Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14665 del 14/07/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14665 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE
PU
SENTENZA
sul ricorso 16441-2012 proposto da:
GFH GUSTAV F. HUBENER GMBH in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato WOLFGANG WIELANDER
2015
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
979
contro
GJEVORI ISUF;
– intimato –
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Data pubblicazione: 14/07/2015
avverso la sentenza n. 110/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 13/05/2011, R.G.N. 122/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
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udito l’Avvocato FABRIZIO MOZZILLO per delega;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GFH Gustav F.
Hubener GmbH,
rappresentante pro tempore,
in persona del leale
convenne innanzi al Tribunale di
Trento Isuf Gjevori, titolare della ditta individuale Alba
Trasporti, chiedendone la condanna al pagamento della somma di
della merce oggetto di un trasporto internazionale da
Barcellona all’Albania.
Premesso di agire quale cessionaria del credito vantato dal
destinatario MZ Faschion, espose l’attrice, a sostegno della
domanda, che nel novembre del 2005 la società Transalbania
sh.p.k aveva incaricato la ditta Jon Eurotrans di trasferire
dei capi di abbigliamento dalla Spagna a Tirana, ove era
ubicata l’impresa alla quale il carico era diretto; che
tuttavia il 26 novembre 2005 il conducente dell’autoarticolato
aveva denunciato ai Carabinieri di S. Michele all’Adige il
furto della mercanzia, avvenuto in un’area di servizio
dell’autostrada.
Resistette il convenuto, segnatamente deducendo che incaricata
del trasporto non era Alba Trasporti ma Vellezerit Gjevori
s.r.1., della quale Isuf Gjevori era socio.
Il giudice adito rigettò la domanda, ritenendo fondata
l’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto
dedotto in giudizio in capo al convenuto.
euro 144.404,52, pari ai danni da essa subiti per la perdita
Con la sentenza ora impugnata, depositata in data 13 maggio
2011, la Corte d’appello di Trento ha respinto il gravame
proposto dalla società attrice.
Il ricorso di GFH Gustav F. Hubener GmbH è affidato a tre
motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha
osservato quanto segue: a) la lettera di vettura indicava,
quale unico vettore, Velezerit Gjevori LK, della quale il
convenuto era socio;
b)
nella stessa veniva precisato che il
trasporto era sottoposto, nonostante eventuali clausole
contrarie, alla Convenzione di Ginevra relativa al contratto
internazionale delle merci su ruota, c.d. CMR, approvata con
legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e poi, a seguito di talune
modifiche, con legge 27 aprile 1982, n. 242;
c)
il richiamo
comportava che il rapporto doveva intendersi disciplinato
dalla sola Convenzione, con esclusione di qualsivoglia altra
normativa;
d)
l’art. 3 di tale atto dispone che “il vettore
risponde, come se fossero propri, degli atti e delle omissioni
dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei cui
servizi si avvale per l’esecuzione del trasporto”; e) nella
fattispecie Isuf Gjevori, titolare della ditta
Trasporti, da qualificarsi subvettore,
legittimazione passiva;
f)
Alba
era carente di
le prove offerte da parte attrice
al fine di dimostrare che il vettore non era la società
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Non si è difeso l’intimato.
PriA1
‘
Vellezerit Gjevori,
..
il convenuto, non potevano essere
ammesse, perché l’art. 9 della Convenzione consentiva di
fornire la prova contraria, rispetto a quanto risultante dalla
lettera di vettura, ma limitatamente alle “condizioni del
contratto” e al “ricevimento della merce”, laddove nella
una delle parti contraenti.
2.1 Di tale decisione si duole quindi il ricorrente che, con
il primo motivo di ricorso, lamenta,
ex art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione dell’art. 6, paragrafo primo, lett. K
della Convenzione di Ginevra, secondo cui la lettera di
vettura deve contenere l’indicazione che, nonostante
qualsiasi, contraria clausola, il trasporto é da essa
disciplinato.
Le
critiche
si
appuntano,
in
particolare,
contro
l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’inserimento
di tale disposizione nella lettera di vettura comporterebbe
l’applicabilità, in via esclusiva, della disciplina
comunitaria al contratto di trasporto laddove, secondo
l’esponente, la menzionata previsione non escluderebbe affatto
che la normativa nazionale sia applicabile per complementare,
integrare e colmare le lacune della CMR.
2.2 Con il secondo mezzo l’impugnante denuncia violazione o
falsa applicazione degli artt. 4 e 9 CMR, secondo cui una
eventuale irregolarità della lettera di vettura non
pregiudica né l’esistenza, né la validità del contratto di
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fattispecie la contestazione riguardava l’individuazione di
trasporto, che resta sottoposto alle disposizioni della
Convenzione.
Sostiene che nella fattispecie incaricato del trasporto era
Isuf Gjevori e che per un mero errore materiale nella lettera
di vettura era stato indicato come vettore la ditta albanese
noleggiato il veicolo. Evidenzia quindi che nel giudizio di
gravame l’appellante aveva richiamato la documentazione in
atti dimostrativa di siffatta svista, ma la Corte d’appello
aveva respinto la censura, erroneamente escludendo che
l’effettiva identità del vettore rientrasse tra le
condizioni
del contratto suscettibili di prova contraria ex art. 9 CMR.
E invece dai documenti prodotti, inerenti alla denuncia del
furto e ai contatti intercorsi con Toro Assicurazioni,
emergeva in maniera inconfutabile che il vettore effettivo era
Isuf Gjervori.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 3 e
13, comma 1, CMR, secondo cui, in caso di accertata perdita
della merce, il destinatario è autorizzato a far valere in suo
nome, nei confronti del vettore, i diritti derivanti dal
contratto di trasporto, senza specificare se
vettore possa
essere considerato il vettore effettivo, il subvettore o il
vettore contrattuale.
In tale contesto, erroneamente la Corte d’appello avrebbe
desunto dall’affermata responsabilità del vettore anche per
gli atti e le omissioni dei propri dipendenti e degli altri
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Vellerezit Gjevori, della quale il convenuto aveva solo
soggetti di cui lo stesso si avvale per l’esecuzione del
contratto, la carenza di legittimazione passiva del subvettore
nel giudizio intentato dal destinatario della merce perduta,
senza considerare che sia il contratto di trasporto nazionale,
regolato dal codice civile, sia (quello internazionale,
contratto a favore di terzo.
3 Ragioni di ordine logico consigliano di partire dall’esame
del terzo motivo di ricorso.
Le critiche in esso svolte sono fondate per le ragioni che
seguono.
Occorre muovere dalla considerazione che l’art. 13 della
Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al
contratto di trasporto internazionale di merci su strada (c.d.
CMR), attribuisce, al pari dell’art. 1689 cod. civ., la
titolarità del diritto all’indennizzo, in ragione della
incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita, ovvero al
deterioramento delle cose trasportate. Ne deriva che, sia con
riferimento alla disciplina codicistica, sia con riferimento
alla disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra, il
contratto di trasporto viene a configurarsi come contratto a
favore di terzi. In tale contesto l’adesione manifestata dal
destinatario con la richiesta di riconsegna della merce
trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler
beneficiare della stipulazione in suo favore: in particolare,
la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti
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disciplinato dalla Convenzione di Ginevra, si atteggiano come
derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra
quello al risarcimento del danno per la perdita o l’avaria del
carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a
destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per
il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna (cfr.
2013, n. 15107; Cass. civ. 4 giugno 2007, n. 12963; Cass. civ.
4 ottobre 1991, n. 10392).
4 Se tutto questo è vero, non v’è ragione per escludere che il
destinatario abbia qualità di terzo in relazione, altresì, al
contratto di subtrasporto. E invero,
qualora il vettore abbia
affidato di sua iniziativa l’esecuzione totale o parziale del
trasporto di cose ad altro vettore – che viene così ad
assumere la qualifica di subvettore – rimane integra in
relazione al contratto di subtrasporto la costruzione dello
stesso in termini di contratto a favore di terzi. Ne deriva
che il destinatario, quale beneficiario del contratto, è
legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore
diritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente, compreso
quello di esigere il risarcimento del danno per la perdita o
l’avaria delle cose trasportate (cfr. Cass. civ. 28 settembre
2009, n. 20756; Cass. civ. 7 maggio 1999, n. 4593).
5 Siffatti principi, enunciati con riferimento al contratto di
trasporto regolato dalle norme codicistiche, si prestano a
operare anche con riferimento a quello regolato dalla
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Cass. civ. 30 gennaio 2014, n. 2075; Cass. civ. 17 giugno
Convenzione di Ginevra, non ostandovi diposizioni di segno
contrario, né, tanto meno, ragioni di ordine logico.
L’errore giuridico in cui è incorso il giudice di merito è
stato invero quello di ritenere il comb. disp. degli artt. 3 e
13 CMR – e segnatamente la norma in base alla quale il vettore
dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei cui
servizi si avvale per l’esecuzione del trasporto – preclusivo
della praticabilità delle tutele offerte dalla disciplina del
contratto a favore di terzo in relazione al contratto di
subtrasporto e conseguentemente esperibile nei soli confronti
del vettore l’azione volta a far valere le inadempienze del
subvettore, laddove è vero il contrario, in pieno parallelismo
con la disciplina del codice civile, ove il riconoscimento al
destinatario della qualità di terzo in relazione al contratto
di subtrasporto non preclude la perdurante operatività della
regola di cui all’art. 1228 cod. civ.
Consegue da tanto che, in accoglimento del terzo motivo di
ricorso, nel quale resta assorbito l’esame degli altri, la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per
le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Trento, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche
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risponde, come se fossero propri, degli atti e delle omissioni
per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello
di Trento in diversa composizione.
Roma, 22 aprile 2015