Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14663 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14663 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

PU

SENTENZA

sul ricorso 8436-2012 proposto da:
CUIULI

GIANCARLO CLUGLR78R15M208K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAMESANA 46, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO MIRENZI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO CARNOVALE SCALZO giusta
procura speciale a margine del ricorso;

ì

– ricorrente –

2015

contro

977

ENI SPA 00484960588, DATTILO UBALDO, STAZIONE AGIP DI
PIETRALUNGA P & F SNC ;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 14/07/2015

Nonché da:
ENI SPA 00484960588, in persona del Direttore Generale
della Divisione Refining e Marketing Ing. ANGELO
FANELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.
MAZZINI 27, presso Io studio dell’avvocato LUCIO

all’avvocato FAUSTO ALLEGRINI giusta procura speciale
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

CUIULI GIANCARLO CLUGLR78R15M208K, DATTILO UBALDO,
STAZIONE AGIP DI PIETRALUNGA P & F SNC ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1450/2011 del TRIBUNALE di
LAMEZIA TERME, depositata il 15/11/2011, R.G.N.
1115/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato LUCIO NICOLAIS anche per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

NICOLAIS, che la rappresenta e difende unitamente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giancarlo Cuiuli (erroneamente indicato in ricorso come
Patrizia Scalise), membro dell’associazione Calabruzi,
convenne Ubaldo Dattilo innanzi al Giudice di Pace di Maida,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti

aveva condotto a destinazione, lui e gli altri membri del
predetto sodalizio, con un ritardo di sei ore, rispetto al
previsto.
Espose

che

l’associazione

Calabruzi

avrebbe

dovuto

presenziare, nel Comune di Leinì, in provincia di Torino, ai
festeggiamenti programmati per il 1 0 maggio; che l’arrivo era
previsto per le ore otto del mattino; che tuttavia l’autobus
sul quale gli associati viaggiavano si era arrestato dopo un
rifornimento effettuato presso la stazione Agip di
Pietralunga.
Resistette il Dattilo, chiedendo e ottenendo di chiamare in
causa la società che gestiva l’impianto.
Stazione AGIP di Pietralunga P. & F. s.n.c., a sua volta,
estese il contraddittorio a ENI s.p.a., titolare del
distributore, da essa condotta in comodato, assumendo di avere
già segnalato l’esistenza di crepe nelle tubazioni, che
causavano infiltrazioni alterative della qualità del
carburante erogato.
ENI

s.p.a., costituitasi in giudizio, contestò le avverse

pretese.

3

perché il convenuto, titolare di un’impresa di trasporti,

Il Giudice di pace di Maida, ritenuta

l’ENI unica

responsabile dei pregiudizi lamentati dall’attore, la condannò
al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di
euro 500,00, oltre interessi e spese.
Con la sentenza ora impugnata, emessa in data 15 novembre
2011, il Tribunale di Lamezia Terme, in accoglimento del
gravame proposto dall’ente soccombente, ha rigettato la
domanda.
Il ricorso di Giancarlo Cuiuli è affidato a nove motivi.
Ha risposto con controricorso ENI s.p.a., che ha altresì
proposto ricorso incidentale articolato su due motivi,
illustrati anche da memoria.
Nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri due intimati
Ubaldo Dattilo e Stazione AGIP di Pietralunga P. & F. s.n.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno anzitutto esaminate, e confutate, le eccezioni di
inammissibilità del ricorso avanzate dall’ENI.
Ha opposto l’ente che l’impugnazione sarebbe anzitutto
inammissibile per tardività,

ex art. 325, ultimo comma, cod.

proc. civ., perché, notificata la sentenza impugnata il 23
gennaio 2012, essa è pervenuta nella sua sfera di
conoscibilità il 26 marzo successivo.
Il rilievo è infondato.
Il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudizio per la
notifica in data 23 marzo, di talché, in applicazione del
principio della scissione degli effetti della notifica per il

4

e

notificante e per il destinatario – principio enunciato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002, e
successivamente normativizzato

attraverso

la riscrittura

dell’art. 149 cod. proc. civ. la proposizione
dell’impugnazione deve ritenersi tempestiva.
2 Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità per
violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., avendo
l’impugnante indicato in Patrizia Scalise l’autore
dell’iniziativa processuale giunta ora all’esame del giudice
di legittimità.
E invero, la notazione è all’evidenza frutto di

un errore

materiale, che non impinge sulla riferibilità dell’impugnativa
a Giancarlo Cuiuli, considerato che questi soltanto figura sia
nell’intestazione della sentenza impugnata, sia in quella del
ricorso e che egli, e non altri, ha sottoscritto la procura
speciale rilasciata a margine dello stesso. Ne deriva che
l’errore non ha alcuna incidenza sulla comprensibilità della
vicenda processuale, dei soggetti in essa coinvolti e delle
problematiche oggetto dello scrutinio della Corte.
3 Passando quindi all’esame del merito del ricorso principale,
si prestano ad essere trattati congiuntamente, in quanto
involgenti questioni intrinsecamente connesse,

i

primi tre

motivi, tutti relativi alla pretesa invalidità della

procura

in forza della quale ENI s.p.a. ebbe a costituirsi nel
giudizio di merito per resistere alle domande attrici e
successivamente a proporre appello.

5

e

Con il primo l’impugnante lamenta violazione dei principi
informatori della materia in punto di delega del potere di
rappresentanza della s.p.a. all’ingegnere Angelo Caridi,
Direttore generale di divisione, in violazione delle
previsioni statutarie, secondo cui tale delega non poteva

Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 2697 cod.
civ., per avere la Corte territoriale ritenuto valida la
procura ad litem dallo stesso rilasciata, pur in mancanza di
prova del conferimento di delega dei necessari poteri
rappresentativi da parte dei soli organi abilitati a farlo, e
cioè l’amministratore delegato o il presidente della società.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della
sentenza,

ex art. 132 cod. proc. civ., per mera apparenza e

contraddittorietà della motivazione, avendo il decidente
ritenuto valida la procura, pur dopo avere dato atto della
spettanza del potere di rappresentanza della società
all’amministratore delegato e al presidente.
Oggetto delle esposte critiche è dunque l’affermazione del
giudice di merito secondo cui la procura apposta in calce alla
comparsa di costituzione in data 11 febbraio 2008 non poteva
ritenersi nulla, contenendo essa un esplicito richiamo alla
delibera del consiglio di amministrazione dell’ENI che, in
data 3 agosto 2007, aveva conferito al Direttore generale
dott. Caridi, su proposta dell’amministratore delegato, il
potere di rappresentanza della società dinnanzi all’autorità

6

essere conferita dal consiglio di amministrazione.

giudiziaria, così avallando la volontà degli organi ai quali
spetta la rappresentanza dell’ente societario.
Tale

motivazione,

a

giudizio

dell’esponente,

farebbe

malgoverno dei principi che governano la materia, secondo cui
solo il titolare del potere di rappresentanza legale della

talché il menzionato atto consiliare sarebbe affatto inidoneo
a fondare, in capo all’ingegnere Caridi, poteri
rappresentativi

validamente

spendibili

all’esterno,

segnatamente dinanzi all’autorità giudiziaria.
4 Trattasi di rilievi destituiti di fondamento, sotto più di

un profilo.
Anzitutto, il difetto di legittimazione processuale della
persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un
ente può essere retroattivamente sanato in qualunque stato e
grado del giudizio, con riferimento a tutti gli atti
processuali già compiuti, per effetto della costituzione del
soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente
stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di
ratificare la precedente condotta difensiva del
procurator.

Tanto la ratifica,

falsus

quanto la conseguente

»
sanatoria, peraltro, devono ritenersi ammissibili anche in
relazione

ad

eventuali

vizi

inficianti

la

procura

originariamente conferita al difensore da un soggetto non
abilitato a rappresentare la società, trattandosi di atto
soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o

7

società avrebbe potuto delegarne ad altri l’esercizio, di

sostanziali, attinenti a violazione degli articoli 83 e 125
cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 27 marzo 2009, n. 7529;
Cass. civ. 15 settembre 2008, n. 23670).
E nella fattispecie ENI s.p.a., costituendosi nel giudizio di
legittimità, ha espressamente dichiarato di ratificare tutti

gradi di merito.
5 A ciò aggiungasi che la decisione adottata dal Tribunale è
conforme ai principi giuridici che disciplinano la materia.
Occorre muovere dalla considerazione che, in tema di società
per azioni, il potere del direttore generale di rappresentare
verso l’esterno la società (inclusa la possibilità di
rilasciare valida procura ad litem) può ritenersi sussistente
soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica
attribuzione, statutaria o dell’organo amministrativo, o anche
se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa
dei compiti affidatigli, laddove, in ogni altro caso,

il

potere rappresentativo deve, in via di principio, escludersi,
esplicando il direttore generale attività meramente interna od
esecutiva (confr. Cass. civ. 17 febbraio 2011, n. 3848; Cass.
civ. 27aprile 2007, n. 10096).
Siffatto orientamento,

formatosi nell’assetto normativo

antecedente alla riforma del d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6 e
successive modifiche, si presta ad operare anche con riguardo
a quello odierno, essendo rimasta sul punto la disciplina
sostanzialmente invariata.

8

gli atti compiuti nel suo interesse dal dott. Caridi nei due

Non a caso anche la dottrina più avveduta, se da un lato
esclude un generale e automatico potere di rappresentanza
esterna del direttore generale, che alcune isolate opinioni
farebbero discendere dalla assimilazione dello stesso alla
figura dell’institore, a differenza del quale tuttavia i

attività di rilievo meramente interno, ammette che il potere
dei direttori generali di rappresentare la società verso
l’esterno possa sussistere a seguito di una specifica
attribuzione oppure nel caso in cui tale potere inerisca alla
natura stessa dei compiti loro affidati.
Ciò posto, l’esame della fattispecie dedotta in giudizio,
impone le seguenti puntualizzazioni:
a) il consiglio di amministrazione dell’ENI, in data 3 agosto
2007, su proposta dell’amministratore delegato, conferì al
direttore generale dott. Caridi, tra l’altro, 1/ potere di
stipulare (…)

modificare e risolvere contratti con i titolari

di concessione di esercizio di impianti di distribuzione,
aventi ad oggetto la fornitura esclusiva di prodotti
petroliferi nonché, specificamente, quella di rappresentare la
società dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria, ordinaria o
speciale, in qualsiasi stato e grado del giudizio;
b) l’assunto secondo cui tale delibera avrebbe violato norme
statutarie non considera
attribuisce

il

potere

che l’art. 25 dello statuto
di

rappresentanza

dell’ente

all’Amministratore delegato e al Presidente senza alcuna

9

direttori generali si limitano, assai spesso, a svolgere

_9(

riserva di esclusività; che l’art. 24 della medesima fonte
riconosce al consiglio di amministrazione la facoltà di
nominare uno o più direttori generali, definendone le relative
attribuzioni; che l’amministratore delegato e il presidente
espressamente proposero il conferimento al Caridi dei poteri

sostanza sollecitando l’intermediazione del consiglio, ai fini
dell’osservanza del principio per cui il potere di
rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di
nomina dei difensori, può essere conferito solo a colui che
sia già investito di un potere rappresentativo di natura
sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (artt.
75 e 77 cod. proc. civ.).
c)

la delibera del consiglio in punto di conferimento di

poteri rappresentativi al dott. Cardi fu, al più, l’inutile
avallo di una volontà già manifestata dagli organi competenti;
d) in ottemperanza alla giurisprudenza di legittimità citata
dallo stesso ricorrente (cfr. Cass. civ. 15 novembre 2006, n.
24298), l’ingegnere Caridi allegò in procura l’atto di
conferimento dei poteri rappresentativi,

specificamente

indicandolo nella delibera consiliare del 3 agosto 2007.
Consegue da tanto che le critiche sono prive di ogni
fondamento.
6 Con il quarto motivo l’impugnante prospetta nullità della
sentenza per omessa rilevazione del giudicato interno
formatosi in ordine alla spettanza del diritto al risarcimento

lo

rappresentativi inerenti alle funzioni svolte, così in

del danno in dipendenza del ritardo con il quale i membri
dell’associazione erano giunti a destinazione e della
conseguente impossibilità di presenziare all’apertura delle
manifestazioni indette per la festività del 1 0 maggio. E
invero, pur avendo il giudice di prime cure riconosciuto il

solo in ragione della sosta forzata del torpedone, ma anche
del ritardo nella esecuzione del contratto di trasporto, che
aveva precluso all’attore la partecipazione alle celebrazioni
del 1 ° maggio 2004, presso il Comune di Leinì, quest’ultimo
profilo della decisione non era stato affatto impugnato, di
talché la statuizione del giudice di pace era diventata, sul
punto, incontestabile.
7 n motivo non ha pregio.
A prescindere dai profili di inammissibilità connessi alla
mancata, compiuta ottemperanza al principio di autosufficienza
del ricorso per cassazione, non essendo adeguatamente
riportato il contenuto della sentenza di prime cure e
dell’atto di gravame, la doglianza non risulta, a ben vedere,
pertinente rispetto alla

ratio decidendi

della impugnata

decisione. È sufficiente all’uopo considerare che il Tribunale
ha ritenuto circostanza pacifica in causa la ricostruzione
della vicenda posta a base della pretesa azionata – e, dunque,
anche il ritardo con cui l’interessato giunse a destinazione non avendola l’ENI neppure confutata. E in tale contesto,
senza più occuparsi dei profili fattuali della controversia,

11

diritto al ristoro dei pregiudizi subiti dal viaggiatore non

ha rigettato la domanda per non erano state allegate e provate
le lesioni a diritti costituzionali inviolabili che solo
potevano dare fondamento alla domanda risarcitoria, benché la
decisione di primo grado l’avesse accolta proprio richiamando
i principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte nei

Le censure risultano perciò eccentriche, rispetto alle
argomentate ragioni della decisione impugnata.
8.1 Con il quinto motivo l’esponente denuncia violazione dei
principi comunitari e di quelli informatori in materia di
contratto di trasporto per la ritenuta non risarcibilità del
pregiudizio provocato dal ritardo nella esecuzione del
contratto di trasporto, in contrasto con la giurisprudenza che
ammette il ristoro dei danni non patrimoniali da vacanza
rovinata: in contrasto, in particolare, con la “giurisprudenza
comunitaria che ha inteso rafforzare la posizione del
viaggiatore”, riducendo “al minimo i disagi e i disservizi per
l’utente

e prevedendo

il

risarcimento

(rectius,

una

compensazione pecuniaria) in caso di ritardo prolungato”
8.2

Con il sesto mezzo si deduce violazione dei principi

informatori

responsabilità civile,

in materia di

di

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e di onere
della prova, per avere il decidente considerato non dimostrato
il danno di cui l’attore aveva chiesto il risarcimento,
laddove esso costituiva conseguenza logica necessaria dei
fatti allegati, considerato che il ritardo nella esecuzione

12

ben noti arresti nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008.

f

del trasporto, dovuto al cattivo rifornimento del mezzo su cui
viaggiava parte attrice,

aveva determinato il danno

rinvenibile nella mancata partecipazione alla manifestazione e
nella mancata esibizione programmata.
8.3 Con il settimo si deduce violazione dei principi

il Tribunale limitato la risarcibilità ai soli casi di
ingiustizia costituzionalmente qualificata; nullità della
sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118
disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4,
cod. proc. civ., in ragione della inesistenza e/o della mera
apparenza della motivazione.
La sentenza impugnata – sostiene l’esponente – farebbe
malgoverno della giurisprudenza di legittimità, ferma nel
ritenere sufficiente, ai fini del risarcimento del danno da
disagio, l’ingiustizia del pregiudizio subito. Il Tribunale
peraltro non avrebbe spiegato né per qual motivo l’attesa
forzata dei malcapitati viaggiatori dovrebbe essere dagli
stessi tollerata, né quale sia il limite della tolleranza
dovuta dai consociati, considerato che l’antigiuridicità della
condotta di ENI s.p.a. per aver fornito carburante inidoneo
»
era fuori discussione.
8.4 Con l’ottavo motivo l’impugnante denuncia violazione dei
principi informatori della materia in punto di danno non
patrimoniale e assoluta inidoneità della motivazione, con
conseguente nullità della sentenza, per avere il decidente

13

informatori in materia di danno non patrimoniale, per averne

incomprensibilmente escluso l’esistenza di una ingiusta offesa
all’interesse personale di parte attrice, meritevole di
risarcimento.

9.5

Con il nono motivo si lamenta violazione dei principi

informatori della materia con riferimento alla esecuzione del

la domanda senza esplicitare le ragioni per le quali
pregiudizi subiti dal viaggiatore erano immeritevoli di
tutela.
10 Le critiche, che si prestano a essere esaminate
congiuntamente, sono, per certi aspetti inammissibili, per
altri infondate.
Esse, nella parte in cui introducono la problematica relativa
alla tutela del consumatore “viaggiatore” per il “ritardo
prolungato” e del correlato diritto al risarcimento del danno
derivante “dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle
prestazioni fornite in occasione di un viaggio”, prospettano
una questione nuova, perché in alcun modo trattata nella
sentenza impugnata. Si ricorda allora che, secondo il costante
insegnamento di questo giudice di legittimità, qualora una
determinata questione giudica – che implichi un accertamento
di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito,
il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo
di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di
merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del

14

contratto di trasporto, avendo la sentenza impugnata rigettato

ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio
. precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di
controllare de visu

la veridicità di tale asserzione (confr.

Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1 0 ,
31 agosto 2007, n. 18440). E invero i motivi del ricorso per

questioni già comprese nel

“thema decidendum” del giudizio di

appello, di modo che, salvo che si prospettino profili
rilevabili d’ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze
che, modificando la precedente impostazione, pongano a
fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o
introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi
di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti
fasi processuali (cfr. Cass. civ. 26 marzo 2012, n. 4787).
11 Per altro verso, anche a prescindere da siffatti profili,
che specificamente attengono al quinto motivo, la scelta
decisoria del giudice di merito resiste alle critiche
dell’esponente alla luce delle considerazioni che seguono, le
quali, per quanto di seguito meglio si chiarirà, hanno
carattere assorbente rispetto a tutte le censure innanzi
riportate.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte che, “in tema di responsabilità per fatto
illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai
quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace nel giudizio
di equità, quello di cui al disposto dell’art. 2059 cod. civ.,

15

cassazione devono investire a pena di inammissibilità

il

quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata,

non disciplina un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva
di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista
dall’art. 2043 cod. civ., ma regola i limiti e le condizioni
risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul

presupposto dell’esistenza

di tutti gli elementi costitutivi

dell’illecito richiesti dalla predetta norma, con la
peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura
dell’art. 2059 cod. civ., quale norma di rinvio ai casi
previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali
inviolabili, presidiati dalla tutela minima risarcitoria, e
con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza
costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il
pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità
del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione
sia grave e che il danno non sia futile” (cfr. Cass. civ. sez.
un. li novembre 2008, n. 26972 e, poi, tra le altre, con
Cass., 9 aprile 2009, n. 8703).
12 Orbene, non par dubbio che proprio in siffatta prospettiva

si è posto correttamente il Tribunale di Lamezia Terme con la
sentenza impugnata, avendo ritenuto (con apprezzamento di
merito incensurabile in questa sede, in quanto adeguatamente
motivato), non solo che il pregiudizio allegato dall’attrice
era da ricondurre tra “gli sconvolgimenti della quotidianità”,
non suscettibili di essere ristorati, ma anche – a monte – che

16

di

non erano state allegate e provate lesioni ad un diritto
inviolabile della persona.
13 È il caso di precisare, sciogliendo la riserva innanzi
formulata, che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata,
anche nei profili particolarmente pregnanti elaborati dalla

gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito
dall’istante, in quanto è consustanziale al principio di
solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, quello di
tolleranza della lesione minima. Ciò vuol dire che non v’è
diritto per cui non operi la regola del bilanciamento, in
forza della quale, perché si abbia una lesione
ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta la mera
violazione delle disposizioni che lo riconoscono, ma è
necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la
portata effettiva. E tanto alla stregua di un accertamento di
fatto che – si ripete – pertiene al giudice di merito.
14 Il

rigetto del ricorso principale impone di ritenere

assorbito il primo motivo del ricorso incidentale di ENI
s.p.a., volto a far valere l’erronea individuazione della
nozione di danno morale. Si ricorda all’uopo che, nel giudizio
di cassazione, il ricorso incidentale proposto
dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che
investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di
rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del
ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa

17

giurisprudenza comunitaria, non si sottrae alla verifica della

indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni
v pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state
oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del
giudice

a quo,

tale ricorso incidentale va esaminato dalla

Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero

principale (cnfr. Cass. civ. sez. un. 25 marzo 2013, n. 7381).
Ora, non par dubbio che nella fattispecie, lo scrutinio sulla
fondatezza della denunciata, pretesa violazione del disposto
dell’art. 2059 cod. civ., siccome allegata dalla parte
vittoriosa nel merito, riveste natura di fatto condizionata.
15

Quanto al secondo mezzo, con esso l’ente lamenta

inosservanza del disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,
con riferimento alla totale compensazione delle spese dei due
gradi merito, disposta in ragione del solo parziale
accoglimento dei motivi di appello, della natura e della
qualità dei soggetti contendenti nonché della novità della
materia trattata.
Sostiene in particolare ENI s.p.a. che nella fattispecie non
ricorreva l’ipotesi della soccombenza reciproca, considerato
che la controversia era stata decisa con l’integrale rigetto
della domanda attrice, mentre le altre ragioni addotte si
risolvevano in una motivazione meramente apparente.
16 Trattasi tuttavia di critiche infondate.

Mette conto rilevare che al giudizio in esame, iniziato con
citazione notificata il 15 marzo 2007, si applica,

18

ratione

unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso

t

temporis,

w

l’art. 92 cod. proc. civ., ha introdotto l’obbligo del giudice

la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando

di indicare le ragioni della compensazione delle spese di
lite, inaugurando un

trend

portato a ulteriore compimento

dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che esige ora la ricorrenza

nella motivazione.
Orbene non par dubbio che il giudice di merito, richiamando la
delle

peculiarità

questioni

involte

dalla

presente

controversia, ha inteso valorizzare, ai fini della
compensazione, la circostanza che la domanda è stata proposta
in epoca antecedente all’intervento nomofilattico delle
sezioni uniti in punto di danno non patrimoniale e di limiti
di risarcibilità dello stesso.
Trattasi

di

non

argomentazione

solo

niente

affatto

irragionevole, ma da sola sufficiente a giustificare la
decisione, considerato che la sussistenza di ragioni di
compensazione delle spese di lite va valutata

ex ante,

con

riferimento, cioè, alla situazione giurisprudenziale esistente
all’epoca della proposizione della domanda. Né a diverse
conclusioni può indurre l’enfasi posta dalla deducente società
r

sul fatto che, al momento della instaurazione del giudizio di
appello, le sentenze di San Martino erano già state
pubblicate: e invero, a prescindere dal rilievo che
l’iniziativa della proposizione del gravame fu assunta dalla
controparte, resta che la materia della individuazione

19

di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate

dell’area di operatività del disposto dell’art. 2059 cod. civ.
era all’epoca comunque scivolosa, essendo ancora dibattuta
l’esatta portata delle pronunce delle sezioni unite.
In definitiva va rigettato il ricorso principale, dichiarato
assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, rigettato

Nel giudizio di legittimità è da ritenere soccombente, in
considerazione dell’esito sfavorevole della lite, Giancarlo
Cuiuli, che deve pertanto essere condannato a rifondere alla
controparte costituita le relative spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso
principale; dichiara assorbito il primo motivo del ricorso
incidentale; rigetta il secondo; condanna il ricorrente
principale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
complessivi euro 1.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
oltre spese generali e accessori, come per legge.
Roma, 21.aprile 2015

il secondo.

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