Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14665 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6020-2019 r.g. proposto da:

U.L. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto

Dalla Bonna, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Ippolito

Nievo n. 61, presso lo studio dell’Avvocato Rossella De Angelis;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data

3.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/2/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato le domande avanzate da U.L., cittadino (OMISSIS), volte ad ottenere lo status di rifugiato, nonchè la protezione sussidiaria e quella umanitaria, dopo il diniego, nella sede amministrativa, adottato dalla Commissione territoriale di Milano.

Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto: a) che l’eccezione di nullità del procedimento sollevata dal ricorrente per aver il presidente della sezione, con proprio decreto, disposto il mutamento del rito da ordinario a camerale, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis era infondata, posto che la necessità di trattazione congiunta delle domande di protezione internazionale, soggette al rito camerale speciale, e di una domanda di protezione umanitaria, soggetta al rito ordinario, imponeva la conversione del rito di quest’ultima; b) che il racconto del richiedente (che aveva dichiarato di essere nato nel (OMISSIS), di essere di etnia (OMISSIS) e religione (OMISSIS); di aver subito, all’età di 12 anni, l’abbandono del padre, che si era trasferito nell'(OMISSIS), ove aveva aperto un negozio di generi alimentari e aveva formato una nuova famiglia; di essere stato sequestrato dal gruppo terrorista islamico di (OMISSIS), che lo aveva poi costretto ad indossare delle bombe da far esplodere in un attentato; di essere riuscito a liberarsi del materiale esplosivo, di essere fuggito, aver trovato un passaggio sino alla città di (OMISSIS) ed aver poi lasciato il suo paese di origine; di essere giunto in Italia transitando per il (OMISSIS)), non era credibile, in quanto generico o supportato da dettagli scarsamente plausibili; in particolare, non era credibile che U., giunto in Italia sprovvisto di passaporto, provenisse dal (OMISSIS), posto che non aveva dimostrato di conoscere la lingua (OMISSIS), diffusa nel nord-est della (OMISSIS); c) che era invece plausibile la provenienza del ricorrente dall'(OMISSIS), regione (OMISSIS) ove non esistono conflitti armati generalizzati, con ciò dovendosi escludere la fondatezza anche dell’ulteriore richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c; d) che non poteva riconoscersi neanche l’invocata protezione umanitaria, in assenza dell’allegazione da parte del richiedente di una situazione di vulnerabilità personale e di un sicuro percorso di integrazione in Italia.

2. Il decreto, pubblicato il 3.1.2019, è stato impugnato da U.L. con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis e 5 convertito nella L. n. 46 del 2017, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis nonchè degli artt. 168 bis, 112 c.p.c. e art. 187 c.p.c., comma 3, in quanto la conversione del rito è stata disposta dal Presidente della sezione senza rispettare le regole generali di procedura, nonchè quelle particolari previste dal c.d. “Decreto Minniti, che riservano al giudice istruttore l’adozione del provvedimento.

2. Con il secondo mezzo U. denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e art. 32, comma 3, per avere il tribunale deciso con rito camerale anche la domanda di protezione umanitaria, soggetta al rito ordinario di cognizione, così precludendogli di poter proporre appello avverso la relativa decisione di rigetto.

3. Con il terzo motivo, che deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e della direttiva 2004/83/CE, il ricorrente contesta il giudizio di non credibilità del proprio racconto, rilevando in contrario di aver rilasciato dichiarazioni dotate di coerenza interna ed esterna, dettagliate e ricche di particolari personali, pienamente plausibili alla luce dell’attuale situazione socio-politica del suo paese di origine, in cui prevalgono usanze tribali ed il governo centrale non garantisce il controllo del territorio.

4. Con il quarto motivo, che deduce ulteriore error in procedendo, nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e della Direttiva 2004/83/CE, il richiedente lamenta che il giudice del merito abbia respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria senza aver svolto alcuna indagine circa l’effettivo contrasto opposto dalle autorità governative (OMISSIS) alla situazione di violenza indiscriminata od a forme di schiavitù/asservimento per vicende familiari esistenti nel paese.

5. Con il quinto motivo, che denuncia violazione degli artt. 5, comma 6 t.u. imm., art. 2 Cost. e art. 8 Cedu nonchè della direttiva 2004/83/CE, il ricorrente si duole della pronuncia di rigetto della domanda di protezione umanitaria, a suo dire sorretta da una motivazione laconica, fondata sull’errato presupposto che spetti al richiedente asilo di allegare i fatti che ne comportano l’accoglimento.

6. Con il sesto mezzo, lamentando violazione degli artt. 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 101 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 9, U. rileva che il giudice a quo ha escluso che nell'(OMISSIS) vi sia una situazione di conflitto generalizzato sulla base di un generico richiamo alle COI, senza indicare le fonti effettive del proprio convincimento.

7. Con il settimo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 9.

8. L’ottavo motivo censura il capo del provvedimento impugnato con il quale il tribunale ha respinto la specifica domanda di asilo svolta ai sensi dell’art. 10 Cost. affermando che il relativo diritto è pienamente attuato attraverso le previsioni delle situazioni previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione internazionale e di quella umanitaria.

9. Il primo motivo è inammissibile.

Costituisce principio consolidato che la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. nn. 26831/014, 26638/016). Ne consegue che il ricorrente, che non ha allegato le ragioni per le quali la pretesa, erronea applicazione delle disposizioni in tema di conversione del rito lo avrebbe pregiudicato, è privo di interesse a prospettare la questione.

10. Anche il secondo motivo è inammissibile.

10.1. E’ vero, infatti, che in tema di protezione internazionale, nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, prima della modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, sulla domanda di protezione umanitaria la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ovvero secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e decide con provvedimento soggetto ad appello. Tuttavia, come già affermato da questa Corte, quando, come accaduto nella specie, il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis egli non può poi dolersi che il tribunale abbia pronunciato su tutte le domande connesse e riunite, stante il divieto di venire contra factum proprium di cui all’art. 157 c.p.p., comma 3, secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (Cass. nn. 2120/020, 9658/01).

10.2. Peraltro, non appare superfluo rilevare che la doglianza in esame è anche infondata in diritto, posto che qualora le azioni dirette ad ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte, con un unico ricorso, per libera e autonoma scelta del ricorrente, il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis davanti alla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale deve trovare applicazione in ragione della profonda connessione oggettiva e soggettiva esistente fra dette domande e della prevalenza della composizione collegiale del giudice, in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c. Ciò Nè tale conclusione comporta una lesione del diritto di difesa del ricorrente, sia perchè il principio del doppio grado del giudizio di merito non è costituzionalmente tutelato, sia perchè il rito speciale camerale è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta udienza, essendo tale eventualità limitata alla sola ipotesi in cui l’attività istruttoria appaia superflua ed avendo comunque le parti facoltà di depositare difese scritte (cfr. Cass. n. 9658/01 cit.).

11. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

11.1 Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, con il motivo in esame, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda una inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate (neppure specificamente riportate in ricorso, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6), senza, peraltro, contestare minimamente le plurime ragioni di fatto (mancanza del passaporto; ignoranza della lingua (OMISSIS); omesse individuazione e descrizione del luogo del sequestro e del luogo scelto per l’attentato; implausibilità della circostanza che gli appartenenti al gruppo (OMISSIS) parlassero la lingua inglese ecc.) in base alle quali il giudice del merito le ha ritenute inattendibili.

12. Il quarto ed il sesto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati, avendo il Tribunale adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza nel paese di origine del richiedente di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale virulenza da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo, correttamente attingendo le informazioni da una fonte del Ministero degli Affari Esteri, figurante tra quelle che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, possono essere prese in considerazione dalla Commissione Nazionale sul diritto di asilo allo scopo di elaborare le informazioni da mettere a disposizione delle Commissioni territoriali e dell’Autorità giudiziaria (cfr. (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012; Sez. 6 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).

13. Anche il quinto motivo è infondato, posto che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Cass. n. 4455-18, Cass. n. 17072-18 e da ultimo Cass. Sez. U n. 29549-19), la natura residuale e atipica della protezione umanitaria (secondo il regime rilevante pro tempore) implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di una valutazione autonoma, da eseguire caso per caso, rispetto alle altre forme tipiche di protezione internazionale, sicchè al richiedente si impone in tale prospettiva di allegare in giudizio fatti specifici e sintomatici, diversi da quelli posti a fondamento delle altre domande di protezione cd. “maggiore” (v. Cass. n. 21123/019).

14. La questione di legittimità costituzionale sollevata nel sesto motivo va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo il ricorrente lamentato (nè in questa sede, nè dinanzi al giudice del merito) violazione del proprio diritto di difesa con riguardo all’attività istruttoria svolta dalla Commissione Territoriale; ciò senza contare che i dati acquisiti dalla Commissione si riflettono nella motivazione del provvedimento dalla stessa adottato, con la conseguenza che il ricorrente ne viene informato e non può opporre la sua non conoscenza a pretesto della mancata interlocuzione su di essi nel successivo procedimento giurisdizionale (Cass. 1603/2020).

15. L’ultimo motivo di censura è infondato.

Sul punto, va data continuità al principio, già espresso da questa Corte, secondo cui il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (Cass. nn. 16362/016, 11110/019). Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.

Il ricorso, in conclusione, va integralmente rigettato.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

PQM


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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