Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14662 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 15/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14250/2013 proposto da:

M.A., quale erede di M.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO NAPOLEONI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2013, R.G.N. 6108/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA;

udito l’Avvocato ROBERTO NAPOLEONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – F.M., in qualità di proprietario dell’immobile sito in (OMISSIS), convenne in giudizio M.G., proprietario del fabbricato adiacente, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti del danneggiamento del proprio stabile, cagionato dai lavori eseguiti da quest’ultimo.

Nel contraddittorio con il convenuto, l’adito Tribunale di Roma riconobbe la responsabilità civile del M. e lo condannò al pagamento, in favore del F., della somma di Euro 41.318,00, a titolo di esborsi occorrenti per effettuare il consolidamento dello stabile della parte attrice.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione M.G., chiedendo che, in riforma della citata pronuncia, fosse dichiarata, in via preliminare, la prescrizione del credito fatto valere dall’attore e, nel merito, che la domanda proposta in primo grado fosse respinta, con la dichiarazione che nulla era dovuto a titolo di danni. In via subordinata, l’appellante chiedeva che la pronuncia gravata fosse riformata in relazione agli importi erroneamente determinati.

2.1. – Instaurato il contraddittorio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 16 gennaio 2013, rigettava il gravame.

2.2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale respingeva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellante, affermando che “il termine prescrizionale decorre non dal momento in cui sono terminati i lavori di consolidamento ma dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, ossia dalla prima manifestazione delle lesioni oggetto della pretesa risarcitoria fatta valere dal F.”, e che, quindi, “in difetto di qualsiasi allegazione in senso contrario da parte del M., gravato, peraltro, dell’onere di dimostrare i fatti a sostegno della dell’eccezione proposta e, quindi, che le crepe si erano verificate in data antecedente, non può che farsi riferimento alla data del 1988, secondo quanto esposto dal F. nell’atto di citazione notificato l’11 dicembre 1991”.

Inoltre, la Corte capitolina sosteneva che nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che analoghe lesioni erano state riscontrate già nel 1982 a carico di un altro immobile appartenente a tale C.S. e adiacente a quello dell’appellante, dal momento che detto rilievo era stato effettuato nell’ambito di un accertamento tecnico preventivo a cui il F. era rimasto estraneo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.A., figlia ed erede di M.G. nelle more deceduto, affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso F.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2946 e 2947 c.c..

La Corte d’appello, limitandosi a recepire quanto affermato dal F. nel proprio atto di citazione circa il manifestarsi del danno solamente nel 1988, avrebbe erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del diritto di credito di cui è causa, atteso che la domanda risarcitoria proposta dal F. è stata notificata al sig. M. in data 11 dicembre 1991 e, quindi, oltre dieci anni dopo i primi giorni dei 1981, data in cui “sono state denunciate le riscontrate lesioni, come confermato dalla CTU realizzata in primo grado, a pagina 5”.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal F., senza tenere in debito conto la circostanza che quest’ultimo aveva fornito la prova dello spirare del termine prescrizionale e che la citata eccezione non era stata specificatamente contestata dal M..

Il giudice di secondo grado avrebbe, altresì, omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, ossia il momento in cui sarebbe sorto per il F. il diritto al risarcimento del danno ai fini della contestata prescrizione dello stesso.

3. – Il primo ed il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento Alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., 13 dicembre 2012, n. 17832; Cass., 29 agosto 2003, n. 12666; Cass., 21 giugno 2011, n. 13616), in materia di risarcimento del danno (sia da fatto illecito – come nella specie -, sia da illecito contrattuale) il termine di prescrizione dell’azione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. In tale caso, come precisato dalla citata Cass. n. 17832 del 2002 (ma analogamente Cass., 19 marzo 2012, n. 4366), la parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata l’eccezione medesima e la relativa valutazione della prova concreta una mera quaestio facti, come tale non censurabile in sede di legittimità.

Sicchè, la Corte d’appello, avendo nella specie riconosciuto che il termine di prescrizione decorresse “dalla prima manifestazione delle lesioni oggetto della pretesa risarcitoria fatta valere dal F.” e che il M. non avesse fornito nè allegazioni, nè prova di una manifestazione esteriore dei danni in epoca antecedente a quella indicata dall’attore, ha statuito in modo armonico rispetto ai principi sopra ricordati, non potendo, quindi, le censure di parte ricorrente – che non colgono appieno la esibita ratio decidendi (insistendo su un dies a quo disancorato dalla manifestazione esteriore del danno oggettivamente percepibile e riconoscibile e su un ribaltamento dell’onere di prova a carico dell’eccipiente) – scalfire la portata della decisione.

Quanto, poi, alla denuncia di omesso esame di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nella formulazione attualmente vigente (applicabile ratione temporis essendo la sentenza impugnata stata pubblicata il 16 gennaio 2013), essa, oltre ad essere veicolata, per un verso e in parte, tramite deduzioni che sono orientate piuttosto ad evidenziare errores in indicando e, per altro verso, in violazione del principio di specificità (quanto, segnatamente, alla richiamata c.t.u., dei cui propri contenuti non è data intelligibile contezza), è in ogni caso priva di consistenza, giacchè la Corte territoriale ha adeguatamente esaminato i fatti a fondamento dell’eccezione di prescrizione, rilevando, in armonia con le coordinate giuridiche dell’istituto e con motivazione tutt’altro che apparente, quale fosse il termine di decorrenza della prescrizione e, per converso, le carenze allegatorie e di prova della parte eccipiente, oneratavi ai sensi del secondo comma dell’art. 2697 c.c..

3. – Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Al sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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