Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14665 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14665
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 766/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
COSTRUZIONI EDILI DI MELE ANTONIO SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO MATTIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato TADDEO Luigi, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 195/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 12/10/07, depositata il 09/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.n.c. Costruzioni Edili di Mele Antonio (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Campania si è pronunciata sulla richiesta di ottemperanza alla sentenza n. 148/51/06.
2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, la ricorrente sostiene che i giudici aditi in sede di ottemperanza avrebbero disposto l’erogazione a favore della ricorrente di una somma ulteriore rispetto a quella riconosciuta nella sentenza per la quale si è proceduto in executivis.
Il ricorso è inammissibile. A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, avverso la sentenza che adotta i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza è ammesso ricorso per cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento e pertanto non possono essere proposte censure che attengano a vizi del giudizio e incidano sul contenuto attuativo dell’ottemperanza.
In ogni caso, anche configurando nella censura proposta la denuncia di un error in procedendo, nella specie manca la specifica indicazione nonchè il deposito di tutti gli atti dai quali sarebbe desumibile il vizio denunciato (e sui quali pertanto il ricorso è fondato), come richiesto rispettivamente a pena di inammissibilità e di improcedibilità – dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010