Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14663 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30068/2008 proposto da:

CANTIERI NAVALI DEL GOLFO SRL, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 7, presso lo

studio dell’avvocato MAISANI Andrea, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 567/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DSTACCATA di LATINA del 19/09/07,

depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Cantieri Navali del Golfo s.r.l propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate (quest’ultima resistente con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica IVA per il 1997, la CTR Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente.

2. Deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia, posto che dalla sentenza impugnata risulta che all’appello, depositato il 31-03-06, resistette la sola Agenzia delle Entrate e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, deve ritenersi perciò realizzata l’estromissione implicita del Ministero sicchè1 quest’ultimo non può più essere considerato parte in causa (v.

Cass. n. 3557 del 2005).

Il primo motivo del ricorso nei confronti dell’Agenzia (col quale si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) è manifestamente infondato. La sentenza impugnata risulta infatti motivata e tale motivazione consente di ricostruire l’iter logico seguito dai giudici d’appello, senza che a ciò sia di ostacolo il fatto che, nell’ambito della decisione, sono riportati virgolettati brani della sentenza di primo grado e di atti di parte, dovendo peraltro evidenziarsi che i giudici d’appello, nella descrizione dello svolgimento del processo, hanno estesamente riportato i motivi di impugnazione, dovendo pertanto ritenersi che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado (che non risulta solo richiamato, ma del quale sono stati riportati alcuni brani della relativa motivazione) i giudici di appello siano pervenuti attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Nella specie non è pertanto configurabile l’error in procedendo comportante nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (e dell’art. 132 c.p.c.), essendo tale vizio ravvisabile solo in caso di difetto assoluto (o mera apparenza) della motivazione, laddove, in ipotesi di insufficienza, o anche di totale omissione della motivazione, purchè limitata ad uno o alcuni profili della controversia, è configurabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il quale richiede, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, la specifica indicazione -nella specie mancante – dei singoli fatti controversi e decisivi rispetto ai quali si lamenta il vizio della motivazione), essendo peraltro da aggiungere che in caso di mancata “risposta alle censure formulate nell’atto d’appello” (secondo la terminologia usata dalla ricorrente nel quesito proposto) il vizio configurabile sarebbe quello della omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione.

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, per non avere i giudici d’appello rilevato la mancanza di motivazione dell’avviso opposto) è inammissibile per genericità del relativo quesito di diritto, dovendo peraltro rilevarsi che neppure risulta depositato unitamente al ricorso (come prescritto dall’art. 369 c.p.c., n. 4) l’avviso opposto, non rilevando a tal fine la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito di copia del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato.

In proposito, giova aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di depositare, nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione, i documenti su cui lo stesso si fonda, si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 cod. civ., attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).

Il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e art. 2727 c.c., e segg., oltre che vizio di motivazione) risulta inammissibile, quanto al dedotto vizio di violazione di legge, per inidoneità del quesito, che si presenta astratto, privo di ogni riferimento al decisum ed alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e formulato in maniera inadeguata ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione della controversia, nonchè ad evidenziare l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla fattispecie concreta e la regula iuris che, secondo la ricorrente, dovrebbe trovare applicazione nella fattispecie (v. tra molte altre, da ultimo, Cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009 nonchè SU n. 7433 del 2009), mentre, quanto al dedotto vizio di motivazione, il motivo risulta carente in relazione all’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

Infine, il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione) è improcedibile per mancato deposito degli atti e documenti sui quali il motivo è fondato.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso nei confronti del Ministero deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso nei confronti dell’Agenzia dee essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 3.900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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