Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14663 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 05/07/2011), n.14663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, elettivamente

ddomiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, I.E., CONSIGLIO SUPERIORE

DELLA MAGISTRATURA;

– intimati –

sul ricorso 15461-2004 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MARCO

POLO 84, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLONE LINDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SISTO FRANCESCO PAOLO, per

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 133/2003 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 18/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con nota in data 5.3.2002, preceduta da analoga significazione al Ministro, il Procuratore generale comunicava al C.S.M. di aver promosso l’azione disciplinare nei confronti del dott. E. I., presidente di sezione della sede distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce e, all’epoca dei fatti, fuori dal ruolo organico della magistratura perchè in aspettativa per mandato parlamentare. All’incolpato era contestato di essersi recato in data 12.3.2001 negli uffici della Procura della Repubblica di Trani con l’intento di protestare per una protrazione di indagini a proprio carico pretesamente ingiustificata e di aver inveito, in maniera plateale ed alla presenza di altre persone, con comportamento minaccioso ed ingiurioso, prima contro il sostituto dott. G. M. (titolare dell’indagine, apostrofato, tra l’altro, con epiteto gravemente ingiurioso) ed il segretario giudiziario A. I., poi contro l’altro sostituto dott.ssa I.T., che l’incolpato tentava di spintonare e colpire con forza su un braccio.

Nell’interrogatorio dinanzi al Procuratore generale il dott. I. respingeva l’addebito, pur assumendosi la responsabilità del comportamento tenuto. Sosteneva, in particolare, che all’epoca egli era in aspettativa perchè eletto alla Camera dei Deputati e che in veste di parlamentare si era recato negli uffici della Procura di Trani. Successivamente lo stesso dott. I. trasmetteva al Procuratore copia di una lettera inviata al dott. M. e contenente un chiarimento circa il comportamento tenuto.

Sentiti il dott. M. e la dott.ssa I., i quali comunicavano di aver proposto querela nei confronti del dott. I., nonchè lo I., che produceva copia della relazione di servizio trasmessa al capo dell’ufficio, il Procuratore generale riteneva accertati gli addebiti e chiedeva la fissazione del dibattimento.

Prima dell’udienza di discussione, il dott. I., nel frattempo rientrato nel ruolo organico della magistratura, nominava il suo difensore, il quale produceva una memoria con cui, richiamato lo status di parlamentare ricoperto dall’incolpato all’epoca dei fatti, riteneva che i fatti stessi erano stati compiuti nell’espletamento del relativo mandato e non erano funzionalmente collegati alla qualità ed ai doveri di magistrato. Concludeva, pertanto, per una preliminare dichiarazione di non luogo a procedere in ordine all’addebito ascritto.

Alla pubblica udienza, rimessa la questione all’esito del dibattimento, ribadita dall’incolpato la propria difesa, veniva assunta la testimonianza del dott. M. e della dott.ssa I., i quali dichiaravano di aver rimesso la querela presentata nei confronti dell’incolpato. Costui, a sua volta, rinunziava all’audizione di un teste in precedenza indicato e non comparso, quantunque regolarmente citato.

All’esito della discussione il Procuratore generale ed il difensore concludevano come in atti.

La Sezione disciplinare del C.S.M. pronunciava la sentenza 19 dicembre 2003 -18 marzo 2004 con cui assolveva il dott. E. I. dalla incolpazione.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anch’essa ricorso qualificato come incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vanno innanzi tutto riuniti i due ricorsi avendo ad oggetto la medesima sentenza impugnata.

2. In via preliminare deve rilevarsi – come richiesto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni in pubblica udienza – che il dott. I.E. è cessato dall’ordine giudiziario per pensionamento; circostanza questa che fa cessare la materia del contendere e comporta l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2009, n. 26811, che ha affermato che la cessazione dal servizio per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, comporta la cessazione della materia del contendere e, per l’effetto, l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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