Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14664 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 750/2009 proposto da:
G.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MEDAGLIE D’ORO 176, presso lo studio dell’avvocato ZANCHETTI
Maurizio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GRAMACCIONI PASQUALE, giusta mandato allegato in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (d’ora in poi detta “Agenzia” o “Ufficio” o
“Amministrazione”), in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 21/09/07, depositata il 13/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. G.G.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lombardia riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono) rilevando tra l’altro che il ricorso proposto avverso l’iscrizione a ruolo era stato respinto dalla C.T.P. con sentenza passata in giudicato e che non può considerarsi lite pendente L. n. 289 del 2002, ex art. 16, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento, conseguente ad avviso di accertamento divenuto definitivo.
1. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, il ricorrente sostiene che anche l’impugnazione della cartella di pagamento in cui si censurino le valutazioni dell’amministrazione nella determinazione delle sanzioni può costituire lite pendente ai sensi dell’art. 16 citato.
La censura è inammissibile sotto svariati profili, e innanzitutto per difetto di interesse.
La decisione impugnata è infatti sostenuta da due rationes decidendi concorrenti (definitività del ruolo per passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso avverso di esso e non configurabilità della lite pendente in ipotesi di impugnazione della cartella emessa in seguito ad accertamento divenuto definitivo), ma il ricorso censura solo una di esse, con la conseguenza che, anche in caso di fondatezza della censura proposta, la sentenza resterebbe pur sempre sorretta dalla ratio decidendi non censurata.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 3900,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010