuale e inatteso

4

oggettiva del vettore aereo, dal momento che lo stesso, per

rispetto alle normali condizioni di operatività del trasporto
vi sarebbe una vera e propria inversione degli oneri
probatori a carico dell’utente, in contrasto con gli obiettivi
della Convenzione.
1.2 Con il secondo mezzo l’esponente lamenta insufficienza e

all’assunto del giudice di merito secondo cui

la caduta in sé

costituisce un evento della vita inevitabilmente riconducibile
alla persona del danneggiato e dunque a quest’ultimo sempre

interno, laddove è dato di comune esperienza che la caduta può
essere frutto o di fattori interni all’infortunato (quali
negligenza, malore ecc.), ovvero di fattori esterni (quali
pericolosità della superficie, ostacolo nascosto ecc.).
Evidenzia quindi che nell’atto introduttivo l’attore non si
era limitato ad allegare di avere subito un danno per effetto
di una mera caduta, ma aveva dedotto l’esistenza di una serie
di circostanze idonee a connotare in termini di diminuita
sicurezza le modalità di sbarco dei passeggeri il che, rimasta
ignota la causa dell’infortunio, avrebbe dovuto indurre la
Corte ad addossare alle società convenute l’onere di provare
l’estraneità della stessa al proprio operato. Aggiunge che, se
è pacifico che l’accident debba essere esterno al danneggiato,
è del tutto arbitrario ritenere che esso debba essere inusuale
e inaspettato.
2 vanno preliminarmente esaminate, e confutate, le eccezioni

di inammissibilità della proposta impugnazione per difetto di

5

contraddittorietà della motivazione, con riferimento

autosufficienza e per genericità delle censure, sollevate con
il controricorso.
E invero, contrariamente all’assunto di parte resistente, il
ricorso risulta redatto in assoluta conformità al principio
dell’autosufficienza, come tradotto negli artt. 366, co.1, n.6

del processo, le posizioni

hinc et inde in esso assunte, la

ricostruzione dei fatti di causa e l’esegesi delle norme post\
a base della decisione adottata risultano compiutamente
esposte prima della formulazione delle censure. Queste sono
poi articolate in maniera specifica, con puntuali richiami
alle argomentazioni in diritto della sentenza impugnata che si
assumono in contrasto con le norme di cui viene denunciata la
violazione e adeguata esplicitazione delle ragioni del
malgoverno che ne avrebbe fatto il giudice di merito.
Ne deriva che il ricorso esce indenne dalla preliminare
verifica di ammissibilità.
2 Esso deve nondimeno essere rigettato.

Queste le ragioni.
A norma dell’art. 17 della Convenzione per l’unificazione di
alcune norme relative al trasporto aereo internazionale,
stipulata a Montreal

il

28 maggio 1999, ratificata e resa

esecutiva dall’Italia con legge 10 gennaio 2004, n. 12,

il

vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla
lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso
che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è

6

e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., atteso che lo svolgimento

prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di

una qualsiasi

delle operazioni di imbarco o di sbarco.
Dal canto suo il successivo articolo 20 stabilisce che

il

chiede

il

vettore

il quale dimostri che la persona che

risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi

esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei
confronti dell’istante, nella misura in cui la negligenza o
l’atto illecito o l’omissione ha provocato il danno o vi ha
contribuito,

con la precisazione, contenuta nella parte finale

della disposizione, che questo articolo si applica a tutte le
norme in tema di responsabilità contenute nella presente
Convenzione, compreso l’articolo 21, paragrafo l.
Infine l’art. 21 sancisce che per i danni di cui all’articolo
17, paragrafo 1, che non eccedano i 100.000 diritti speciali
di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere né
limitare la propria responsabilità

(primo comma);

il vettore

non risponde dei danni di cui all’articolo 17, paragrafo l che
eccedano i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero
qualora dimostri che:

a)

il danno non è dovuto a negligenza,

atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o
incaricati oppure che b)

il danno è dovuto esclusivamente a

negligenza, atto illecito o omissione di terzi

(secondo

comma).
Trattasi di norme il cui scrutinio ermeneutico va condotto
alla luce delle

raccomandazioni enunciate nell’art. 31 della

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ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è

Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 (ratificata in Italia
con legge 12 febbraio 1974, n. 112), raccomandazioni che
suggeriscono di tenere conto, nell’interpretazione di un
trattato internazionale, del criterio della buona fede, del
senso comune delle parole usate, del contesto, dell’oggetto,

nell’applicazione dello stesso, nonché delle pertinenti norme
di diritto internazionale operative nelle relazioni fra le
parti.
3 Ciò posto, e ricordato che la legge 31 maggio 1995, n. 218,

ha ulteriormente ribadito, nel secondo comma dell’art. 2,
l’esigenza di applicazione uniforme delle convenzioni
internazionali, non può ignorarsi che

la non facile esegesi

della disciplina convenzionale innanzi riportata – la quale
seMbra postulare, nel comb. disp degli artt. 17 e 21 primo
comma, e cioè quanto meno con riferimento ai danni che non
eccedano i 100.000 diritti speciali di prelievo per
passeggero, una responsabilità di tipo oggettivo, smentita
tuttavia dalla puntuale previsione dell’ultima parte dell’art.
20 – ha trovato nella giurisprudenza internazionale il suo
punto di equilibrio in una nozione vestita di evento,
con il quale è stata tradotta l’espressione

termine

accident

che

compare nella versione inglese e in quella francese.
Accident, si è detto, non è qualsivoglia accadimento, ma solo
quello esterno al passeggero, inusuale e inatteso rispetto
alle normali condizioni di operatività del trasporto (cfr.,

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dello scopo e di ogni ulteriore pratica seguita

tale le tante, Corte cassazione francese, 8 ottobre 2014, nel
procedimento 12-24346; Corte cassazione francese, 15 gennaio
2014, nel procedimento 11-27962; Royal Courts of Justice,
London, 18 dicembre 2008).
Ne deriva che la prova della ricorrenza di un siffatto evento

danno rispetto a un’azione o a una omissione del passeggero
medesimo – costituisce la preliminare chiave di accesso per il
vittorioso esperimento di qualsivoglia azione di
responsabilità che l’infortunato intenda svolgere. E invero,
solo dopo che tale prova sia stata fornita, scattano gli oneri
probatori a carico del vettore, variamente articolati a
seconda della soglia di risarcibilità: in particolare, il
vettore, per i danni che non superano i 100.000 diritti
speciali di prelievo, potrà e dovrà provare, a propria
discolpa, il fatto del danneggiato, laddove per quelli dà
misura superiore andrà esente da responsabilità mediante la
prova della non riferibilità dell’evento lesivo alla propria
sfera di attività e organizzazione ovvero della sua
riferibilità al fatto del terzo.

Ed è appena il caso di evidenziare che il diverso approccio
ermeneutico proposto dal ricorrente finisce per elidere del
tutto l’ultima parte dell’art. 20, negandole di fatto
qualsivoglia portata precettiva, il che non è evidentemente
conforme ai criteri interpretativi né dell’ordinamento
interno, né di quello internazionale.

9

– e cioè la prova della indipendenza del fattore produttivo di

Se tutto questo è vero, sono anzitutto destituite di
fondamento le critiche esposte nel primo mezzo, segnatamente
volte a confutare la ricostruzione del contesto normativo di
riferimento operata dal giudice di merito.
5 Peraltro la decisione impugnata resiste anche alle censure

attacca, attraverso la denuncia di vizi motivazionali, la
valutazione delle allegazioni di parte ricorrente e del
materiale probatorio acquisito.
La Corte territoriale, in continuità con la nozione di
accident

accolta e posta a base della scelta decisoria

adottata, ha anzitutto premesso che la prova, al fine di
potere affermare la responsabilità del vettore, non doveva
riguardare la caduta in sé, quanto piuttosto la sua causa.
All’esito quindi di un puntuale esame delle risultanze della
compiuta istruttoria riguardanti, segnatamente, le
caratteristiche della scaletta utilizzata per la discesa dal
velivolo e le condizioni metereologiche al momento dello
sbarco – ha quindi affermato che non solo non risultava che
l’infortunio del Bianco era avvenuto in un contesto di
anomalia operativa ed era quindi dipeso da un fattore esterno
al suo comportamento, ma che sussistevano elementi che
inducevano a ritenerlo determinato da una disattenzione
dell’attore medesimo.
Trattasi di apprezzamento, congruamente motivato, come tale
incensurabile in sede di legittimità. Peraltro, considerato,

lo

formulate nel secondo motivo, con le quali l’esponente

da un lato, che il fatto del viaggiatore, in quanto causa
esclusiva della caduta, si presta ad essere qualificato in
termini di caso fortuito e, dall’altro, che questo, incidendo
sul nesso di causalità, neutralizza le pesanti ricadute della
responsabilità oggettiva, la versione dei fatti

le stesse questioni connesse alla portata della normativa
applicabile, innanzi esaminate.
In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
euro 5.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese
generali e accessori, come per legge.
Roma, 21aprile 2015

argomentatamente accolta dal decidente è idonea ad assorbire

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