Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14663 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13598/2019 proposto da:

S.J., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo

rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1568/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da S.J., nato in (OMISSIS), il quale ha proposto ricorso per cassazione con sei mezzi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è sviluppato nei seguenti motivi: I) Contenuto dell’atto di appello ed ammissibilità dell’impugnazione in ordine all’obbligo di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; II) Omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente e omessa audizione del richiedente; III) Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio individuato nella condizione di pericolosità e nella situazione di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS), in riferimento a tale censura il ricorrente lamenta la mancata considerazione della situazione Paese da parte del giudice di appello – a suo dire richiamatosi alla decisione di primo grado, omettendo di citare le fonti; IV) Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle condizioni socio/politiche del Paese di provenienza ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 assumendo che il Paese è caratterizzato da un conflitto armato; V) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 difetto di motivazione e travisamento dei fatti in merito al diniego della protezione sussidiaria, motivazione apparente; VI) Mancata concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o ivi possa correre gravi rischi ed omessa considerazione del diritto alla salute ed alla alimentazione.

2. Il ricorso è inammissibile e va respinto.

3. Quanto alla prima doglianza, va osservato che la stessa non coglie nel segno, perchè la Corte territoriale, pur avendo rimarcato la genericità dell’atto di appello, privo di sviluppo quanto alla parte argomentativa dei motivi, non si è pronunciata per l’inammissibilità, ma ha rigettato l’appello nel merito.

Quanto alla seconda, va osservato che il ricorrente si limita a sostenere la veridicità del racconto circa le ragioni dell’abbandono della (OMISSIS) ed a contestare genericamente la decisione impugnata, senza indicare alcun fatto decisivo tempestivamente dedotto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che le plurime critiche non rispondono al modello legale del vizio motivazionale e si palesano del tutto generiche (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Invero, il ricorrente – che aveva narrato di avere lasciato la (OMISSIS), dopo essere sfuggito ad un gruppo armato che lo aveva rapito per costringerlo, contro la sua volontà, a farne parte – non è stato ritenuto credibile, sulla scorta della attenta disamina delle sue dichiarazioni, per la genericità e contraddittorietà delle stesse e tale statuizione non risulta direttamente censurata. Va, quindi, ricordato che “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.” (Cass. n. 21584 del 07/10/2020) e nessuno dei casi indicati – rilevanti al fine della fissazione dell’audizione – ricorre nella fattispecie in esame.

Quanto alle doglianze terza, quarta e quinta, concernenti la protezione sussidiaria, le stesse risultano essere assolutamente generiche in merito alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, prive di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni – tempestivamente allegate dal richiedente dinanzi al giudice di merito – che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019).

La Corte distrettuale, inoltre – contrariamente a quanto assume il richiedente – non si è limitata a confermare la prima decisione, ma ha vagliato le fonti internazionali accreditate riferite alla (OMISSIS) ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta.

Quanto alla sesta doglianza, concernete la protezione umanitaria, essa non coglie nel segno perchè non censura, se non in maniera generica e senza trascrivere le conclusioni rese in appello, la statuizione con cui si afferma la ricorrenza di un giudicato interno sul punto per la mancata proposizione di specifico motivo di appello, ed insiste per il riconoscimento della protezione nonostante l’intangibilità della pronuncia.

La censura è inammissibile anche dove espone la violazione del principio di non refoulement perchè questa presuppone concreti fatti quale l’esposizione del richiedente al rischio di subire persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, accertati dal giudice di merito. In particolare, non risulta violato il principio di non refoulement come indicato dalla CEDU, alla luce del quale non deve essere sempre concesso l’asilo al richiedente ma solo per evitare che nel suo paese sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, circostanza questa non dedotta in concreto, nè accertata dal giudice di merito.

Per quanto riguarda il diritto di asilo, va rammentato che la previsione di cui all’art. 3 Cost. è stata attuata dal legislatore mediante gli istituti della protezione internazionale ed umanitaria, già considerati nel caso in esame (Cass. n. 19176 del 15/09/2020).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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