Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14664 del 18/07/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14664 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 14171-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE
DEUX) STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DE SIO GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n. 4074/12/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO del 7/10/2013, depositata
29/04/2014;

il

Data pubblicazione: 18/07/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio carnerale sulla relazione prevista dall’art.

Con sentenza n. 4074, depositata il 29 aprile 2014, non notificata, la
CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – ha accolto l’appello
proposto dal dott. Giuseppe De Sio nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate, per la riforma della sentenza di primo grado della CT1 3 di
Avellino, che aveva invece rigettato il ricorso del contribuente, volto a
conseguire l’annullamento di avviso di accertamento impugnato, con il
quale era stato a lui contestato un maggiore imponibile ai fini Irpef per
l’anno d’imposta 2003, con relativo recupero a tassazione, in ragione di
plusvalenza che sarebbe stata dallo stesso conseguita con riferimento
ad atto di cessione di farmacia avvenuto nel medesimo anno dal De
Sio all’acquirente doti Adriano Salerno.
La CTR ritenne che non potesse essere automaticamente esteso al
ricorrente, ai fini dell’Irpef, rispetto alla quale non è applicabile il
principio della coobbligazione, l’esito del giudizio tributario svoltosi tra
l’acquirente della farmacia e l’Agenzia delle Entrate, nel quale la CTP
di Avellino, accogliendo parzialmente il ricorso dell’acquirente avverso
l’avviso di rettifica di valore e di liquidazione della maggiore imposta di
registro dovuta, aveva rideterminato il valore dell’avviamento della
farmacia oggetto di cessione in € 237.260,00 rispetto al valore
dichiarato in atto di € 119.300,00; a tale accertamento definitivo nei
confronti dell’acquirente non potendosi attribuire altro valore se non
quello di valido indizio per dar corso ad autonoma istruttoria nei
confronti del De Sio.
Rie. 2015 n. 14171 sez. MT – ud. 26-05-2016
2•

380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione, affidato ad un solo motivo. L’intimato non ha svolto
difese.
Con il motivo in esame la ricorrente Amministrazione, nel denunciare
violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e

disposto con gli ara. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c., deduce che la decisione impugnata si sarebbe posta in contrasto
con l’indirizzo più volte espresso in materia da questa Corte, secondo
cui il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di
applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente
utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini
dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito

di cessione dell’azienda, restando a carico del contribuente l’onere di
superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il
prezzo incassato, mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili
o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore
(tra le altre Cass. sez. 5, ord. 13 agosto 2010, n. 18705).
Quanto statuito dalla CTR avrebbe, quindi, conseguito, secondo la
ricorrente, l’effetto di porre a carico dell’Amministrazione l’onere della
prova, laddove invece incombeva al contribuente, per superare detta
presunzione, l’onere di provare di non aver percepito dallo cessione un
corrispettivo maggiore di quello dichiarato in atto.
Il motivo è infondato.
Il principio sul quale l’Agenzia delle Entrate ha basato il proprio
ricorso deve, infatti, ritenersi superato alla stregua dello ius superveniens
di cui all’art. 5, 3° comma del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 che
testualmente recita: “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delk imposte

sui redditz; approvato con Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
Pic. 2015 n. 14171 sei. MT uci. 26-05-2016

-3

dell’art. 54 (ora 58), comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, in combinato

1986, n. 917, e gli arlicok 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende
nonché per kr costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di
un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla bare del valore, anche se
dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registrv di cui al decreto del

e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347′.
La presunzione affermata in via giurisprudenziale, come richiamata
dalla ricorrente circa la corrispondenza del corrispettivo incassato dalla
cessione di azienda al valore venale M comune commercio dell’azienda
stessa secondo l’art. 51 commi 2 e 4 del d.P.R. n. 131/1986,
comprensivo dell’avviamento, quale accertato in via definitiva ai fini
dell’imposta di registro, non può, infatti, come già osservato da questa
Corte (cfr. Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6135), da sola, dunque,
legittimare l’accertamento ai fini Irpef, quand’anche l’accertamento ai
fini dell’imposta di registro abbia avuto come destinatario lo stesso
contribuente raggiunto dall’avviso di accertamento Irpef per la
contestata plusvalenza conseguita, alla stregua della citata disposizione
di cui all’art. 5, comma 3, del d. igs. n. 147/2015, che, avendo natura di
norma d’interpretazione autentica, ex art. 1, comma 2, della legge n.
212/2000, è applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti.
Nella fattispecie in esame, peraltro, correttamente la CTR aveva
evidenziato come l’accertamento ai fini dell’imposta di registro avesse
riguardato il solo acquirente e non anche il cedente l’azienda,
destinatario dell’avviso di accertamento ai fini Irpef per l’asserita
plusvalenza conseguita al summenzionato atto di cessione di farmacia.
Alla stregua di quanto sopra osservato, il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto
difese.
Pie. 2015 n. 14171 sex, MT ud. 26-05-2016

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte Ootecaria

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato,
essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre
il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite
8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord.
29 gennaio 2016, n. 1778).

La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 maggio 2O 6

DEPOSITATO 1I.1 CANCELLO:LA

P.Q.M.

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