Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14664 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9910/2020 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo

rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 183/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da T.L., nato in (OMISSIS), il quale ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è sviluppato nei seguenti motivi: I) Errore in procedendo e omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la mancata concessione della protezione umanitaria da parte del Tribunale; II) Nullità della sentenza di appello per omessa motivazione/motivazione apparente in merito alla richiesta di protezione umanitaria; III) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 difetto di motivazione e travisamento dei fatti in merito al diniego della protezione umanitaria; IV) Mancata concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o ivi possa correre gravi rischi ed omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e dell’art. 3CEDU.

2. Il ricorso è inammissibile e va respinto.

Le molteplici doglianze, laddove relative al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, non colgono nel segno perchè non censurano, se non in maniera generica e senza trascrivere le conclusioni rese in appello, la statuizione con cui si afferma la ricorrenza di un giudicato interno sul punto, per la mancata proposizione di specifico motivo di appello, ed insistono per il riconoscimento della protezione minore nonostante l’intangibilità della pronuncia.

La censura è inammissibile anche dove espone la violazione del principio di non refoulement perchè questa presuppone concreti fatti quale l’esposizione del richiedente al rischio di subire persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, accertati dal giudice di merito. In particolare, non risulta violato il principio di non refoulement come indicato dalla CEDU, alla luce del quale non deve essere sempre concesso l’asilo al richiedente ma solo per evitare che nel suo paese sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, circostanza questa non dedotta in concreto, nè accertata dal giudice di merito.

Per quanto riguarda il diritto di asilo, va rammentato che la previsione di cui all’art. 3 Cost. è stata attuata dal legislatore mediante gli istituti della protezione internazionale ed umanitaria, già considerati nel caso in esame (Cass. n. 19176 del 15/09/2020).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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