Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14665 del 18/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., cui è seguita memoria del controricorrente, osserva:

Con sentenza n. 7103/22/14, depositata il 25 novembre 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto da C.E.P. (Consorzio enti pubblici) S.p.A., concessionario della riscossione per il Comune di Gallicano nel Lazio, nei confronti del sig. C.A. e del Comune medesimo per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2003 per area fabbricabile.

La sentenza della CTR, pur richiamando espressamente la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25506 del 30 novembre 2006, nel dare atto che si trattava di area fabbricabile alla stregua di variante al PRG in virtù di Delib. Comunale n. 25 del 2002, sebbene approvata dalla Giunta regionale solo nel 2011, stimò che in concreto sussistesse una condizione di inedificabilità, come in particolare desunto da atto comunale di diniego di permesso a costruire dello stesso Comune di Gallicano nel Lazio del 20/2/2012, ciò portando a ritenere fondate le ragioni esposte dal contribuente.

Avverso detta pronuncia C.E.P. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, mentre il Comune non ha svolto difese.

Parte ricorrente si duole, nei motivi di ricorso articolati, dell’interpretazione da parte della CTR della succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che sarebbe contraria al decisum della pronuncia medesima.

In particolare, nel primo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 (come convertito in L. n. 248 del 2006).

Secondo la ricorrente, infatti, le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata si pongono in contrasto con lo stesso principio di diritto al quale si è dichiarato formalmente di dare applicazione, secondo cui l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione di esso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi, affermato dalla Sezioni Unite anche alla stregua della succitata norma d’interpretazione autentica; principio, giova qui ricordare, costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4091) in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale (ord. 27 febbraio 2008, n. 41), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della succitata norma d’interpretazione autentica.

Il motivo è da ritenersi fondato.

La questione è da porre in relazione alla diversità della base imponibile tra area fabbricabile (secondo i criteri di cui del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5) e terreno agricolo (secondo il criterio di cui all’art. 5, comma 7 del citato decreto). A tale riguardo, quindi, come chiarito dalla succitata pronuncia delle sezioni Unite “dinanzi ad una vocazione edificatoria di un suolo, formalizzata in un atto della procedura prevista dalla legislazione urbanistica, il fra ritiene che, a prescindere dalla status giuridico formale dello stesso, non sia più possibile apprezzarne il valore sulla base di un parametro di riferimento, come il reddito dominicale, che resta superato da più concreti criteri di valutazione economica”. Se è pur vero che la stessa pronuncia, come riportato dalla CTR, precisa che l’equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non inedificabili non significa che esse abbiano lo stesso valore, perchè con la perdita d’inedificabilità di un suolo, normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore, deve rilevarsi che la stima dipendente da quelle che sono le concrete possibilità di edificazione opera su un piano logico e giuridico necessariamente posposto alla qualificazione della natura giuridica dell’area.

La decisione impugnata, nel confermate la decisione di primo grado di annullamento in toto dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente, in ragione della mancata approvazione dei piani particolareggiati che ha giustificato il diniego di rilascio del permesso a costruire, finisce invece con il far dipendere l’imposta dovuta sulla base del parametro, sicuramente non più applicabile, del reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato del previsto coefficiente per i terreni agricoli.

Di qui la fondatezza della censura, senza che possa validamente opporsi dal contribuente, come dallo stesso invece eccepito nel controricorso, che la ricorrente abbia inteso riproporre una questione di merito, preclusa nel presente giudizio di legittimità, circa la congruità del valore attribuito all’area in oggetto, che deve essere pur sempre riferito a quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno d’imposizione secondo i criteri di cui del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei motivi ulteriori.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri, con rinvio, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio per nuovo esame, sulla base di quanto sopra chiarito in termini di corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio di legittimità a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA